Cassazione Penale, Sentenza n. 03286/2026 del 27/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 17/07/2025 del Tribunale di Potenza che aveva rigettato l'istanza di autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di soggiorno obbligato per partecipare ai festeggiamenti del matrimonio del figlio. Il ricorrente denunciava violazione di legge e motivazione meramente apparente per mancata considerazione delle sue allegazioni e dell'importanza dell'evento, e contestava l'abnormità del provvedimento per non aver valutato l'intero percorso detentivo, essendo prossimo a completare la misura e avendo rispettato le prescrizioni.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il difensore del ricorrente ha depositato rinuncia spiegando che l'obiettivo era ottenere l'autorizzazione per la partecipazione al matrimonio del 03/09/2025; nel frattempo, con provvedimento del 28/08/2025, il Tribunale di Potenza ha autorizzato la partecipazione alla cerimonia religiosa, soddisfacendo integralmente la richiesta originaria. La Corte ha ritenuto che l'interesse all'impugnazione, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., deve persistere sino alla decisione e che la sopravvenuta soddisfazione dell'istanza determina la carenza d'interesse. Perciò il ricorso è definito con decisione processuale e dichiarato inammissibile. Non è stata disposta alcuna condanna alle spese né sanzione pecuniaria a carico del ricorrente, poiché non si è verificata soccombenza, neppure virtuale.
Norme richiamate
art. 568, comma 4, c.p.p.
Stabilisce la condizione di interesse per proporre impugnazioni; la Corte interpreta che l'interesse deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della decisione, essendo finalizzato a rimuovere uno svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale
Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017 (giurisprudenza)
Affermata la nozione che la rinuncia o la sopravvenuta soddisfazione della domanda origina carenza d'interesse e che, in tali ipotesi, il ricorso è inammissibile; richiamata la distinzione tra soccombenza reale e mancanza di interesse sopravvenuta
Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 (giurisprudenza)
Definisce la categoria della 'carenza d'interesse sopraggiunta' come perdita, al momento della decisione, dell'interesse all'impugnazione a causa di una mutata situazione di fatto o di diritto che assorbe la finalità perseguita dall'impugnante
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso o la sopravvenuta soddisfazione della domanda impugnata determina inammissibilità per carenza di interesse: il giudice della legittimità non decide più il merito quando la finalità dell'impugnazione è stata realizzata.
- L'interesse ad impugnare deve esistere sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della decisione; se viene meno nel frattempo la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile.
- Se il provvedimento impugnato viene integralmente soddisfatto prima della decisione, la definizione del procedimento è di natura processuale e non comporta di regola condanna alle spese né sanzioni, salvo che non emerga una situazione di soccombenza comunque rilevante.
- La documentazione e la dichiarazione formale del difensore (eventuale procura speciale e deposito di rinuncia) sono rilevanti per attestare la sopravvenuta carenza di interesse; è opportuno conservarne traccia e produrla tempestivamente.
- Prima di proporre impugnazioni è utile valutare se esistono rimedi alternativi o provvedimenti intervenuti nel frattempo che possano rendere vano il gravame, per evitare procedimenti inutili e per determinare la strategia processuale migliore.
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