Cassazione Civile, Ordinanza n. 08547/2026 del 06/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005 nei confronti di una contribuente, contestando l'omessa dichiarazione ai fini IRPEF di attività finanziarie asseritamente detenute in Svizzera, Paese a fiscalità privilegiata, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale. Sulla base di dati tratti da schede-clienti della cd. lista Falciani, l'Ufficio aveva ritenuto la contribuente beneficiaria di due conti correnti presso la filiale di Ginevra di HSBC Private Bank, riprendendo a tassazione redditi di fonte estera e redditi di capitale presuntivamente prodotti dalle attività estere, con irrogazione delle sanzioni. La CTR aveva annullato l'atto ritenendo decaduta l'Amministrazione dalla potestà impositiva per tardiva trasmissione del pvc alla Procura della Repubblica e per ritenuta abrogazione della disciplina sul raddoppio dei termini. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava, con il primo motivo, violazione dell'art. 12, commi 2, 2-bis e 2-ter, del d.l. n. 78 del 2009 e dell'art. 15 disp. prel. c.c., sostenendo che il raddoppio dei termini per l'accertamento delle attività finanziarie detenute in Stati a regime fiscale privilegiato opera a prescindere dall'obbligo di denuncia penale e anche per periodi d'imposta anteriori alla novella del 2015; con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128 del 2015 e falsa applicazione dell'art. 1, commi 130-132, L. n. 208 del 2015, sostenendo che la CTR aveva erroneamente subordinato il raddoppio dei termini alla denuncia penale entro i termini ordinari.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, qualificando la disciplina applicabile nella specie come quella dell'art. 12, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2009, norma di natura procedimentale che raddoppia i termini di accertamento per le attività finanziarie detenute all'estero in Stati o territori a fiscalità privilegiata e si applica anche ai periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore. Ha quindi cassato la sentenza della CTR che aveva annullato l'avviso per decadenza e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi enunciati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 4, commi 1, 2 e 3, d.l. n. 167 del 1990
richiamato come fonte degli obblighi di monitoraggio fiscale relativi alle attività estere detenute dal contribuente
art. 12, commi 2, 2-bis e 2-ter, d.l. n. 78 del 2009
il comma 2 contiene una presunzione sostanziale di evasione non retroattiva; i commi 2-bis e 2-ter hanno natura procedimentale e raddoppiano i termini di accertamento e di irrogazione delle sanzioni, applicandosi anche ai periodi anteriori all'entrata in vigore
art. 15 disp. prel. c.c.
invocato dal ricorrente per escludere la retroattività della disciplina ritenuta applicabile dalla CTR
art. 331 c.p.p.
menzionato come riferimento all'obbligo di denuncia penale, ritenuto però non decisivo per l'operatività del raddoppio dei termini nei casi disciplinati dall'art. 12, comma 2-bis
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dalla CTR e dal ricorrente in relazione ai termini di decadenza per l'accertamento, ma ritenuto non decisivo rispetto alla disciplina speciale dell'art. 12, comma 2-bis
art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972
citato dalla CTR quale parte della disciplina generale sul raddoppio dei termini, considerata superata per il caso concreto dalla norma speciale dell'art. 12, comma 2-bis
art. 2729, primo comma, c.c.
richiamato per chiarire che l'accertamento può fondarsi, in alternativa alla presunzione legale, su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti
art. 3, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997
evocato per escludere un contrasto con il principio di irretroattività delle sanzioni, poiché il raddoppio dei termini opera solo entro il perimetro di una norma sanzionatoria già vigente
art. 5, d.l. n. 167 del 1990
indicato come norma sanzionatoria già esistente rispetto alle annualità pregresse, così da rendere compatibile l'applicazione del raddoppio dei termini per le sanzioni
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
costituisce il paradigma dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dall'Agenzia
art. 1, commi 130, 131 e 132, L. n. 208 del 2015
invocati nel secondo motivo, ma la questione è stata assorbita dall'accoglimento del primo motivo
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128 del 2015
richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina transitoria sul raddoppio dei termini, ma non esaminato per assorbimento
Massime di principio
- In materia di attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata, la disciplina del raddoppio dei termini di accertamento prevista dall'art. 12, comma 2-bis, d.l. n. 78 del 2009 ha natura procedimentale e si applica anche ai periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
- La presunzione di evasione contenuta nell'art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009 ha natura sostanziale e non può essere applicata retroattivamente; tuttavia il raddoppio dei termini di cui ai commi 2-bis e 2-ter può operare anche quando l'Ufficio accerti la sottrazione a tassazione con presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, senza fare ricorso alla presunzione legale non retroattiva.
- Il raddoppio dei termini per l'accertamento e per l'irrogazione delle sanzioni nelle fattispecie di attività estere non dichiarate non è escluso dall'assenza o dalla tardività della denuncia penale, quando la disciplina speciale applicabile prevede autonomamente il potenziamento dei poteri accertativi del Fisco.
- Le norme sul raddoppio dei termini, incidendo sulla fase procedimentale dell'accertamento e non sui presupposti dell'obbligazione tributaria, non violano di per sé il principio di irretroattività né il legittimo affidamento del contribuente, purché restino fermi i presupposti sostanziali dell'imposizione e della sanzione già esistenti.
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