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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21290/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Morabito aveva chiesto la riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo dal 4 luglio 2017 al 6 luglio 2017 in carcere e fino al 16 giugno 2022 agli arresti domiciliari, nel procedimento in cui era imputato per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. e poi assolto definitivamente il 16 giugno 2022. La Corte di appello di Reggio Calabria aveva riconosciuto l'indennizzo e condannato il Ministero a corrispondere €234.888,51 (criterio aritmetico maggiorato del 10% per lo stato di incensuratezza). Il Ministero ha impugnato l'ordinanza in Cassazione sostenendo due motivi principali: (1) vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale valutato autonomamente e in modo esaustivo se la condotta del ricorrente (es. conferimento della dote di 'santista' e frequentazioni risultanti dagli atti) avesse concorso a determinare la misura cautelare con dolo o colpa grave; (2) violazione dell'art. 315 c.p.p. nella quantificazione dell'indennizzo, perché la Corte si sarebbe discostata dal criterio aritmetico senza adeguata motivazione e senza considerare precedenti periodi detentivi o una possibile colpa lieve del richiedente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza della Corte di appello, ritenendo fondato il primo motivo (vizio di motivazione) e assorbendo il secondo. I giudici di legittimità hanno rilevato che il giudice della riparazione deve effettuare una valutazione ex ante autonoma e motivata di tutti gli elementi probatori disponibili per stabilire se la condotta del richiedente abbia concorso con dolo o colpa grave a determinare la detenzione. Nel caso di specie la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta generica e apodittica perché si è limitata a richiamare l'assoluzione senza valutare circostanze utili (intercettazioni, frequentazioni, eventuale conferimento della dote di 'santista') che avrebbero potuto avere funzione sinergica nella determinazione della misura cautelare. La causa è rinviata alla Corte di appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio conforme alle indicazioni della Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale del reato per il quale Morabito era imputato; nel procedimento di riparazione è il fatto notificato ma non decisivo: la valutazione della riparazione deve considerare se la condotta attribuita al richiedente abbia effettivamente concorso, con dolo o colpa grave, a determinare la detenzione.

  • art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

    Limita l'articolazione del ricorso nei termini necessari per la motivazione; richiamata per segnalare i limiti posti all'atto di impugnazione e alla discussione in Cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Censura di vizio di motivazione in Cassazione: la Corte ha accolto la doglianza per difetto di motivazione in relazione al giudizio sulla condotta del richiedente e sul nesso con l'emissione e il mantenimento della misura cautelare.

  • art. 315 cod. proc. pen.

    Disciplina la quantificazione dell'indennizzo per ingiusta detenzione; la Corte ha ritenuto assorbita la doglianza relativa alla quantificazione (secondo motivo), ma ha ricordato che ogni discostamento dal criterio aritmetico richiede motivazione puntuale, considerazione dei precedenti periodi di detenzione e di eventuali contributi colposi del richiedente.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024; Sez. 4, n. 19432 del 08/04/2025; Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002 e altre)

    Richiama l'orientamento secondo cui il giudice della riparazione deve svolgere una valutazione autonoma ed ex ante di tutti gli elementi probatori disponibili per stabilire se la condotta del richiedente abbia concorso, anche in presenza di errore dell'autorità, a creare la falsa apparenza di illiceità e quindi a giustificare la misura cautelare; la motivazione, se coerente e non manifestamente illogica, è incensurabile.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione per ingiusta detenzione deve compiere una valutazione autonoma ed ex ante della condotta del richiedente, distinta dal giudizio di merito, per verificare se dolo o colpa grave abbiano concorso a determinare la detenzione.
  • Non è sufficiente per il giudice della riparazione richiamare l'assoluzione nel processo penale: occorre esaminare e motivare specificatamente la rilevanza, anche sinergica, di elementi quali intercettazioni, frequentazioni o altri fatti extracprocessuali.
  • Ogni discostamento dal criterio aritmetico nella quantificazione dell'indennizzo richiede una motivazione specifica che consideri tutti i periodi di detenzione e l'eventuale responsabilità (anche colposa) del richiedente nella determinazione della misura.
  • Motivazioni generiche o apodittiche sulla mancata attribuzione di dolo o colpa grave espongono il provvedimento a annullamento in Cassazione e a rinvio per nuovo esame.
  • In caso di dubbio sulla sussistenza di condotte che abbiano inciso sulla decisione dell'autorità, il giudice della riparazione deve evidenziare le ragioni per escluderne la rilevanza o, al contrario, riconoscerne l'effetto impeditivo o attenuante sull'indennizzo.

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