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Legge

L.R. Valle d'Aosta 12/2014

Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 (Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche)).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 12/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Valle d'Aosta n. 20/1999 sul commercio su aree pubbliche, ridefinendo tipologie di attività, titoli abilitativi, procedure di assegnazione dei posteggi, subingresso, controlli, sanzioni e mostre-mercato. Si applica in Valle d’Aosta dal giorno successivo alla pubblicazione (17 dicembre 2014), con salvezza dei diritti già acquisiti.

Modifiche alla disciplina valdostana del commercio su aree pubbliche

Modifiche alla disciplina del commercio su aree pubbliche in Valle d’Aosta

La legge regionale interviene in modo organico sulla l.r. 20/1999, aggiornando definizioni, titoli abilitativi, regole di accesso, procedure per mercati e fiere, controlli e sanzioni. La disciplina riguarda il territorio della Valle d’Aosta e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nel B.U. regionale.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La legge conferma che la disciplina si applica a tutti gli operatori del commercio su aree pubbliche; agli imprenditori agricoli solo per l’uso delle aree e per le soste; non si applica invece all’istituzione e alla gestione dei mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli. È inoltre espressamente consentito l’esercizio nel territorio regionale agli operatori abilitati in altre regioni italiane o nei Paesi UE di provenienza, alle condizioni previste dalla legge.

Definizioni e tipologie di attività

La riforma aggiorna le definizioni di base della materia. Viene distinto:

  • il commercio di tipo A, svolto con uso di posteggio;
  • il commercio di tipo B, svolto senza posteggio e in forma itinerante.

Sono inoltre ridefinite o introdotte varie nozioni, tra cui:

  • imprenditori agricoli, riferiti ai soggetti muniti del titolo abilitativo previsto dalla normativa statale;
  • fiera promozionale, finalizzata a promuovere o valorizzare centri storici, aree urbane o rurali, attività culturali, economiche e sociali, o specifiche tipologie merceologiche/produttive;
  • fiera sperimentale, di carattere straordinario, su area pubblica o privata nella disponibilità del Comune, proposta da consorzi, cooperative o associazioni di imprese del commercio su area pubblica;
  • manifestazione commerciale straordinaria, finalizzata alla promozione del territorio, di specializzazioni merceologiche, del commercio equo e solidale e di iniziative di animazione, culturali e sportive;
  • attività temporanea, svolta in occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, esclusi gli eventi comunali che beneficiano di sponsorizzazioni di terzi.

Commercio di prodotti alimentari

Per i prodotti alimentari si richiama il rispetto integrale delle norme igienico-sanitarie. Il titolo abilitativo per la vendita di alimentari abilita anche alla somministrazione di alimenti e bevande, previa annotazione sul titolo e nel rispetto della l.r. 1/2006. È vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, salvo quelle in recipienti chiusi nei limiti del regolamento di pubblica sicurezza. Il titolo per alimentari consente anche il consumo immediato dei prodotti, sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Titoli abilitativi, accesso all’attività e rappresentanza

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche, società, cooperative e ONLUS, purché in possesso dei requisiti di cui all’art. 71 del d.lgs. 59/2010. L’aggiunta del settore alimentare al titolo abilitativo richiede la presentazione di SCIA e la sola verifica dei requisiti di legge.

È consentita l’intestazione di più titoli abilitativi al medesimo operatore. È anche ammessa la rappresentanza da parte di coadiutore, dipendente, socio o associato in partecipazione, purché il rappresentante disponga della documentazione comprovante la qualifica e del titolo abilitativo originale da esibire su richiesta degli organi di vigilanza.

Disciplina dell’attività di tipo A

Per l’attività con posteggio il titolo abilitativo è rilasciato dal Comune in cui si trova il posteggio; ogni singolo posteggio richiede un distinto titolo. Il rilascio comporta anche la concessione del posteggio, non cedibile separatamente dal complesso dei beni.

Il titolo per tipo A consente inoltre:

  • la partecipazione alle fiere, anche in altre regioni italiane;
  • la vendita itinerante nel territorio regionale nei periodi in cui il posteggio non è utilizzato;
  • nei mercati, l’esercizio sui posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati.

È ammesso che uno stesso soggetto possieda più titoli per più mercati, anche con svolgimento nei medesimi giorni e orari. Il posteggio può essere utilizzato per tutti i prodotti dell’attività, salvo limiti igienico-sanitari e merceologici comunali.

Procedura di rilascio del titolo per l’attività di tipo A

I Comuni trasmettono alla struttura regionale competente, entro il 14 gennaio e il 14 luglio di ogni anno, il bando con posteggi, dimensioni, ubicazione, eventuali determinazioni merceologiche e criteri di priorità. Il bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione entro i trenta giorni successivi.

Le domande vanno presentate telematicamente entro trenta giorni dalla pubblicazione. Le domande tardive sono rigettate e non generano priorità in caso di riproposizione. Il Comune comunica l’esito entro novanta giorni.

La graduatoria è formata secondo i criteri regionali adottati dalla Giunta, in conformità all’intesa statale richiamata dalla legge e sentite le organizzazioni regionalmente più rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio, d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali. La Giunta stabilisce anche il numero massimo di posteggi assegnabili a un medesimo operatore nella stessa area mercatale.

Se il Comune ha suddiviso i posteggi per settore merceologico o per diversa metratura, sono formate graduatorie distinte per ciascun gruppo. Se un mercato annuale diventa stagionale, i titoli sono rilasciati d’ufficio per ogni periodo. In caso di soppressione di posteggi, i titolari soppressi hanno priorità per nuovi posteggi disponibili, indipendentemente dalla merceologia, salvo i requisiti igienico-sanitari.

Le attività temporanee sono escluse da questa procedura e i relativi titoli e posteggi sono rilasciati dal Comune prioritariamente agli operatori abilitati, secondo propri criteri.

Subingresso nell’attività di tipo A e di tipo B

Il subingresso, per trasferimento d’azienda o per successione, richiede la presentazione di SCIA al Comune competente. Il subentrante può continuare l’attività del dante causa in attesa della concessione del suolo pubblico, se è comprovato il trasferimento e il possesso dei requisiti professionali.

In caso di morte del titolare, l’erede privo dei requisiti professionali può proseguire provvisoriamente l’attività, purché possieda i requisiti morali e acquisisca quelli professionali entro un anno, salvo proroga per forza maggiore.

I titoli di priorità del cedente si trasferiscono al cessionario. Non è ammessa la cessione limitata a uno o alcuni giorni nei mercati a cadenza giornaliera. Per l’attività di tipo B si applicano regole analoghe, con SCIA al Comune e richiamo alle regole sul subingresso della tipologia A.

Disciplina dell’attività di tipo B

Per il commercio itinerante annuale o stagionale è sufficiente la SCIA al Comune in cui si intende avviare l’attività. Il titolo per tipo B consente anche:

  • la partecipazione alle fiere, anche in altre regioni italiane;
  • nei mercati, l’esercizio sui posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
  • la vendita a domicilio del consumatore e nei luoghi in cui il consumatore si trovi per lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.

L’attività itinerante consente soste per il tempo necessario a servire la clientela.

Regolarità contributiva e fiscale

L’efficacia dei titoli abilitativi per attività di tipo A e B è subordinata annualmente alla verifica:

  • della validità del DURC o di altro certificato di regolarità contributiva;
  • della regolare presentazione della dichiarazione dei redditi dell’impresa relativa al penultimo anno d’imposta.

Il titolo resta valido anche per i soggetti che abbiano ottenuto la rateizzazione del debito contributivo.

Cessazione, sospensione e decadenza

Il Comune dispone la cessazione dell’attività nei casi di:

  • perdita dei requisiti di esercizio;
  • mancato avvio entro sei mesi dal rilascio del titolo per nuovo posteggio, salvo proroga fino a sei mesi;
  • mancata ripresa entro un anno dal trasferimento o dalla morte del dante causa, salvo proroga fino a sei mesi;
  • decadenza della concessione per mancato utilizzo del posteggio per oltre quattro mesi complessivi nell’anno solare, o per oltre un terzo del periodo nel caso di attività stagionale, con eccezioni per malattia, gravidanza e ferie fino a 45 giorni complessivi previa comunicazione al Comune almeno dieci giorni prima;
  • rilevanti motivi di interesse pubblico, con diritto dell’operatore a un altro posteggio nel territorio comunale, se possibile economicamente equivalente, salvo lo spostamento di fiere o mercati;
  • esercizio senza SCIA nei casi previsti dalla legge.

Nei casi di mancato avvio o di mancata ripresa, il Comune può sospendere la cessazione per non più di sei mesi in presenza di gravi e comprovati motivi. Ulteriori ipotesi di sospensione e cessazione collegate alle irregolarità documentali sono rimesse alla deliberazione regionale prevista dalla legge.

Comunicazioni e verifica della SCIA

La cessazione di una delle attività disciplinate deve essere comunicata al Comune entro trenta giorni. Nei casi soggetti a SCIA, il Comune verifica entro sessanta giorni la sussistenza dei requisiti e, se del caso, adotta i provvedimenti conseguenti. Ogni variazione dei dati contenuti nella SCIA va comunicata entro trenta giorni.

Sanzioni amministrative

Sono previste sanzioni pecuniarie per diverse violazioni. In sintesi:

  • esercizio senza SCIA o con dichiarazioni mendaci/false attestazioni: da 1.800 a 6.000 euro;
  • esercizio in violazione dell’obbligo di comunicare le variazioni della SCIA: da 800 a 3.000 euro;
  • esercizio senza titolo abilitativo, fuori dal territorio autorizzato o senza il preventivo assenso richiesto per aree demaniali non comunali: da 2.500 a 15.000 euro, con confisca di attrezzature e merce;
  • violazione di limitazioni e divieti posti dai Comuni: da 500 a 3.000 euro.

In caso di recidiva nell’anno, le sanzioni sono raddoppiate. L’accertamento e l’irrogazione seguono la l. 689/1981 e i relativi proventi spettano al Comune.

Mercati, fiere, presenza e assegnazioni temporanee

La disciplina aggiorna il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere, che viene riferito al titolo abilitativo con cui l’operatore partecipa o intende partecipare. Le presenze sono annotate in un registro pubblico; se l’operatore ha più titoli, deve indicare quale utilizza. Non è ammesso cumulare presenze di titoli diversi.

L’assegnazione temporanea dei posteggi liberi nei mercati e nelle fiere è affidata di volta in volta al Comune, secondo criteri di graduatoria e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, indipendentemente dai prodotti trattati. Per i posteggi riservati agli imprenditori agricoli, l’assegnazione temporanea spetta esclusivamente ai medesimi.

Orari, limiti locali e uso del suolo

I Comuni possono stabilire limitazioni agli orari dell’attività, entro i limiti fissati dalla normativa statale richiamata. Per le aree demaniali non comunali il commercio è subordinato al previo assenso delle autorità statali e regionali competenti, che fissano modalità e condizioni di utilizzo.

Per le concessioni, la legge aggiorna anche alcuni limiti quantitativi per evitare concentrazioni eccessive nella stessa area. Resta ferma la disciplina dei beni culturali e paesaggistici.

Commercio mediante automezzi e distributori automatici

L’esercizio mediante automezzi deve rispettare il Codice della strada e le norme igienico-sanitarie. La vendita può avvenire anche tramite distributori automatici, salvo il divieto di commercio di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione senza ausilio di personale.

Mostre-mercato e venditori non professionali

La disciplina delle mostre-mercato viene aggiornata prevedendo che ciascuna manifestazione non possa durare più di due giorni consecutivi e che il venditore non professionale debba presentare domanda al Comune con dichiarazione sostitutiva contenente dati anagrafici, residenza, stato di famiglia e qualità di venditore non professionale.

Il Comune rilascia un permesso di partecipazione valido fino al 31 dicembre di ogni anno. Per la partecipazione alla singola mostra-mercato, il venditore non professionale presenta la domanda al Comune dove si svolge la manifestazione, con richiesta di posteggio e allegazione del permesso per la vidimazione.

Se il venditore non professionale è privo del permesso, lo possiede irregolarmente o viola le prescrizioni di legge, viene allontanato dalla manifestazione. Se risultano dichiarazioni false o altre irregolarità, è interdetta la partecipazione a tutte le mostre-mercato del territorio regionale per tre anni successivi all’accertamento.

Disposizioni transitorie e decorrenza

I Comuni devono adeguare le proprie deliberazioni entro novanta giorni dall’approvazione delle deliberazioni regionali previste per i criteri di graduatoria. Sono comunque fatti salvi i diritti acquisiti dai soggetti già abilitati prima dell’entrata in vigore della legge e prima dell’adozione dei provvedimenti comunali di adeguamento.

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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