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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25453/2026 del 07/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (indagato)

La controversia

La vicenda riguarda un procedimento cautelare nel quale il GIP di Trani aveva applicato la custodia in carcere a un indagato per associazione per delinquere, trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio, contestati nell'ambito di un'imputazione provvisoria riferita a un presunto gruppo familiare-imprenditoriale. Il Tribunale di Bari, quale giudice del riesame, aveva poi annullato la misura e disposto la liberazione dell'indagato, ritenendo inutilizzabili i risultati di intercettazioni telefoniche per violazione dell'art. 270 c.p.p., perché autorizzate in altro procedimento relativo a un diverso gruppo criminale e ritenute non estensibili al diverso filone investigativo. Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso deducendo violazione dell'art. 270 c.p.p. e contraddittorietà della motivazione: secondo il ricorrente, il riesame avrebbe dovuto distinguere tra la prima captazione, che avrebbe fornito solo uno spunto investigativo poi sfociato in accertamenti patrimoniali e in una nuova richiesta di intercettazioni, e le intercettazioni successive, autorizzate nel medesimo procedimento una volta emersi ulteriori elementi; pertanto l'utilizzabilità andava valutata decreto per decreto, senza applicare in modo indistinto il divieto dell'art. 270 c.p.p. a tutte le captazioni. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che non fosse necessario un formale capo di imputazione nelle richieste autorizzative, essendo sufficiente la descrizione del fatto di reato nel corpo della richiesta del PM. La Corte ha però ritenuto il ricorso inammissibile per violazione del principio di autosufficienza e per genericità: a fronte della tesi che pretendeva una valutazione "decreto per decreto", il ricorrente non aveva trascritto né allegato gli atti necessari a ricostruire la sequenza procedimentale delle autorizzazioni e proroghe, né indicato con precisione da quale momento le intercettazioni dovessero considerarsi utilizzabili nel preteso unico procedimento. Per questa ragione non è stato possibile verificare in concreto la dedotta violazione dell'art. 270 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Ha osservato che, quando si contesta l'inutilizzabilità o si invoca l'utilizzabilità di intercettazioni in sede di legittimità, il ricorrente deve indicare specificamente e allegare gli atti processuali rilevanti, così da consentire il controllo della sequenza autorizzativa e del contenuto dei decreti. Poiché tale onere non è stato assolto, il ricorso è stato ritenuto generico e non autosufficiente, con conseguente impossibilità di scrutinare la censura sull'art. 270 c.p.p. L'ordinanza del riesame che aveva annullato la misura cautelare è quindi rimasta ferma.

Norme richiamate

  • art. 270 c.p.p.

    I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati legittimamente disposti, salvo i limiti e le condizioni previsti dalla norma; la deduzione della loro utilizzabilità/inutilizzabilità richiede una ricostruzione puntuale del percorso autorizzativo.

  • art. 581 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico; l'impugnazione generica o priva degli atti necessari a supporto non consente il controllo di legittimità.

  • art. 187, comma 2, c.p.p.

    Il ricorrente che invoca errori in procedendo e questioni di utilizzabilità probatoria deve indicare con precisione gli elementi e gli atti su cui fonda la censura.

  • art. 12 c.p.p.

    Richiamato nel provvedimento del riesame per escludere connessioni rilevanti tra i due diversi filoni investigativi.

  • art. 266 c.p.p.

    Censurato nel ricorso solo indirettamente, in rapporto alla disciplina delle intercettazioni autorizzabili.

  • art. 267 c.p.p.

    Censurato nel ricorso solo indirettamente, in rapporto alla disciplina dei decreti autorizzativi e di proroga delle intercettazioni.

  • art. 416 c.p.

    Tra i reati contestati nel capo cautelare annullato.

  • art. 512-bis c.p.

    Tra i reati contestati nel capo cautelare annullato; indicato dal ricorrente come reato emerso nel nuovo filone investigativo.

  • art. 648-ter c.p.

    Tra i reati contestati nel capo cautelare annullato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la doglianza sull'utilizzabilità delle intercettazioni deve essere supportata dall'allegazione specifica degli atti rilevanti, perché la Corte possa verificare la legittimità del percorso autorizzativo e l'eventuale sussistenza dei presupposti dell'art. 270 c.p.p.
  • Chi deduce che alcune captazioni siano state legittimamente utilizzate in un diverso segmento investigativo deve indicare con precisione il momento di emersione del nuovo fatto-reato e produrre i decreti e le richieste che abbiano autorizzato o prorogato le intercettazioni nel nuovo contesto procedimentale.
  • Il controllo di legittimità sulle intercettazioni non può essere affidato a formule generiche o a una ricostruzione meramente assertiva: è necessario consentire alla Corte una verifica concreta della sequenza delle autorizzazioni, delle proroghe e della loro riferibilità ai diversi fatti oggetto di indagine.
  • L'onere di specificità del ricorso per cassazione opera anche quando si contesti la decisione del giudice del riesame in materia cautelare e probatoria: la mancata autosufficienza dell'impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • La valutazione sull'utilizzabilità delle intercettazioni deve essere ancorata agli atti processuali effettivamente prodotti; non è sufficiente invocare in astratto un "giudizio decreto per decreto" senza indicare quali decreti e quali richieste renderebbero lecita la captazione contestata.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniImpugnazioniEsigenze cautelari
RamiProcesso penaleMisure cautelari
SottomaterieInutilizzabilità
IstitutiInutilizzabilità della prova

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