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Sentenza

Sentenza del 26/01/2016 n. 764 - Comm. Trib. Prov. Milano

OPERAZIONI INESISTENTI - PVC NOTIFICATO A SOCIETÀ TERZA - Mancata allegazione - Irrilevanza - Riproduzione nell'accertamento del contenuto essenziale - Sufficienza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto che l’avviso di accertamento fosse illegittimo o insufficientemente motivato perché fondato su un processo verbale di constatazione (PVC) e su un precedente accertamento notificato a una società terza, senza che tali atti fossero stati allegati all’avviso ricevuto. La contestazione riguardava quindi l’asserita violazione dell’obbligo di motivazione per relationem previsto dall’art. 7 della legge n. 212/2000, in relazione a operazioni ritenute inesistenti e a fatture emesse nei confronti della società terza.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto irrilevante che il PVC e l’accertamento notificato alla società terza non fossero materialmente allegati all’avviso notificato al contribuente, purché quest’ultimo riproducesse il contenuto essenziale degli atti richiamati. Tale riproduzione consente al destinatario di comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa tributaria e soddisfa l’obbligo di motivazione per relationem. La decisione è conforme al principio già affermato dalla Cassazione, sentenza n. 9032/2013.

Norme richiamate

  • Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Obbligo di motivazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria, anche mediante motivazione per relationem.

    L’avviso di accertamento può richiamare altri atti senza necessariamente allegarli, quando ne riporti il contenuto essenziale in modo sufficiente a consentire al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa e di esercitare il proprio diritto di difesa.

  • Cassazione, sentenza n. 9032/2013

    Conferma il principio secondo cui la mancata allegazione degli atti richiamati non determina automaticamente l’illegittimità dell’accertamento se nell’atto notificato è riprodotto il contenuto essenziale degli atti stessi.

Massime di principio

  • La mancata allegazione materiale di un PVC o di un accertamento riferito a un soggetto terzo non comporta automaticamente l’illegittimità dell’avviso di accertamento.
  • Per la validità della motivazione per relationem è sufficiente che l’avviso notificato riproduca gli elementi essenziali degli atti richiamati, indicando con chiarezza fatti, operazioni contestate e ragioni della pretesa.
  • Il contribuente può contestare l’accertamento quando il rinvio ad atti esterni sia generico o non consenta di comprendere adeguatamente la contestazione e di predisporre la difesa.
  • La motivazione deve essere valutata in concreto: ciò che rileva non è tanto la presenza fisica degli allegati, quanto la conoscibilità effettiva dei presupposti dell’accertamento.

Testo integrale

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