Cassazione Civile, Ordinanza n. 24164/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il giudice di pace aveva convalidato il trattenimento in un CPR di uno straniero e, contestualmente, aveva disposto con urgenza una visita medica per verificare la compatibilità delle condizioni di salute con la restrizione. Il ricorrente ha impugnato il decreto deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Direttiva Ministeriale 19.5.2022, sostenendo che, alla luce della documentazione sanitaria prodotta e della possibilità che vi fossero condizioni di salute non idonee, il trattenimento non avrebbe dovuto essere convalidato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, da un lato, la mancata soddisfazione del requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché il ricorso si limitava a riportare il dispositivo del provvedimento impugnato senza esporre compiutamente i fatti di causa, lo svolgimento del procedimento e gli elementi difensivi e probatori emersi in udienza; dall'altro lato, ha ritenuto il motivo carente di specificità ex art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, c.p.c., perché evocava la violazione di una direttiva ministeriale senza chiarire in che termini questa potesse integrare una violazione di norma di diritto e senza descrivere in modo puntuale le ragioni di incompatibilità sanitaria e la documentazione medica richiamata. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 3 della Direttiva Ministeriale 19.5.2022
È la norma invocata dal ricorrente come parametro violato; la Corte non ne esamina il merito, ma rileva che la censura è formulata senza spiegare perché e in che termini una direttiva ministeriale possa integrare violazione di norma di diritto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge; la Corte richiama la necessità che la doglianza individui chiaramente la norma asseritamente violata.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
"la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso"
Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, una esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa, tale da consentire alla Corte di comprendere la controversia e le censure solo dalla lettura del ricorso, senza ricorrere ad altri atti.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve essere specifico: la censura va costruita in modo chiaro, coerente e riconducibile alla norma processuale invocata, non essendo sufficiente un richiamo generico a una violazione di legge.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La doglianza deve indicare e descrivere specificamente gli atti e i documenti rilevanti, non bastando un richiamo generico a documentazione medica non trascritta né adeguatamente localizzata nel giudizio di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude l'adozione della statuizione prevista da tale disposizione, poiché il procedimento è esente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il requisito della "chiara esposizione dei fatti" impone di ricostruire in modo autosufficiente la vicenda processuale e sostanziale, indicando pretese, difese e elementi fattuali essenziali senza rinviare ad altri atti del processo.
- La mancanza di una narrazione chiara e completa dei fatti di causa rende il ricorso inammissibile quando impedisce alla Corte di comprendere, dalla sola lettura dell'atto, il thema decidendum e la portata delle censure.
- La deduzione di violazione di legge deve essere specifica e deve individuare con precisione la norma asseritamente violata e il modo in cui la decisione impugnata se ne sarebbe discostata; il mero richiamo a una fonte amministrativa o a una direttiva, senza spiegazione della sua valenza normativa, non è sufficiente.
- Quando la censura si fonda su condizioni di salute o su altri fatti tecnici, il ricorso deve indicare in modo puntuale quali siano le circostanze rilevanti, perché siano incompatibili con il provvedimento impugnato e quale sia il contenuto degli atti o documenti richiamati.
- Il principio di specificità del ricorso per cassazione richiede che i documenti o gli atti invocati siano descritti in modo sufficiente a consentire il controllo di legittimità, non essendo ammissibile un richiamo generico a documentazione non trascritta o non localizzata.
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