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Legge

L.R. Emilia-Romagna 5/2011

DISCIPLINA DEL SISTEMA REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 5/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce e disciplina il sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale dell’Emilia-Romagna, definendone finalità, percorsi triennali e quadriennali, soggetti accreditati, programmazione, standard formativi, valutazione e uso del sistema informativo. È operativa dal 2011 e contiene una norma transitoria per gli atti già adottati per l’anno scolastico 2011-2012.

Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale in Emilia-Romagna

Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale

La legge disciplina, per la Regione Emilia-Romagna, il sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale, in raccordo con la normativa statale e con il sistema formativo regionale già previsto dalla legge regionale n. 12 del 2003. Il provvedimento definisce assetto, percorsi, soggetti, funzioni amministrative, standard, strumenti di valutazione e trattamento dei dati personali.

Ambito di applicazione e principi generali

La disciplina regionale riguarda le funzioni e i compiti della Regione, delle autonomie locali e dei soggetti che partecipano al sistema dell’istruzione e formazione professionale. Il sistema si conforma ai principi costituzionali, al principio di leale collaborazione e ai livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dalla normativa statale, in particolare dal d.lgs. n. 226 del 2005.

Le finalità dichiarate sono:

  • assicurare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione;
  • elevare le competenze generali delle persone;
  • ampliare le opportunità di acquisizione di una qualifica professionale;
  • garantire successo scolastico e formativo, contrastando la dispersione;
  • rispondere ai fabbisogni formativi e professionali dei territori.

Il modello è improntato a un’offerta unitaria, coordinata, flessibile e, ove necessario, personalizzata, attraverso l’integrazione tra istruzione e formazione professionale.

Struttura dei percorsi, qualifiche e diplomi

Il sistema regionale prevede due principali tipologie di percorso:

  • percorsi triennali, conclusi con il rilascio di una qualifica professionale, che consente l’accesso al quarto anno;
  • percorsi di durata almeno quadriennale, conclusi con il rilascio di un diploma professionale.

Le competenze da acquisire sono definite in coerenza con le qualifiche previste dalla programmazione regionale e con le figure nazionali di riferimento. La certificazione delle qualifiche e dei diplomi avviene nel rispetto della disciplina nazionale e degli strumenti regionali di certificazione e formalizzazione delle competenze.

La legge prevede inoltre misure per l’avvio contemporaneo dei percorsi del sistema formativo regionale, così da offrire agli studenti una pluralità contestuale di scelte.

Soggetti del sistema e accreditamento

Possono far parte del sistema gli organismi di formazione professionale e gli istituti professionali, con ruolo integrativo e complementare in regime di sussidiarietà, secondo la disciplina nazionale e sulla base di un apposito atto della Giunta regionale.

La Giunta regionale:

  • definisce criteri e requisiti di accreditamento, sentita la commissione assembleare competente e previo confronto con i soggetti previsti dalla legge regionale n. 12 del 2003;
  • approva e aggiorna l’elenco dei soggetti accreditati;
  • assicura la pubblicizzazione dell’elenco;
  • verifica annualmente la conformità dei soggetti accreditati.

Qualifiche e diplomi possono essere rilasciati solo dagli organismi di formazione professionale e dagli istituti professionali che fanno effettivamente parte del sistema.

Percorsi triennali e raccordi tra istruzione e formazione

Ai percorsi triennali possono iscriversi gli studenti in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado.

Per il primo anno, iscrizione e frequenza avvengono presso un istituto professionale che, nell’esercizio della propria autonomia, faccia parte del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale.

I soggetti del sistema progettano i percorsi in modo unitario e integrato, al fine di favorire il successo formativo e prendere in carico le situazioni problematiche sin dal primo anno.

La Regione promuove raccordi organici tra sistema di istruzione e sistema di istruzione e formazione professionale, in particolare per i passaggi degli studenti da un percorso all’altro. Tali raccordi devono avvenire mediante:

  • percorsi formativi flessibili;
  • attività di sostegno;
  • attività di riallineamento delle competenze;
  • ogni altra opportunità conforme alla normativa vigente.

Percorsi quadriennali e prosecuzione degli studi

I percorsi triennali possono essere completati con un quarto anno per il conseguimento di un diploma professionale, che costituisce titolo per l’accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore.

I diplomi conseguiti al termine di percorsi di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l’esame di Stato per l’accesso all’università e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli istituti tecnici superiori, previa frequenza di un apposito corso annuale.

Programmazione, standard formativi e certificazione

La funzione di programmazione e organizzazione del sistema spetta alla Regione. In particolare, la programmazione dell’offerta formativa rientra nelle competenze regionali secondo la legge regionale n. 12 del 2003.

La programmazione è sottoposta a monitoraggio costante della Regione, insieme ai soggetti istituzionali e sociali previsti dalla normativa regionale sulla formazione.

La Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente:

  • approva gli standard formativi;
  • approva i criteri di certificazione delle qualifiche e dei diplomi;
  • approva le procedure e le modalità di certificazione dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

Azione di supporto agli studenti e prevenzione della dispersione

La Regione svolge un’azione di supporto al sistema, con particolare attenzione allo sviluppo delle competenze di base e professionali e alla facilitazione dei passaggi tra istruzione e istruzione e formazione professionale.

La priorità è rivolta agli studenti a rischio di abbandono scolastico e formativo. Per tali studenti può essere attivato un progetto personalizzato finalizzato all’acquisizione della qualifica professionale, previa verifica della situazione individuale da parte dei soggetti competenti.

Le modalità e i criteri dell’azione regionale di integrazione progettuale e operativa, anche tramite gruppi di lavoro settoriali, sono definiti dalla Giunta regionale.

Valutazione del sistema e controlli sull’attuazione

Il sistema è sottoposto a una specifica valutazione di qualità ed efficacia, coerente con le linee guida nazionali. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della legge e ne valuta i risultati.

Ogni tre anni la Giunta presenta alla commissione competente una relazione sul sistema, contenente informazioni su:

  • attività svolte;
  • soggetti formativi coinvolti;
  • studenti interessati;
  • effetti sull’offerta formativa e sulle qualifiche conseguite;
  • prosecuzione nei percorsi formativi;
  • inserimento nel lavoro;
  • agevolazione dei passaggi tra i due sistemi.

È inoltre previsto un report intermedio rispetto alla cadenza triennale, e la Regione può promuovere forme di valutazione partecipata con cittadini e soggetti attuatori.

Sistema informativo e trattamento dei dati personali

La Giunta regionale istituisce, nell’ambito del sistema informativo regionale, settori interconnessi dedicati a istruzione, istruzione dell’infanzia, istruzione e formazione professionale, istruzione universitaria, formazione professionale, educazione degli adulti e lavoro.

Il sistema informativo è finalizzato a:

  • analisi e supporto decisionale per la programmazione;
  • studi e statistiche sul fenomeno scolastico e formativo;
  • comunicazione e promozione dell’offerta formativa;
  • successo scolastico e formativo;
  • prevenzione della dispersione, del disagio e dell’insuccesso;
  • programmazione dei finanziamenti e dei servizi di diritto allo studio e trasporto;
  • assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere;
  • gestione, monitoraggio, controllo e valutazione delle attività formative;
  • raccolta e conservazione delle certificazioni delle competenze;
  • orientamento scolastico e professionale;
  • pari opportunità;
  • continuità verticale e orizzontale tra gradi e ordini di scuola;
  • interventi perequativi;
  • educazione degli adulti e alla salute;
  • individuazione della popolazione studentesca soggetta a rischio sismico e idrogeologico;
  • analisi dell’inserimento lavorativo e del mercato del lavoro.

La Giunta può trattare dati personali, nel rispetto del codice privacy e della normativa regionale, per le finalità del sistema. Sono previsti flussi informativi verso Province, Ufficio scolastico regionale e provinciale, Comuni e organismi formativi accreditati, con indicazione delle categorie di dati trasmissibili.

Il sistema regionale si raccorda con altri sistemi informativi pubblici e con quelli di soggetti istituzionali e formativi, anche mediante interconnessione di banche dati e scambio di informazioni, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.

I dati degli studenti sono conservati fino all’inserimento lavorativo e comunque fino al compimento del ventiquattresimo anno di età.

Disposizioni transitorie e finanziarie

Sono fatti salvi gli atti adottati in attuazione della legge regionale n. 12 del 2003 in materia di programmazione dell’offerta formativa a partire dall’anno scolastico 2011-2012.

Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono coperti con i fondi iscritti nel bilancio regionale, anche mediante eventuali variazioni di stanziamento o istituzione di nuovi capitoli, secondo la disciplina contabile regionale.

Nota sull’attualità della disciplina

La legge è del 2011 e disciplina un assetto strutturale del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale. Non contiene un termine finale di efficacia; per il suo oggetto, resta un atto di riferimento ancora potenzialmente utile nell’ordinamento regionale dell’Emilia-Romagna.

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