L.R. Emilia-Romagna 5/2011
DISCIPLINA DEL SISTEMA REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce e disciplina il sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale dell’Emilia-Romagna, definendone finalità, percorsi triennali e quadriennali, soggetti accreditati, programmazione, standard formativi, valutazione e uso del sistema informativo. È operativa dal 2011 e contiene una norma transitoria per gli atti già adottati per l’anno scolastico 2011-2012.
Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale in Emilia-Romagna
Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale
La legge disciplina, per la Regione Emilia-Romagna, il sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale, in raccordo con la normativa statale e con il sistema formativo regionale già previsto dalla legge regionale n. 12 del 2003. Il provvedimento definisce assetto, percorsi, soggetti, funzioni amministrative, standard, strumenti di valutazione e trattamento dei dati personali.
Ambito di applicazione e principi generali
La disciplina regionale riguarda le funzioni e i compiti della Regione, delle autonomie locali e dei soggetti che partecipano al sistema dell’istruzione e formazione professionale. Il sistema si conforma ai principi costituzionali, al principio di leale collaborazione e ai livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dalla normativa statale, in particolare dal d.lgs. n. 226 del 2005.
Le finalità dichiarate sono:
- assicurare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione;
- elevare le competenze generali delle persone;
- ampliare le opportunità di acquisizione di una qualifica professionale;
- garantire successo scolastico e formativo, contrastando la dispersione;
- rispondere ai fabbisogni formativi e professionali dei territori.
Il modello è improntato a un’offerta unitaria, coordinata, flessibile e, ove necessario, personalizzata, attraverso l’integrazione tra istruzione e formazione professionale.
Struttura dei percorsi, qualifiche e diplomi
Il sistema regionale prevede due principali tipologie di percorso:
- percorsi triennali, conclusi con il rilascio di una qualifica professionale, che consente l’accesso al quarto anno;
- percorsi di durata almeno quadriennale, conclusi con il rilascio di un diploma professionale.
Le competenze da acquisire sono definite in coerenza con le qualifiche previste dalla programmazione regionale e con le figure nazionali di riferimento. La certificazione delle qualifiche e dei diplomi avviene nel rispetto della disciplina nazionale e degli strumenti regionali di certificazione e formalizzazione delle competenze.
La legge prevede inoltre misure per l’avvio contemporaneo dei percorsi del sistema formativo regionale, così da offrire agli studenti una pluralità contestuale di scelte.
Soggetti del sistema e accreditamento
Possono far parte del sistema gli organismi di formazione professionale e gli istituti professionali, con ruolo integrativo e complementare in regime di sussidiarietà, secondo la disciplina nazionale e sulla base di un apposito atto della Giunta regionale.
La Giunta regionale:
- definisce criteri e requisiti di accreditamento, sentita la commissione assembleare competente e previo confronto con i soggetti previsti dalla legge regionale n. 12 del 2003;
- approva e aggiorna l’elenco dei soggetti accreditati;
- assicura la pubblicizzazione dell’elenco;
- verifica annualmente la conformità dei soggetti accreditati.
Qualifiche e diplomi possono essere rilasciati solo dagli organismi di formazione professionale e dagli istituti professionali che fanno effettivamente parte del sistema.
Percorsi triennali e raccordi tra istruzione e formazione
Ai percorsi triennali possono iscriversi gli studenti in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado.
Per il primo anno, iscrizione e frequenza avvengono presso un istituto professionale che, nell’esercizio della propria autonomia, faccia parte del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale.
I soggetti del sistema progettano i percorsi in modo unitario e integrato, al fine di favorire il successo formativo e prendere in carico le situazioni problematiche sin dal primo anno.
La Regione promuove raccordi organici tra sistema di istruzione e sistema di istruzione e formazione professionale, in particolare per i passaggi degli studenti da un percorso all’altro. Tali raccordi devono avvenire mediante:
- percorsi formativi flessibili;
- attività di sostegno;
- attività di riallineamento delle competenze;
- ogni altra opportunità conforme alla normativa vigente.
Percorsi quadriennali e prosecuzione degli studi
I percorsi triennali possono essere completati con un quarto anno per il conseguimento di un diploma professionale, che costituisce titolo per l’accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore.
I diplomi conseguiti al termine di percorsi di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l’esame di Stato per l’accesso all’università e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli istituti tecnici superiori, previa frequenza di un apposito corso annuale.
Programmazione, standard formativi e certificazione
La funzione di programmazione e organizzazione del sistema spetta alla Regione. In particolare, la programmazione dell’offerta formativa rientra nelle competenze regionali secondo la legge regionale n. 12 del 2003.
La programmazione è sottoposta a monitoraggio costante della Regione, insieme ai soggetti istituzionali e sociali previsti dalla normativa regionale sulla formazione.
La Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente:
- approva gli standard formativi;
- approva i criteri di certificazione delle qualifiche e dei diplomi;
- approva le procedure e le modalità di certificazione dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Azione di supporto agli studenti e prevenzione della dispersione
La Regione svolge un’azione di supporto al sistema, con particolare attenzione allo sviluppo delle competenze di base e professionali e alla facilitazione dei passaggi tra istruzione e istruzione e formazione professionale.
La priorità è rivolta agli studenti a rischio di abbandono scolastico e formativo. Per tali studenti può essere attivato un progetto personalizzato finalizzato all’acquisizione della qualifica professionale, previa verifica della situazione individuale da parte dei soggetti competenti.
Le modalità e i criteri dell’azione regionale di integrazione progettuale e operativa, anche tramite gruppi di lavoro settoriali, sono definiti dalla Giunta regionale.
Valutazione del sistema e controlli sull’attuazione
Il sistema è sottoposto a una specifica valutazione di qualità ed efficacia, coerente con le linee guida nazionali. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della legge e ne valuta i risultati.
Ogni tre anni la Giunta presenta alla commissione competente una relazione sul sistema, contenente informazioni su:
- attività svolte;
- soggetti formativi coinvolti;
- studenti interessati;
- effetti sull’offerta formativa e sulle qualifiche conseguite;
- prosecuzione nei percorsi formativi;
- inserimento nel lavoro;
- agevolazione dei passaggi tra i due sistemi.
È inoltre previsto un report intermedio rispetto alla cadenza triennale, e la Regione può promuovere forme di valutazione partecipata con cittadini e soggetti attuatori.
Sistema informativo e trattamento dei dati personali
La Giunta regionale istituisce, nell’ambito del sistema informativo regionale, settori interconnessi dedicati a istruzione, istruzione dell’infanzia, istruzione e formazione professionale, istruzione universitaria, formazione professionale, educazione degli adulti e lavoro.
Il sistema informativo è finalizzato a:
- analisi e supporto decisionale per la programmazione;
- studi e statistiche sul fenomeno scolastico e formativo;
- comunicazione e promozione dell’offerta formativa;
- successo scolastico e formativo;
- prevenzione della dispersione, del disagio e dell’insuccesso;
- programmazione dei finanziamenti e dei servizi di diritto allo studio e trasporto;
- assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere;
- gestione, monitoraggio, controllo e valutazione delle attività formative;
- raccolta e conservazione delle certificazioni delle competenze;
- orientamento scolastico e professionale;
- pari opportunità;
- continuità verticale e orizzontale tra gradi e ordini di scuola;
- interventi perequativi;
- educazione degli adulti e alla salute;
- individuazione della popolazione studentesca soggetta a rischio sismico e idrogeologico;
- analisi dell’inserimento lavorativo e del mercato del lavoro.
La Giunta può trattare dati personali, nel rispetto del codice privacy e della normativa regionale, per le finalità del sistema. Sono previsti flussi informativi verso Province, Ufficio scolastico regionale e provinciale, Comuni e organismi formativi accreditati, con indicazione delle categorie di dati trasmissibili.
Il sistema regionale si raccorda con altri sistemi informativi pubblici e con quelli di soggetti istituzionali e formativi, anche mediante interconnessione di banche dati e scambio di informazioni, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.
I dati degli studenti sono conservati fino all’inserimento lavorativo e comunque fino al compimento del ventiquattresimo anno di età.
Disposizioni transitorie e finanziarie
Sono fatti salvi gli atti adottati in attuazione della legge regionale n. 12 del 2003 in materia di programmazione dell’offerta formativa a partire dall’anno scolastico 2011-2012.
Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono coperti con i fondi iscritti nel bilancio regionale, anche mediante eventuali variazioni di stanziamento o istituzione di nuovi capitoli, secondo la disciplina contabile regionale.
Nota sull’attualità della disciplina
La legge è del 2011 e disciplina un assetto strutturale del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale. Non contiene un termine finale di efficacia; per il suo oggetto, resta un atto di riferimento ancora potenzialmente utile nell’ordinamento regionale dell’Emilia-Romagna.
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