L.R. Emilia-Romagna 6/2011
DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI PER IL SOSTEGNO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina la partecipazione della Regione Emilia-Romagna a fondi immobiliari chiusi destinati soprattutto ad aumentare l’offerta di alloggi di edilizia residenziale sociale. Prevede selezione pubblica dei fondi, criteri di investimento e rendicontazione annuale, assistenza tecnica agli enti locali e la copertura finanziaria regionale. Abroga la previgente l.r. n. 12/1998.
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna ai fondi immobiliari chiusi per l’edilizia residenziale sociale
Partecipazione regionale ai fondi immobiliari chiusi per l’edilizia residenziale sociale
La legge disciplina, per la Regione Emilia-Romagna, l’intervento in fondi immobiliari chiusi finalizzati soprattutto all’incremento dell’offerta di alloggi di edilizia residenziale sociale e di altre abitazioni accessibili a condizioni più favorevoli di quelle di mercato. Il provvedimento si inserisce nelle politiche regionali per la casa e nell’attuazione del piano nazionale di edilizia abitativa.
Finalità dell’intervento
La disciplina mira a:
- ampliare gli strumenti di attuazione delle politiche abitative mediante strumenti finanziari innovativi;
- favorire l’afflusso di risorse verso investimenti per l’edilizia residenziale sociale;
- promuovere forme di collaborazione e partenariato pubblico-privato;
- offrire agli enti locali sostegno tecnico per verificare programmi di edilizia residenziale sociale.
Modalità di partecipazione della Regione
La Regione è autorizzata a sottoscrivere quote di fondi immobiliari chiusi mediante:
- conferimento in denaro;
- apporti di beni immobili.
I fondi cui la Regione partecipa devono essere istituiti da una SGR autorizzata dalla Banca d’Italia, avere l’Advisor tecnico, prevedere l’impiego di somme almeno pari alle risorse regionali esclusivamente in interventi nel territorio regionale e consentire alla Regione di partecipare alla definizione delle strategie di investimento. Le politiche di gestione del fondo devono includere la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale secondo la normativa nazionale e regionale.
Criteri di selezione dei fondi
La scelta dei fondi avviene con procedura ad evidenza pubblica, valutando in particolare:
- quota del valore complessivo del fondo destinata ad attività immobiliare;
- quota dell’investimento immobiliare destinata all’edilizia residenziale sociale e ad altre abitazioni accessibili;
- rendimento atteso del fondo;
- rendimento atteso e profilo di rischio delle diverse classi di quote, se presenti;
- canoni di locazione per gli alloggi sociali e per le altre abitazioni accessibili;
- canoni di locazione dei restanti alloggi di edilizia residenziale;
- durata del fondo;
- regole di liquidazione;
- regole di governo e gestione.
Indirizzi territoriali e ambientali
I fondi partecipati dalla Regione devono orientare la propria attività nel territorio regionale tenendo conto di esigenze specifiche, in particolare:
- contenimento del consumo di suolo, privilegiando recupero, riqualificazione urbana e utilizzo del patrimonio invenduto;
- impiego di tecnologie e tecniche costruttive a basso consumo energetico e a basso impatto ambientale, con ricorso a fonti rinnovabili;
- ampia diffusione degli interventi sul territorio regionale.
Rendicontazione e monitoraggio
I fondi devono trasmettere annualmente alla Giunta regionale una relazione sulle attività svolte in materia di edilizia residenziale sociale nella regione. La Giunta la inoltra poi alla Commissione assembleare competente.
Assistenza tecnica agli enti locali
La Regione fornisce, su richiesta degli enti locali, assistenza tecnica sugli aspetti normativi, legali, urbanistici, ambientali, contrattuali ed economico-finanziari dei programmi di investimento connessi ai fondi partecipati. A tal fine può:
- utilizzare le proprie strutture tecnico-amministrative;
- avvalersi di competenze professionali esterne, anche tramite convenzioni con Università, enti e istituti di ricerca e altri centri di studio e assistenza agli enti locali;
- erogare contributi per consentire agli enti locali di acquisire assistenza tecnica.
Programmazione e attuazione
L’Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, un atto di programmazione per l’attuazione della legge. La Giunta definisce con proprio atto le modalità attuative del programma, approva i bandi di selezione dei fondi e stabilisce i criteri per l’applicazione delle norme sull’assistenza tecnica.
Abrogazione della previgente disciplina
È abrogata la legge regionale 6 aprile 1998, n. 12, già relativa agli interventi della Regione in materia di fondi immobiliari chiusi e mercati mobiliari regolamentati.
Disposizioni finanziarie
Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono coperti mediante apposite unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale. Per il 2011 la copertura è assicurata da specifici accantonamenti del fondo speciale; per gli esercizi successivi si provvede con i fondi annualmente stanziati nel bilancio regionale secondo la disciplina contabile vigente.
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