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Sentenza

Sentenza n. 610/2026 - Latina, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 764/2023 pubblicata il 2 novembre 2023 del T.A.R. Lazio – Latina, seconda sezione.

Giustizia amministrativa202500782

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio - Latina n. 764/2023, che aveva accertato l'occupazione illegittima dei terreni e imposto al Comune di formulare un'offerta risarcitoria secondo criteri determinati

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 764/2023, passata in giudicato il 12 maggio 2025. La pronuncia aveva accertato l'illegittimità dell'occupazione dei terreni di proprietà privata, eseguita dal Comune senza valido titolo espropriativo e oltre il termine previsto dal decreto di occupazione d'urgenza, e aveva disposto che l'amministrazione formulasse un'offerta risarcitoria e raggiungesse un accordo per la determinazione dell'indennizzo, parametrato al valore venale dei terreni, con interessi del 5% annuo dal 30 marzo 2012 fino all'effettivo soddisfo, eventualmente con l'ausilio dell'Agenzia del Territorio. Poiché il Comune non aveva dato esecuzione alla sentenza, i ricorrenti hanno domandato la declaratoria di inottemperanza, l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, il risarcimento dei danni ulteriori da ritardata esecuzione, le penalità di mora e le spese di lite.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza ai sensi dell'art. 113, comma 1, c.p.a. e ammissibile il ricorso, poiché la sentenza ottemperanda era esecutiva, non impugnata dal Comune e rientrava tra i provvedimenti suscettibili di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. b), c.p.a. Il Collegio ha inoltre qualificato il giudizio come volto alla determinazione e liquidazione giudiziale della somma dovuta, secondo il meccanismo dell'art. 34, comma 4, c.p.a., applicabile quando le parti non raggiungano l'accordo sulla somma da corrispondere. Nel merito, ha accertato l'inadempimento del Comune e gli ha ordinato di formulare, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, una proposta di pagamento del risarcimento dovuto per il mancato godimento del bene, applicando i criteri fissati nella sentenza n. 764/2023. È stato contestualmente nominato un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Frosinone o in un funzionario delegato, incaricato di provvedere entro ulteriori 60 giorni su istanza dei ricorrenti qualora il Comune resti inadempiente; il compenso, posto a carico del Comune, è stato liquidato in euro 1.000, salvo conguaglio. Sono state respinte, allo stato, le domande di risarcimento dei danni ulteriori da ritardata esecuzione e di penalità di mora, ritenendo sufficiente, per il momento, la nomina del commissario, ferma la possibilità di una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell'amministrazione. Le spese di lite, pari a euro 1.500 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico del Comune.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 1, c.p.a.

    Attribuisce la competenza per il giudizio di ottemperanza al giudice amministrativo che ha emesso il provvedimento da eseguire, nei termini richiamati dalla sentenza.

  • art. 112, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Consente l'ottemperanza delle sentenze esecutive del giudice amministrativo rimaste ineseguite.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di adottare le misure necessarie all'esecuzione, inclusa la nomina del commissario ad acta e la previsione di penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva del giudicato in caso di persistente inadempimento dell'amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di imporre penalità di mora, la cui applicazione è stata esclusa allo stato per la contestuale nomina del commissario ad acta.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    In caso di condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, […], con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV, possono essere chiesti la determinazione della somma dovuta […].

    Consente di dare attuazione, anche mediante il giudizio di ottemperanza, a una condanna pecuniaria quando la sentenza abbia fissato i criteri per la proposta di pagamento e le parti non abbiano raggiunto un accordo.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese processuali seguono la soccombenza e sono state poste a carico del Comune resistente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l'esecuzione di una sentenza esecutiva del giudice amministrativo anche quando la condanna pecuniaria non abbia determinato direttamente l'importo dovuto, ma abbia fissato i criteri per la formulazione dell'offerta e per il successivo accordo tra le parti.
  • Quando l'amministrazione non adempie all'obbligo, stabilito dal giudicato, di formulare una proposta di pagamento secondo criteri già fissati, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva.
  • La nomina preventiva del commissario ad acta, finalizzata a fronteggiare un persistente inadempimento, può giustificare il rigetto allo stato della richiesta di penalità di mora e di ulteriori somme risarcitorie per il ritardo, senza precludere una successiva valutazione qualora l'amministrazione non collabori con il commissario.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la competenza spetta al giudice amministrativo che ha pronunciato il provvedimento da eseguire, secondo il criterio previsto dall'art. 113, comma 1, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaOccupazione illegittima e acquisizione sananteDanno da provvedimento illegittimo
RamiProcesso amministrativoEspropriazione per pubblica utilitàResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereRisarcimento del danno da attività amministrativa

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