Cassazione Penale, Ordinanza n. 35729/2026 del 09/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza del 9 aprile 2026 della Corte d’appello di Cagliari. Con il primo motivo ha contestato la valutazione della condotta integrativa del reato di resistenza a pubblico ufficiale; con il secondo, quella della condotta integrativa dell’oltraggio a pubblico ufficiale; con il terzo, il mancato riconoscimento dell’esimente putativa prevista dall’art. 393-bis c.p.; con il quarto, la recidiva. La Corte ha rilevato che i primi tre motivi riproducevano, anche genericamente, doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito e che il quarto era manifestamente infondato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi tre motivi sono stati ritenuti ripetitivi di censure già adeguatamente vagliate e respinte con argomenti giuridici dal giudice di merito; il quarto, relativo alla recidiva, è stato giudicato manifestamente infondato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Il testo non specifica la pena inflitta nel merito.
Norme richiamate
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, sulla condotta criminosa ex art. 337 cod. pen. , e riproduttivo, anche genericamente, di quello già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito ( v. par. 5.1. della sentenza);
La Corte non svolge una nuova interpretazione della fattispecie: considera inammissibile la censura perché riproduce, anche genericamente, una doglianza già esaminata e respinta con motivazione giuridicamente corretta dal giudice di merito.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, sulla condotta criminosa ex art. 341-bis cod. pen., è riproduttivo, anche genericamente, di quello già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito ( v. par. 5.3. della sentenza);
La Corte reputa inammissibile la censura sulla condotta perché ripropone, anche genericamente, una questione già vagliata e respinta dal giudice di merito con argomenti ritenuti corretti.
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, sulla esimente ex art. 393-bis cod. pen. in forma putativa, è — anche esso - riproduttivo, anche genericamente, di quello già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (v. par. 5.2 della sentenza);
La censura sull’esimente putativa è inammissibile perché riproduce, anche genericamente, una doglianza già adeguatamente esaminata e respinta dal giudice di merito.
recidiva
Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, sulla recidiva è manifestamente infondato ( v. par. 5.4 della sentenza);
La Corte dichiara manifestamente infondato il motivo relativo alla recidiva; l’ordinanza non espone ulteriori criteri interpretativi o le ragioni di dettaglio rinviando al paragrafo 5.4 della sentenza impugnata.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che ripropone, anche in modo generico, una censura già adeguatamente vagliata e disattesa dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti.
- Un motivo relativo alla recidiva può essere dichiarato manifestamente infondato; il testo dell’ordinanza non consente di ricavare criteri ulteriori sulla relativa disciplina.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35685/2026 del 09/10/2026
- ordinanza_penale · 9 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35702/2026 del 09/10/2026
- ordinanza_penale · 9 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35703/2026 del 09/10/2026
- ordinanza_penale · 9 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35706/2026 del 09/10/2026
- ordinanza_penale · 9 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35707/2026 del 09/10/2026
- ordinanza_penale · 9 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 35712/2026 del 09/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →