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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35729/2026 del 09/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza del 9 aprile 2026 della Corte d’appello di Cagliari. Con il primo motivo ha contestato la valutazione della condotta integrativa del reato di resistenza a pubblico ufficiale; con il secondo, quella della condotta integrativa dell’oltraggio a pubblico ufficiale; con il terzo, il mancato riconoscimento dell’esimente putativa prevista dall’art. 393-bis c.p.; con il quarto, la recidiva. La Corte ha rilevato che i primi tre motivi riproducevano, anche genericamente, doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito e che il quarto era manifestamente infondato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi tre motivi sono stati ritenuti ripetitivi di censure già adeguatamente vagliate e respinte con argomenti giuridici dal giudice di merito; il quarto, relativo alla recidiva, è stato giudicato manifestamente infondato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Il testo non specifica la pena inflitta nel merito.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Ritenuto che il primo motivo di ricorso, sulla condotta criminosa ex art. 337 cod. pen. , e riproduttivo, anche genericamente, di quello già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito ( v. par. 5.1. della sentenza);

    La Corte non svolge una nuova interpretazione della fattispecie: considera inammissibile la censura perché riproduce, anche genericamente, una doglianza già esaminata e respinta con motivazione giuridicamente corretta dal giudice di merito.

  • art. 341-bis c.p.

    Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, sulla condotta criminosa ex art. 341-bis cod. pen., è riproduttivo, anche genericamente, di quello già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito ( v. par. 5.3. della sentenza);

    La Corte reputa inammissibile la censura sulla condotta perché ripropone, anche genericamente, una questione già vagliata e respinta dal giudice di merito con argomenti ritenuti corretti.

  • art. 393-bis c.p.

    Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, sulla esimente ex art. 393-bis cod. pen. in forma putativa, è — anche esso - riproduttivo, anche genericamente, di quello già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (v. par. 5.2 della sentenza);

    La censura sull’esimente putativa è inammissibile perché riproduce, anche genericamente, una doglianza già adeguatamente esaminata e respinta dal giudice di merito.

  • recidiva

    Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, sulla recidiva è manifestamente infondato ( v. par. 5.4 della sentenza);

    La Corte dichiara manifestamente infondato il motivo relativo alla recidiva; l’ordinanza non espone ulteriori criteri interpretativi o le ragioni di dettaglio rinviando al paragrafo 5.4 della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che ripropone, anche in modo generico, una censura già adeguatamente vagliata e disattesa dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti.
  • Un motivo relativo alla recidiva può essere dichiarato manifestamente infondato; il testo dell’ordinanza non consente di ricavare criteri ulteriori sulla relativa disciplina.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiRecidiva

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