Cassazione Penale, Sentenza n. 22117/2025 del 12/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per detenzione e porto illegali di arma comune da sparo per quattro motivi principali: (1) violazione procedurale e mancata verifica dell'efficienza dell'arma per assenza di perizia balistica (si contestava la valutazione della funzionalità basata solo sulle dichiarazioni degli agenti e su prove sommarie: grilletto e tamburo funzionanti, arma lubrificata); (2) carenza dell'elemento soggettivo (dolo), in ragione della anzianità di fabbricazione dell'arma, delle cattive condizioni e della qualità dell'imputato titolare di porto d'armi; (3) omissione di valutare l'assorbimento per continenza della detenzione nel porto, sostenendo che le condotte erano contestuali; (4) (richieste difensive e relativi rilievi procedurali in appello).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: (a) la valutazione della potenziale efficienza dell'arma basata su verifiche in sito (grilletto e tamburo funzionanti, arma lubrificata, modalità di occultamento nel vano portaoggetti dello scooter) fosse sufficiente a provare l'elemento oggettivo del reato; l'assenza di una perizia balistica non è decisiva quando gli elementi emersi dimostrano la potenziale idoneità allo sparo; (b) l'elemento soggettivo (dolo) è provato dalle circostanze fattuali (modalità di rinvenimento e trasporto, occultamento in maglietta, uso esclusivo del ciclomotore, lubrificazione dell'arma e la qualità di titolare di porto d'armi), e la motivazione dei giudici di merito non è apparente; (c) non sussiste assorbimento per continenza del reato di detenzione nel porto perché le due condotte sono state ritenute scindibili nel tempo (porto realizzato dieci giorni prima dell'intervento della polizia e successiva detenzione continuata per dieci giorni), pertanto la sentenza di merito è confermata.
Norme richiamate
art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse sufficiente e coerente con gli elementi di fatto.
art. 110 cod. pen.
Richiamato in relazione alla cooperazione nel reato e alla disciplina delle norme penali richiamate; nel contesto non ha mutato l'esito perché la responsabilità è stata ritenuta personale e adeguatamente motivata.
legge 2/10/1967, n. 895 (artt. 2, 4, 7) - richiamata come sostituita
Norme sul possesso e trasporto di armi richiamate nel quadro normativo applicato; la Corte ha applicato i principi sostanziali relativi alla configurabilità di arma e al divieto di porto/detenzione non autorizzata.
legge 14/10/1974, n. 497 (artt. 10, 12, 14)
Norme sostitutive citate in materia di armi; interpretate dalla Corte nel senso che la potenziale efficienza dell'arma rientra nella disciplina sanzionatoria.
legge 18/04/1975, n. 110 (art. 23, comma terzo)
Utilizzata per definire la nozione di arma comune da sparo e le relative implicazioni: la Corte ha ritenuto che la potenziale efficienza, anche se non provata tramite perizia, può far rientrare lo strumento nella definizione normativa.
art. 697 cod. pen.
Richiamato nel quadro delle norme penali connesse alla materia; la Corte non ha ritenuto che la citazione di tale norma alterasse la valutazione complessiva della responsabilità.
art. 42 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in ordine all'elemento soggettivo; la Corte ha interpretato che la motivazione di merito ha dimostrato la coscienza e volontà (dolo) richieste dalla fattispecie.
artt. 15 e 71 cod. pen.
Richiamati in relazione a concorso di norme e valutazioni di continenza/assorbimento; la Corte ha ritenuto applicabili i principi giurisprudenziali sul rapporto tra porto e detenzione e sulla punibilità autonoma delle due condotte quando non contemporanee.
art. 5 cod. pen.
Citato nella motivazione giurisprudenziale (errore su legge irrilevante): la Corte conferma che l'errata convinzione circa la licenza non esclude responsabilità quando siano dimostrate coscienza e volontà della disponibilità dell'arma.
Massime di principio
- Per qualificare uno strumento come "arma" rileva la sua potenziale efficienza: non è sempre necessaria una perizia balistica se dai fatti emergono elementi concreti (componenti funzionanti, lubrificazione, modalità di occultamento e trasporto) che dimostrano idoneità allo sparo.
- L'assenza di perizia tecnica non è decisiva quando la valutazione dei giudici di merito è basata su riscontri oggettivi e logici derivanti dall'atto di rinvenimento e dalle verifiche effettuate dagli operatori qualificati.
- Il dolo nella detenzione/porto illegale di armi può essere desunto dalle circostanze (possesso materiale, modalità di conservazione/trasporto, conoscenza tecnica o titolo di porto d'armi) e non richiede prova dell'intenzione esplicita oltre alla coscienza e volontà di avere l'arma a disposizione.
- I reati di porto e di detenzione non si assorbono automaticamente: l'assorbimento per continenza è possibile solo se la detenzione ha inizio contestualmente al porto e non risulta che l'arma fosse stata già detenuta; se le condotte si svolgono in momenti diversi è configurabile il concorso di reati.
- In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe evidenziare fatti che escludano la potenziale efficienza (es. prova tecnica contraria), la consapevolezza dell'imputato circa la funzionalità, o la contemporaneità delle condotte per ottenere l'assorbimento; altrimenti i giudici valuteranno la totalità degli elementi fattuali.
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