Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04136/2026 del 24/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro rispetto al quale il lavoratore chiedeva il pagamento di differenze retributive, ulteriori crediti economici, assegni familiari, indennità di mancato preavviso e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivanti da mobbing. In primo grado il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, liquidando una somma determinata sulla base anche di una CTU contabile e rigettando il resto, oltre a dichiarare inammissibili alcune pretese relative a un periodo di collaborazione coordinata e continuativa per mancata impugnazione della transazione nei termini. In appello il lavoratore aveva censurato, tra l’altro, la ritenuta insussistenza di una subordinazione nel primo periodo lavorativo, l’esclusione della legittimazione passiva della società collegata/socio unico, la nullità della CTU per violazione dei termini e per errori di contenuto, l’omessa liquidazione di ulteriori somme già accertate o richieste, e la statuizione sulle spese. La Corte d’appello aveva rigettato l’appello. In cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) omesso esame e violazione delle norme processuali sulla legittimazione passiva della società esclusa; 2) nullità della CTU e della sentenza per violazioni di norme sostanziali e processuali, con richiamo a retribuzione e CCNL; 3) omessa pronuncia e omesso esame sul credito già accertato e sulle somme pagate in corso di causa; 4) violazione dell’onere della prova e delle norme su dispositivo e valutazione della CTU; 5) violazione delle norme sulle spese per mancata compensazione. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi e infondato il quinto, osservando in sintesi che: il primo cadeva nel divieto di doppia conforme e tendeva a una rivalutazione del fatto; il secondo cumulava in modo promiscuo censure incompatibili e non scindibili; il terzo mescolava omessa pronuncia ed omesso esame di fatto decisivo, ed era comunque infondato perché la Corte territoriale aveva già affrontato il punto contestato; il quarto riproponeva questioni non effettivamente decise nel capo impugnato, ma solo errori di calcolo della CTU; il quinto non poteva essere accolto perché la compensazione delle spese è discrezionale e, in presenza di soccombenza totale, la condanna alle spese era corretta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d’appello di Catanzaro che aveva a sua volta respinto l’impugnazione del lavoratore contro la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, mantenendo ferma la condanna della società datrice di lavoro al pagamento della somma già riconosciuta in primo grado e le ulteriori statuizioni sulle spese. In sede di legittimità il ricorrente è stato condannato a rifondere alle due controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, oltre al previsto ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Il ricorso per cassazione non può cumulare in modo promiscuo censure eterogenee e incompatibili; il vizio motivazionale non consente una rivalutazione del merito, e il vizio di omessa pronuncia è distinto dall’omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di "doppia conforme" opera la preclusione al motivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. ratione temporis applicabile.

  • art. 195 c.p.c.

    I termini per il deposito delle note alla CTU sono ordinatori, salvo che dalla loro violazione derivi concreta lesione del diritto di difesa.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e sui motivi di appello effettivamente devoluti; la censura di omessa pronuncia non è confondibile con quella di omesso esame di un fatto.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte esclude che nel caso concreto vi sia stata violazione del principio di disponibilità della prova o del principio di non contestazione nelle parti effettivamente esaminate.

  • art. 116 c.p.c.

    Non è consentito in cassazione sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio sotto la veste di violazione delle regole di valutazione della prova.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese segue la soccombenza secondo il principio di causalità; la mancata compensazione non è censurabile se il giudice non l’ha ritenuta opportuna.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non deve essere necessariamente motivata se non viene disposta.

  • art. 111 Cost.

    La censura di motivazione va veicolata nei limiti consentiti dal sistema processuale, senza trasformarsi in richiesta di riesame del merito.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla giusta retribuzione, ma la Corte non vi fonda una specifica regula iuris decisoria nel rigetto dei motivi.

  • art. 2099 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per la quantificazione retributiva, senza che la Corte ne sviluppi un’autonoma interpretazione decisiva.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di onere probatorio, ma la Corte rileva che le doglianze erano in realtà rivolte a ottenere una nuova valutazione dei fatti.

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle mansioni e alla retribuzione, senza esito favorevole in sede di legittimità.

  • art. 2113 c.c.

    Richiamato nel riepilogo delle questioni di merito per la mancata impugnazione della transazione relativa al periodo di collaborazione coordinata e continuativa.

  • art. 423 c.p.c.

    L’ordinanza di pagamento di somme non contestate non integra una autonoma fase di giudizio ai fini della liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste del vizio motivazionale o della violazione di legge, chieda una rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie.
  • In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è precluso nei limiti temporali applicabili.
  • Non possono coesistere nello stesso motivo censure eterogenee e incompatibili, come omessa pronuncia, omesso esame di fatto decisivo e violazioni di legge processuale, se non sono nettamente scindibili.
  • La nullità della CTU non discende automaticamente dal superamento dei termini per le osservazioni, poiché tali termini sono ordinatori salvo concreta lesione del diritto di difesa.
  • L’omessa pronuncia va distinta dall’omesso esame di un fatto decisivo: la prima riguarda il mancato esame di una domanda o motivo, il secondo il mancato scrutinio di un fatto storico decisivo.
  • La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito; la condanna alle spese per soccombenza non richiede una motivazione autonoma sul mancato esercizio della compensazione.
  • Un’ordinanza che dispone il pagamento di somme non contestate ex art. 423 c.p.c. non costituisce autonoma fase processuale ai fini della regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieDifferenze retributiveRetribuzione e TFRMobbingImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.