Cassazione Penale, Ordinanza n. 36366/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Bergamo del 9 luglio 2026, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. Con un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ha denunciato l’errata qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 2) e/o il difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena e la sentenza. In particolare, ha sostenuto che non fosse chiaro se la contravvenzione di cui all’art. 697 c.p. riguardasse la detenzione dell’arma da sparo o quella di munizioni, non specificate nell’imputazione, e ha prospettato che, se il riferimento fosse alle munizioni sequestrate il 30 giugno 2026, fosse pendente un autonomo procedimento presso la Procura di Bergamo. Il testo non indica la pena concordata né ulteriori dettagli sul capo d’imputazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che, nel giudizio di patteggiamento, la qualificazione giuridica è censurabile in cassazione soltanto quando l’errore sia manifesto e la qualificazione risulti, con immediata evidenza, palesemente eccentrica rispetto al capo d’imputazione. La doglianza, pur formalmente riferita a una censura consentita, era inconsistente e richiedeva di ricostruire aspetti di fatto e probatori non immediatamente ricavabili dagli atti indicati; inoltre, non individuava elementi concreti a sostegno di una diversa qualificazione. La sentenza impugnata dava atto che l’imputato disponeva sia di un’arma semiautomatica, portata all’esterno dell’abitazione, sia del relativo munizionamento, e che il giudice aveva verificato il corretto inquadramento giuridico dell’accordo. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisati profili di colpa nella causa d’inammissibilità. Decisione assunta il 16 settembre 2026.
Norme richiamate
la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione
Nel ricorso contro una sentenza di patteggiamento, l’errata qualificazione giuridica è deducibile solo se l’evidente eccentricità rispetto all’imputazione emerge immediatamente. Non è ammissibile una censura che richieda di ricostruire fatti o prove non ricavabili con immediatezza dalla contestazione.
la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso
Il controllo sul corretto inquadramento giuridico del fatto ai fini del patteggiamento va svolto sulla base dei capi d’imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi di ricorso.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Quando l’inammissibilità del ricorso è manifesta, essa può essere dichiarata senza formalità secondo la disposizione richiamata.
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna alle spese; in presenza di profili di colpa nella determinazione dell’inammissibilità può inoltre essere disposto il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
avendo il tribunale espressamente dato atto, relativamente al capo 2), della disponibilità in capo all’imputato sia dell’arma semiautomatica, portata all’esterno dell’abitazione, sia del relativo munizionamento (p. 2 sentenza impugnata).
La sentenza richiama la contestazione relativa all’art. 697 c.p. in relazione alla disponibilità dell’arma semiautomatica e del relativo munizionamento; la Corte non ravvisa, sulla base del ricorso e della sentenza impugnata, un errore manifesto di qualificazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento, la censura di errata qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando l’errore sia manifesto e la qualificazione risulti immediatamente, e senza margini di opinabilità, eccentrica rispetto al contenuto del capo d’imputazione.
- La censura sulla qualificazione giuridica non può fondarsi su aspetti fattuali o probatori che non emergano con immediatezza dalla contestazione e che richiedano una ricostruzione ulteriore.
- Nel verificare il corretto inquadramento giuridico del fatto ai fini dell’art. 444, comma 2, c.p.p., il giudice considera i capi d’imputazione, la succinta motivazione della sentenza e i motivi di ricorso.
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