Ordinanza n. 1204/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: a) dell’ordinanza di demolizione di opere abusive n. 2 del 26 gennaio 2026, emessa dal Comune di Ottaviano - VII Settore - Urbanistica e Pianificazione Territoriale; b) di ogni altro antecedente, connesso e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di opere abusive n. 2 del 26 gennaio 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza comunale di demolizione di opere abusive e gli atti connessi e consequenziali. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone il contenuto specifico dei motivi di ricorso né i singoli vizi di legittimità dedotti. Il TAR ha ritenuto che le questioni prospettate necessitassero dell'approfondimento proprio della sede di merito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto meritevoli di favorevole apprezzamento le esigenze cautelari prospettate dal ricorrente, mediante il bilanciamento degli interessi contrapposti, al fine di giungere alla decisione di merito senza che la situazione fosse irreversibilmente modificata. Ha pertanto accolto l'istanza cautelare e sospeso l'efficacia dell'ordinanza di demolizione impugnata. La trattazione di merito è stata fissata all'udienza pubblica del 21 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state rinviate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l’articolo 55 del codice del processo amministrativo
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare collegiale prevista dal codice del processo amministrativo; il TAR ha accolto l'istanza e sospeso l'efficacia dell'atto impugnato.
Massime di principio
- Quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare e le esigenze cautelari risultano meritevoli di apprezzamento nel bilanciamento degli interessi contrapposti, il giudice amministrativo può sospendere l'efficacia dell'atto impugnato per preservare l'integrità della situazione controversa sino alla decisione di merito.
- L'accoglimento della domanda cautelare può essere disposto rinviando l'approfondimento delle questioni alla fase di merito, senza anticipare la definizione dei singoli motivi di illegittimità dedotti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 285/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 1052/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 1053/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 1057/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 1064/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 mag 2026Ordinanza n. 1039/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →