Sentenza del 27/10/2017 n. 25573 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato quattro avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2004-2007, contestando l'omessa dichiarazione e il mancato versamento dell'imposta su vari fabbricati e terreni. In Cassazione ha dedotto, tra l'altro, l'inesistenza o irregolarità delle notifiche, il difetto di motivazione degli avvisi e l'errata quantificazione delle sanzioni, sostenendo che fossero state applicate sanzioni per omessa dichiarazione anziché per dichiarazione infedele e che dovesse applicarsi il cumulo giuridico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato le censure relative alla notificazione, ritenendo che la consegna a mani proprie tramite servizio postale avesse raggiunto lo scopo e che la mancata relata di notifica costituisse, al più, una mera irregolarità. Ha dichiarato inammissibile, perché generica, la censura sul difetto di motivazione degli avvisi. Ha invece accolto i motivi relativi alle sanzioni, rilevando che la CTR non aveva esaminato le contestazioni sull'applicazione delle sanzioni per omessa dichiarazione e sul cumulo giuridico. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a tali profili e la causa è stata rinviata alla CTR della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Articoli 148 e 149 c.p.c.
Il ricorrente deduce l'inesistenza giuridica della notificazione per violazione degli artt. 148 e 149 c.p.c.
La Corte ha ritenuto che le formalità della notificazione non determinassero l'inesistenza dell'atto quando la notifica abbia comunque raggiunto il proprio scopo, soprattutto in presenza di tempestiva impugnazione.
Legge 20 novembre 1982, n. 890, articolo 3
La mancata apposizione sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 3 non comporta l'inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità.
Nelle notifiche effettuate tramite servizio postale, l'attività essenziale è quella dell'agente postale; l'assenza della relata sull'atto non invalida la notifica se l'avviso di ricevimento è regolare.
Articolo 112 c.p.c.
La sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi, incorrendo nella denunciata nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c.
Il giudice deve esaminare tutte le domande e censure ritualmente proposte. L'omessa pronuncia su una specifica contestazione determina la nullità della sentenza.
D.Lgs. n. 472 del 1997, articolo 12
La nuova disciplina della continuazione (o della progressione), di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 2, ha reso obbligatorio il cumulo giuridico.
Quando ricorrono i presupposti della continuazione o della progressione tra violazioni tributarie, deve essere applicata un'unica sanzione determinata secondo il cumulo giuridico, anziché la mera somma delle sanzioni singole.
D.Lgs. n. 471 del 1997, articolo 13
Il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 identifica l'entità della sanzione, ma non incide sull'operatività della nuova disciplina della continuazione.
La norma individua la misura della sanzione per l'omesso versamento, ma non esclude l'applicazione del cumulo giuridico previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997.
D.Lgs. n. 471 del 1997, articolo 16
Sono state abrogate espressamente dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 16 tutte le norme incompatibili con il suddetto decreto.
La disciplina generale delle sanzioni tributarie prevale sulle precedenti disposizioni incompatibili, anche con riferimento alle sanzioni in materia di ICI.
Massime di principio
- Una notifica eseguita tramite servizio postale e consegnata personalmente al destinatario, se consente una tempestiva impugnazione, è normalmente considerata valida perché ha raggiunto il proprio scopo; eventuali carenze formali possono costituire mere irregolarità.
- Chi contesta la motivazione di un atto tributario deve indicare in modo preciso quali elementi manchino e perché tale carenza impedisca concretamente la difesa; una censura generica può essere dichiarata inammissibile.
- Il giudice deve pronunciarsi su tutte le contestazioni specificamente formulate, comprese quelle riguardanti la tipologia e la quantificazione delle sanzioni. L'omissione comporta la cassazione della decisione per violazione dell'art. 112 c.p.c.
- In presenza di più violazioni tributarie collegate da continuazione o progressione, deve essere valutata l'applicazione del cumulo giuridico, che mira a evitare un trattamento sanzionatorio più gravoso rispetto al cumulo materiale.
- L'accoglimento di alcuni motivi non comporta necessariamente l'annullamento integrale degli accertamenti: la decisione può essere cassata solo sui profili accolti e rinviata al giudice di merito per la rideterminazione delle sanzioni.
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