Sentenza del 10/03/2017 n. 6191 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva rettificato il reddito dichiarato dalla società per il 2004, recuperando maggiori IRPEG, IRAP e IVA, oltre alle sanzioni, sulla base di una ricostruzione dei ricavi mediante percentuali di ricarico e contestando alcune spese di catering come spese di rappresentanza. La società aveva impugnato l'accertamento, contestando sia il metodo di ricostruzione dei ricavi e degli sconti, sia la qualificazione delle spese e la validità dell'avviso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo insufficiente la motivazione della Commissione tributaria regionale sia sulla ricostruzione dei ricarichi, sull'utilizzo dei dati del 2007, sull'IVA e sugli sconti, sia sulla qualificazione delle prestazioni di catering. Il quarto motivo dell'Agenzia è stato dichiarato assorbito. Il primo motivo del ricorso incidentale della società, relativo alla possibilità per l'Agenzia di riproporre l'appello dopo il primo appello non seguito da costituzione, è stato rigettato. Gli altri motivi incidentali sono stati dichiarati inammissibili, perché diretti a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove. La sentenza è stata cassata nei punti accolti e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese. La questione del regime sanzionatorio più favorevole introdotto dal D.Lgs. n. 158 del 2015 è stata rimessa al giudice del rinvio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
rettifica del reddito d'impresa mediante presunzioni gravi, precise e concordanti
La Corte non ha ritenuto errata in astratto l'applicazione della disciplina sulle presunzioni, ma ha censurato la motivazione della Commissione regionale, giudicata insufficiente nell'esaminare gli elementi utilizzati per ricostruire i ricarichi.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 60
La norma, richiamando il principio dell'art. 358 c.p.c., consente la proposizione di un nuovo appello, tempestivo e privo dei vizi del precedente, finché non sia intervenuta una declaratoria di inammissibilità del primo.
Art. 358 c.p.c.
La consumazione dell'impugnazione opera, impedendo la riproposizione dell'appello, solo dopo una dichiarazione di inammissibilità; prima di tale momento un secondo appello può sostituire il primo se tempestivo.
Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7
L'omessa menzione nell'avviso delle osservazioni presentate dal contribuente non determina automaticamente la nullità dell'atto, in assenza di una specifica previsione normativa o di una concreta lesione di diritti e garanzie.
TUIR, art. 108, comma 2
La qualificazione di un costo come spesa di rappresentanza dipende dalle sue caratteristiche sostanziali, tra cui gratuità, finalità promozionali o di pubbliche relazioni, ragionevolezza e coerenza, non dall'aliquota IVA, dalla ritenuta applicata o dalla qualifica fiscale del prestatore.
D.M. 19 novembre 2008
Individua i criteri sostanziali per qualificare le spese di rappresentanza; nel caso concreto il giudice di merito non poteva fondarsi soltanto sui dati fiscali delle fatture, senza valutare la natura concreta delle prestazioni di catering.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il vizio di motivazione è configurabile quando il giudice omette completamente elementi decisivi o presenta carenze logiche tali da non rendere comprensibile il percorso decisionale. Non consente invece alla Cassazione di rivalutare liberamente le prove o sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Art. 384 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2
La Cassazione può correggere la motivazione quando il giudice di merito abbia comunque raggiunto una soluzione giuridicamente corretta, in applicazione dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
D.Lgs. n. 158 del 2015
Il regime sanzionatorio più favorevole può essere invocato dal contribuente, ma la sua applicazione è stata rimessa al giudice del rinvio, competente a riesaminare il merito.
Massime di principio
- In Cassazione non è sufficiente sostenere che il giudice abbia valutato male le prove: occorre dimostrare l'omissione di elementi decisivi o una motivazione logicamente incomprensibile.
- La ricostruzione induttiva dei ricavi e dei ricarichi può essere utilizzata dall'Amministrazione, ma il giudice deve esaminare concretamente il campione, la comparabilità tra annualità, il trattamento dell'IVA, gli sconti e la documentazione contabile.
- Un dato relativo a un'annualità diversa può essere utilizzato come elemento presuntivo per un altro periodo, purché il giudice motivi la comparabilità e la ragionevolezza del trasferimento del dato.
- La natura di una spesa d'impresa deve essere valutata in base alla prestazione concretamente resa e alla sua finalità, non in base alla qualifica del professionista o ai dati fiscali riportati in fattura.
- La mancata indicazione nell'avviso delle osservazioni del contribuente non comporta automaticamente la nullità dell'accertamento: è necessaria una specifica previsione di legge o una concreta lesione delle garanzie difensive.
- Un secondo appello è possibile se il primo non è stato ancora dichiarato inammissibile, purché il secondo sia tempestivo e sostituisca il primo eliminandone i vizi.
- Il giudice del rinvio deve riesaminare soltanto i punti sui quali la sentenza è stata cassata, applicando i principi indicati dalla Cassazione e decidendo anche sulle spese.
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