Cassazione Civile, Sentenza n. 36292/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente contestava l'ordinanza del Tribunale di Roma che, nell'ambito di un'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da Althea Charter e fideiussori contro Carispaq (poi BPER), aveva liquidato il compenso del c.t.u. in misura ridotta (€ 6.589,72) rispetto alla richiesta di € 16.657,62. D'Angiolillo sosteneva di aver svolto quattro accertamenti autonomi (ricalcolo saldi per conto corrente e mutuo, verifica di dazioni, controllo di applicazione di interessi anatocistici e usurari e verifica del tasso convenzionale) e quindi di avere diritto a una liquidazione commisurata a più incarichi distinti. BPER, con ricorso incidentale, deduceva invece che gli accertamenti erano interdipendenti e che la liquidazione doveva seguire criteri diversi, contestando inoltre il metodo di quantificazione adottato dal Tribunale nella determinazione del compenso e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso principale della c.t.u. (D'Angiolillo), ritenendo fondata la motivazione di merito che aveva qualificato gli accertamenti come sostanzialmente interdipendenti. Tuttavia, ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale proposto dalla BPER ritenendo che il Tribunale avesse errato nel metodo di quantificazione del compenso, poiché aveva adottato come base il valore globale della controversia per entrambe le indagini pur avendo ravvisato l'autonomia degli accertamenti. Per questo motivo la Corte ha cassato l'ordinanza limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per nuova determinazione delle spese di lite e per la riliquidazione del compenso del c.t.u.. Ha inoltre rilevato l'eventuale obbligo della ricorrente al versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Decreto Ministeriale 30.5.2002
Fissati i criteri di liquidazione degli onorari del consulente tecnico d'ufficio; la Corte richiama gli artt. 1 e 2 come base per l'applicazione dei parametri di liquidazione e per distinguere tra compensi relativi a incarichi unitari o multipli
D.P.R. 115/2002
art. 170; art. 13, comma 1-quater e 1-bis
Art. 170 richiamato come norma sull'opposizione; art. 13 richiamato in relazione al contributo unificato che può essere dovuto in caso di riforma dell'ordinanza
D.P.R. 352/1988
Richiamato nella censura relativa alla liquidazione degli onorari, come normativa di riferimento per procedure e tariffe professionali correlate
Legge 319/1980
Menziodata come riferimento normativo richiamato dalla ricorrente nella censura, connessa alla disciplina delle perizie e degli incarichi peritali
Codice di procedura civile
art. 360 c.p.c.; art. 92 c.p.c.
Art. 360 invocato come criterio di denunzia di violazione di legge e vizi motivazionali nell'impugnazione in cassazione; art. 92 richiamato nella censura relativa alla compensazione delle spese di lite
Massime di principio
- Per determinare se il c.t.u. ha svolto un unico o più incarichi occorre valutare l'autonomia o l'interdipendenza delle indagini tecniche: se le attività sono strettamente connesse e funzionali l'una all'altra formano un unico incarico; solo accertamenti autosufficienti giustificano liquidazioni distinte
- La base di calcolo del compenso del c.t.u. deve rispecchiare il valore delle singole indagini autonome; se il giudice ritiene autonome più indagini, il compenso va quantificato considerando separatamente il valore di ciascuna domanda cui esse si riferiscono
- La qualificazione di autonomia o interdipendenza degli accertamenti è in primo luogo questione di merito e spetta al giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo per vizi di motivazione o violazione di legge
- Il consulente che pretenda compensi distinti deve documentare l'autonomia delle prestazioni (diversa metodologia, documentazione specifica per ogni indagine, risultati non sovrapponibili) e dimostrare la correlazione tra impegno professionale e valore delle singole indagini
- Se la Corte di legittimità rileva errore nel metodo di liquidazione (per es. uso del valore globale anziché dei valori singoli), può cassare e rinviare per nuova liquidazione; la decisione può incidere sulle spese di lite e sul contributo unificato
- In fase di opposizione a decreto ingiuntivo, i controlli su anatocismo, usura, dazioni e tassi convenzionali possono essere sia distinti sia connessi: per ottenere compensi separati è utile che il mandato peritale sia redatto in termini chiari e che il consulente chieda espressamente liquidazioni separate in relazione a ciascun quesito autonomo
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