Sentenza del 16/03/2017 n. 452 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Imposta sulle successioni e donazioni - Costituzione di trust - Applicazione dell'imposta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDal testo disponibile emerge soltanto il principio interpretativo adottato, ma non sono indicati né il dispositivo concreto, né l'esito del ricorso, né le eventuali somme dovute. Pertanto non è possibile stabilire con certezza se abbia prevalso il ricorrente o il resistente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni alla costituzione di un trust. Il principio richiamato è che l'imposta prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. 262/2006 colpisce direttamente la costituzione dei vincoli di destinazione, senza richiedere necessariamente un trasferimento di beni o diritti. Ciò differisce dalla disciplina delle successioni e delle donazioni, per le quali la norma considera espressamente il trasferimento quale presupposto impositivo.
Norme richiamate
Art. 2, comma 47, d.l. 262/2006, convertito dalla legge 286/2006
L'imposta è istituita direttamente sulla costituzione dei vincoli, non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione.
La norma è interpretata nel senso che la costituzione di un vincolo di destinazione, inclusa quella realizzata mediante trust, può costituire autonomamente il presupposto dell'imposta, anche in assenza di un immediato trasferimento imponibile di beni o diritti.
Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni
Per successioni e donazioni il presupposto impositivo è collegato al trasferimento mortis causa o gratuito di beni e diritti; tale nesso causale non sarebbe invece necessario, secondo il principio riportato, per la costituzione dei vincoli di destinazione.
Massime di principio
- Nella valutazione fiscale di un trust occorre distinguere tra la costituzione del vincolo e il trasferimento finale dei beni ai beneficiari.
- Secondo il principio riportato, la costituzione del vincolo può essere considerata autonomamente rilevante ai fini dell'imposta, anche quando non vi sia ancora un trasferimento definitivo ai beneficiari.
- La disciplina applicabile dipende dalla qualificazione dell'atto: non ogni atto relativo a un trust deve essere trattato automaticamente come una donazione o come un trasferimento imponibile.
- Per determinare concretamente l'imposta occorre comunque esaminare il contenuto del trust, la presenza di beneficiari, l'effettivo trasferimento dei beni e l'eventuale evoluzione della giurisprudenza successiva.
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