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Sentenza

Sentenza n. 1887/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 2034/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 9217/2024, dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, pubblicata in data 03.09.2025, notificata il 04.09.2025 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato alla corresponsione in favore della ricorrente della somma di € 1.396,00, oltre interessi, a titolo di retribuzione professionale docente.

Giustizia amministrativa202601025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 2034/2025, passata in giudicato, che lo aveva condannato a pagare € 1.396,00, oltre interessi, a titolo di retribuzione professionale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, pubblicata il 3 settembre 2025, notificata al Ministero il 4 settembre 2025 e passata in giudicato. Ha chiesto il pagamento della somma capitale di € 1.396,00 e degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto meramente formale e non ha contestato la mancata esecuzione. Il TAR ha inoltre verificato la regolarità della notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni prima della proposizione dell'azione.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso per ottemperanza. Accerta che il titolo giudiziale è stato regolarmente attestato conforme all'originale e notificato al Ministero presso il domicilio reale e che, prima del ricorso, era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive contro la pubblica amministrazione. Ordina al Ministero di pagare le somme liquidate dal giudice civile entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di persistente inadempimento nomina commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, autorizzandolo a delegare l'incarico anche a dirigenti o funzionari di altre articolazioni ministeriali e a utilizzare i capitoli di spesa pertinenti o disponibili, nonché, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. La ricorrente dovrà segnalare al commissario l'inutile decorso del termine, indicando il codice fiscale. Le spese sono poste a carico del Ministero e liquidate in € 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio in considerazione della serialità delle inottemperanze relative alla retribuzione professionale docente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Ricorrono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda.

    Il giudice accoglie la domanda di ottemperanza e ordina le misure necessarie all'esecuzione del giudicato, inclusa la nomina condizionata del commissario ad acta.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. (come riformulato dall'art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, da leggersi in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del predetto Decreto legislativo, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023: cfr. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, 28.10.2024, n. 3512) ed è stata così notificata, in data 04.09.2025, a mezzo di posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale (doc. 3).

    Ai fini dell'esecuzione del titolo, la sentenza civile attestata conforme all'originale può essere notificata senza la spedizione in forma esecutiva, secondo la disciplina applicabile dal 28 febbraio 2023.

  • art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022

    La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. (come riformulato dall'art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, da leggersi in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del predetto Decreto legislativo, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023) ed è stata così notificata, in data 04.09.2025, a mezzo di posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale (doc. 3).

    La disposizione, letta in combinato con la riformulazione dell'art. 475 c.p.c., ha eliminato dal 28 febbraio 2023 la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla predetta notifica stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza (cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 04.12.2024, n. 3479).

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto per l'avvio delle azioni esecutive nei confronti dell'Amministrazione, si applica anche al giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per l'avvio di azioni esecutive contro l'Amministrazione si applica anche al giudizio di ottemperanza.
  • Per dare esecuzione a un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta e conferirgli poteri sostitutivi non circoscritti alle ordinarie attribuzioni dell'ufficio di appartenenza; il commissario può delegare l'incarico a un soggetto ritenuto idoneo anche appartenente a un diverso dipartimento o a diverse articolazioni della stessa amministrazione.
  • Nell'esecuzione commissariale di una condanna pecuniaria a carico di un'amministrazione, il commissario può utilizzare i capitoli di spesa pertinenti o disponibili e, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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