Sentenza del 02/08/2017 n. 19202 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, che aveva confermato il recupero dell'IVA indebitamente detratta e dell'IVA non versata mediante utilizzo del plafond, ritenendo provata la partecipazione a una frode carosello con operazioni inesistenti di esportazione, acquisto e rivendita di pneumatici tramite società cartiere. Gli otto motivi di ricorso contestavano, tra l'altro, la validità dell'avviso di accertamento, la sua motivazione, presunte omissioni di pronuncia, l'inversione dell'onere della prova e la valutazione della documentazione. La Corte ha rilevato che le censure erano formulate in modo cumulativo e contraddittorio, senza distinguere adeguatamente i diversi vizi denunciabili ai sensi dell'art. 360 c.p.c., e che mancava l'autosufficienza del ricorso per la mancata trascrizione dei documenti richiamati, tra cui l'avviso di accertamento, il PVC e i verbali di perquisizione e sequestro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del MEF, poiché dal 1° gennaio 2001 il Ministero ha perso la capacità di stare in giudizio nelle controversie relative alle funzioni attribuite all'Agenzia delle Entrate. Ha inoltre dichiarato inammissibili tutti gli otto motivi proposti contro l'Agenzia delle Entrate, senza esaminare nel merito le contestazioni sulla frode carosello e sull'accertamento IVA. La contribuente è stata condannata a rimborsare le spese processuali sia al MEF sia all'Ufficio, liquidate per ciascuno in 18.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1
Dal 1° gennaio 2001 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha perduto la capacità di stare in giudizio nelle controversie rientranti nelle funzioni dell'Agenzia delle Entrate.
La legittimazione processuale nelle controversie tributarie relative alle funzioni dell'Agenzia spetta all'Agenzia delle Entrate e non al MEF; il ricorso notificato contro il solo o anche contro il MEF è inammissibile quanto a tale parte.
Art. 360 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare distintamente i vizi riconducibili ai diversi numeri del primo comma.
Le censure relative a violazione di legge, nullità processuale e vizio motivazionale devono essere specificamente individuate e sviluppate in modo coerente, senza cumularle in maniera indistinta o contraddittoria.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
La deduzione di omessa pronuncia richiede una specifica denuncia della violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'indicazione precisa della domanda o questione sulla quale il giudice avrebbe omesso di decidere.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Chi richiama atti o documenti decisivi deve riportarne nel ricorso il contenuto rilevante, così da consentire alla Corte di verificare direttamente la censura senza dover ricercare autonomamente il materiale processuale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione ogni motivo deve essere chiaro, autonomo e coerente con il vizio denunciato; la sovrapposizione indistinta di violazione di legge, errori processuali e vizi motivazionali può determinare l'inammissibilità.
- Se si denuncia omessa pronuncia, occorre richiamare espressamente l'art. 112 c.p.c. e indicare con precisione quale domanda o eccezione non sia stata esaminata.
- La mancata trascrizione, almeno nelle parti essenziali, degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda viola il principio di autosufficienza e può impedire l'esame della censura.
- Nelle controversie tributarie relative alle funzioni dell'Agenzia delle Entrate, il contraddittore processuale è normalmente l'Agenzia e non il MEF; la chiamata in giudizio del Ministero può essere dichiarata inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per vizi formali, la Corte può non esaminare il merito dell'accertamento fiscale, anche se le contestazioni riguardano questioni sostanziali rilevanti come frodi carosello, operazioni inesistenti o indebita detrazione IVA.
- La soccombenza processuale comporta normalmente la condanna alle spese, anche quando la decisione non affronta nel merito tutte le questioni prospettate.
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