Cassazione Penale, Sentenza n. 16412/2025 del 30/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello lamentando violazione di legge per la mancata incidenza del proscioglimento per prescrizione del reato di bancarotta semplice sul giudizio di comparazione tra l'aggravante della continuazione fallimentare e le circostanze attenuanti generiche; sostiene che, se le attenuanti fossero state ritenute prevalenti, la pena avrebbe potuto essere ridotta al di sotto del minimo legale di tre anni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la questione della prevalenza delle attenuanti rispetto all'aggravante non era stata devoluta con la dovuta specificità al giudice d'appello; ha ritenuto irrilevante che il reato di bancarotta semplice fosse già prescritto prima del giudizio d'appello, e ha escluso l'applicabilità dell'art. 597 cod. proc. pen. nel senso invocato dal ricorrente (tale norma non attribuisce un generico potere di ufficio per effettuare il giudizio di comparazione). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (nella versione modificata dalla L. 23 giugno 2017, n. 103).
Norme richiamate
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Limitazione della revisione in Cassazione alle questioni specificamente devolute al giudice d'appello; non sono deducibili questioni non oggetto dell'appello salvo che siano rilevabili d'ufficio o impossibili da dedurre prima.
art. 597, ultimo comma, cod. proc. pen.
"può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione"
La norma non conferisce al giudice d'appello un generico potere di ufficio per effettuare il giudizio di comparazione, ma legittima una nuova comparazione solo quando occorre in conseguenza dell'applicazione di nuove attenuanti o di una diversa composizione delle circostanze.
art. 69 cod. pen.
Riferimento alle regole di valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti, che devono essere comparate per la determinazione della pena.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento e la possibilità di ingiungere somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o mal fondato; qui applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a versare Euro 3.000,00.
L. 23 giugno 2017, n. 103 (modifica art. 616 cod. proc. pen.)
Norma modificativa richiamata per l'applicazione della sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile.
Sez. U., n. 7346 del 16/03/1994 (Magotti)
Giurisprudenza richiamata che interpreta l'art. 597 comma 5 nel senso che il giudice d'appello non ha un generale potere d'ufficio per effettuare il giudizio di comparazione se non quando lo richiedano nuove attenuanti o l'applicazione di attenuanti d'ufficio.
Massime di principio
- In Cassazione non possono essere sollevate questioni che non siano state specificamente devolute al giudice d'appello: il motivo nuovo o non dedotto in appello è generalmente inammissibile.
- La prescrizione o il proscioglimento di un reato, se già noto prima dell'appello, doveva essere prospettato e utilizzato in appello; non può essere efficacemente fatto valere per la prima volta in Cassazione se non devoluto correttamente.
- L'art. 597 cod. proc. pen. consente al giudice d'appello di riesaminare il confronto tra aggravanti e attenuanti solo in specifiche ipotesi (es. applicazione di nuove attenuanti d'ufficio); non crea un potere generale di riapertura del giudizio di comparazione.
- Se un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a somme alla Cassa delle ammende: occorre valutare il rischio di sanzioni pecuniarie prima di proporre motivi non adeguatamente predisposti.
- Per difendersi efficacemente in casi simili, il difensore deve: 1) prevedere e dedurre in appello ogni profilo relativo alla composizione delle circostanze (anche in funzione di reati prescritti), 2) chiedere espressamente il giudizio di comparazione e motivare la possibilità che le attenuanti possano abbassare la pena sotto i minimi legali, 3) evitare di sollevare in Cassazione punti nuovi non trattati in appello.
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