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Ordinanza

Ordinanza n. 891/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza: - dell’ordinanza del 18.01.12 emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Milano VII sezione civile nel giudizio n.r.g. 56184/2010; - della sentenza n. 2696/2015 pubblicata in data 02.03.2015 ed emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Milano VII sezione civile nel giudizio n.r.g. 56184/2010; - della sentenza n. 519/2017 pubblicata in data 08.02.2017 emessa dalla Corte d''Appello di Milano IV sezione civile nel Giudizio di appello n.r.g. 2517/2015; - dell’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione 1° sezione civile nel Giudizio n.r.g. 9813/2017 e pubblicata in data 15.02.2023;

Giustizia amministrativa202400087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza a titoli esecutivi giudiziari civili e alla precedente sentenza del TAR che aveva ordinato il pagamento del debito residuo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di un'ordinanza del Tribunale di Milano, di una successiva sentenza dello stesso Tribunale, di una sentenza della Corte d'Appello di Milano e di un'ordinanza della Corte di cassazione. Con precedente sentenza, il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso limitatamente all'ordinanza della Corte di cassazione, ritenendo invece sussistente l'inottemperanza agli ulteriori titoli e ordinando al Consorzio in liquidazione di pagare il debito residuo entro 120 giorni. Persistendo l'esigenza di dare esecuzione alla pronuncia, il TAR aveva nominato un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Caltanissetta, con facoltà di delega, assegnandogli un termine di sessanta giorni. Il commissario delegato ha riferito sulle iniziative intraprese e sulla prossima adozione, da parte del Consorzio, di documenti contabili funzionali all'ottemperanza. In camera di consiglio la parte ricorrente ha chiesto il differimento della trattazione per consentire la piena esecuzione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che le deduzioni del commissario ad acta e la motivata richiesta di rinvio della parte ricorrente evidenziassero concrete iniziative funzionali alla prossima ottemperanza. Per favorire la piena soddisfazione della pretesa creditoria, ha differito ulteriormente la trattazione della causa alla camera di consiglio dell'11 dicembre 2026. L'ordinanza non definisce il giudizio di ottemperanza e non accerta in via conclusiva l'avvenuto pagamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il commissario ad acta documenta iniziative concrete e prossime alla realizzazione dell'attività necessaria per eseguire il titolo, il giudice può differire la trattazione per consentire il completamento dell'adempimento e favorire la piena soddisfazione della pretesa.
  • Il giudice dell'ottemperanza può mantenere il procedimento in corso e fissare una nuova camera di consiglio quando l'esecuzione non risulta ancora compiuta, ma gli elementi acquisiti rendono ragionevole attendere il perfezionamento degli adempimenti riferiti dal commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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