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Ordinanza

Ordinanza n. 257/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600442

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Reggio Emilia che ha confermato il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto dell’8 giugno 2026, adottato in adempimento di una precedente ordinanza cautelare, con cui è stato confermato il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare. Il testo non espone in modo specifico i motivi di legittimità dedotti; rileva che il ricorrente non ha contestato la valutazione dei legami familiari quanto all’indipendenza economica del coniuge e dei figli e alla regolarità della loro presenza in Italia.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris, senza ravvisare in questa fase elementi che giustificassero la sospensione del decreto. In via prima facie, ha rilevato che l’Amministrazione aveva esaminato dettagliatamente i numerosi precedenti del richiedente, anteriori e successivi al permesso di soggiorno di cui chiedeva il rinnovo, e aveva svolto una valutazione della pericolosità sociale immune da vizi logici. Ha inoltre considerato adeguata la valutazione dei legami familiari, anche sotto il profilo dell’indipendenza economica e della regolarità della presenza sul territorio nazionale, aspetti non contestati dal ricorrente. Non è svolta una distinta valutazione del periculum in mora. Le spese della fase cautelare seguono la soccombenza: il ricorrente è stato condannato a pagare alla Questura di Reggio Emilia 1.000 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Ritenuto, quindi, che non sussista il necessario presupposto del fumus boni iuris;

    La misura cautelare è negata quando non ricorre il fumus boni iuris; nel caso concreto la valutazione prima facie dell’atto impugnato non ha evidenziato vizi logici tali da giustificare la sospensione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il rinnovo del permesso di soggiorno può essere negato quando l’Amministrazione abbia esaminato i precedenti del richiedente e motivato una valutazione di pericolosità sociale immune da vizi logici.
  • La valutazione dei legami familiari del richiedente può essere ritenuta adeguata se considera anche l’indipendenza economica dei familiari e la regolarità della loro presenza sul territorio nazionale; nel caso deciso tali profili non erano stati contestati.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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