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Ordinanza

Ordinanza n. 2297/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - delle modalità di iscrizione al semestre filtro presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” relative al Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” rinvenibili sul sito istituzionale nella pagina dedicata “Semestre aperto per i corsi di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria e protesi dentaria in Sapienza”; - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2025/2026” di medici chirurghi e medici odontoiatri; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata - all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ecc.mo TAR;

Giustizia amministrativa202603306

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie nazionali dell'8, 21 e 28 gennaio 2026 e atti regolatori e applicativi della procedura di accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato le graduatorie nazionali e gli atti normativi, amministrativi e organizzativi relativi al nuovo sistema di accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia, chiedendo anche l'ammissione al corso ai sensi dell'art. 30 c.p.a. Hanno contestato, tra l'altro, il meccanismo introdotto dal D.M. n. 1115/2025 per la formazione della graduatoria e il recupero dei voti rifiutati; il mutamento postumo delle regole della selezione, deducendo violazione dell'affidamento, della par condicio, dell'imparzialità e della ragionevolezza; la mancata redistribuzione dei posti rimasti vacanti; la violazione del principio di anonimato per l'assenza di schermatura delle aule e di metal detector; la trasparenza e le modalità di correzione delle prove, la predeterminazione delle risposte corrette, i sinonimi ammessi e il funzionamento del sistema informatico; la difficoltà e sproporzione delle prove rispetto al tempo disponibile e la disomogeneità della didattica tra gli atenei; l'eccesso di delega del D.M. n. 1115/2025; nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, per la differenziazione tra università statali, università non statali e corsi in lingua inglese. I ricorrenti risultavano privi di qualsiasi sufficienza negli esami sostenuti e non hanno dimostrato che l'eliminazione dei vizi dedotti avrebbe comportato una collocazione utile in graduatoria.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza dei presupposti dell'art. 55 c.p.a., riservando al merito le questioni sull'ammissibilità del ricorso collettivo. Ha ritenuto, in via sommaria, non favorevolmente prognosticabili le censure principali. Il meccanismo del D.M. n. 1115/2025, pur complesso, è stato ritenuto finalizzato a bilanciare l'esigenza di coprire i posti disponibili con la tutela dell'affidamento nelle regole originarie: i candidati che avevano conseguito tre sufficienze senza recuperare voti restano preferiti, mentre gli altri sono ordinati per fasce in relazione al numero delle sufficienze e dei voti recuperati. Tutti i candidati hanno sostenuto le prove nella medesima cornice informativa e il mutamento ha inciso soltanto sulla valorizzazione dei risultati nella graduatoria, non sulle prove, sui programmi o sui criteri di valutazione. La mancata ammissione dei ricorrenti deriva dal mancato conseguimento di almeno una sufficienza, non da un vizio della procedura; inoltre manca la prova di resistenza, poiché non è stato dimostrato che l'accoglimento delle censure avrebbe consentito l'immatricolazione. È stata ritenuta ipotetica la tesi secondo cui i ricorrenti avrebbero organizzato diversamente la preparazione se avessero conosciuto in anticipo le regole sopravvenute. La mancata prosecuzione degli scorrimenti non è apparsa manifestamente irragionevole, considerata la necessità di assicurare la continuità didattica del secondo semestre e la possibilità di destinare i posti residui a trasferimenti, passaggi e iscrizioni agli anni successivi. Quanto all'anonimato, il TAR ha escluso, allo stato, una violazione concreta e non irrilevante: la ricostruzione dei ricorrenti è ipotetica e non individua una fase nella quale l'eventuale conoscenza dei codici avrebbe potuto alterare la valutazione, svolta tramite contenitori sigillati e correzione informatizzata successiva all'abbinamento dei codici. Le questioni relative alla trasparenza della correzione e al sistema informatico richiedono tuttavia approfondimento istruttorio; il TAR ha ordinato al Ministero, al CINECA e alle università di depositare entro 40 giorni chiarimenti documentati su risposte corrette, sinonimi, procedure e criteri di correzione, sistema informatico e verbali. Le censure sulle difficoltà delle prove e sulla disomogeneità didattica non hanno evidenziato un vizio macroscopico. Non è stato ravvisato, in sede cautelare, eccesso di delega né adeguato fumus per la questione di costituzionalità, ritenuta priva dei requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza. È stata ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria, con pubblicazione sul sito del MUR entro 20 giorni e deposito della prova entro ulteriori 10 giorni, a pena di improcedibilità. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti per euro 1.500 in favore del MUR e per euro 400 in favore dell'Università di Modena e Reggio Emilia; sono state compensate nei confronti dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede i presupposti cautelari; nel caso concreto il TAR ha escluso una prognosi favorevole sulle censure e ha rigettato l'istanza.

  • art. 30 c.p.a.

    È stato invocato dai ricorrenti per ottenere l'ammissione al corso e ogni misura conseguente, senza accoglimento nella fase cautelare.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025

    La disposizione rimette alle determinazioni ministeriali la disciplina della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.

  • art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025

    La disciplina è stata impugnata per l'esclusione, nella prima applicazione, delle università non statali legalmente riconosciute e dei corsi in lingua inglese; il TAR ha escluso allo stato la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione costituzionale.

  • art. 76 Cost.

    Il TAR ha ritenuto non ravvisabile, in sede cautelare, un eccesso di delega nella scelta di applicare gradualmente la riforma.

  • art. 3 Cost.

    La differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è stata ritenuta giustificata da ragioni oggettive, organizzative e transitorie, non arbitrarie.

  • artt. 34 e 97 Cost.

    Le dedotte violazioni non sono state ritenute adeguatamente specificate né riferibili con interesse diretto e attuale alla posizione dei ricorrenti.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Unitamente all'art. 49 c.p.a., fonda la possibilità di integrare il contraddittorio mediante pubblici proclami quando la notificazione ordinaria a un numero elevato di controinteressati sia sommamente difficile.

  • art. 49 c.p.a.

    È stato applicato per ordinare l'integrazione del contraddittorio mediante pubblicazione sul sito istituzionale del MUR, con indicazione nominativa dei controinteressati.

  • art. 6-ter d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    È richiamato quale base della rilevazione del fabbisogno professionale sanitario e dell'accordo Stato-Regioni concernente il fabbisogno formativo.

Massime di principio

  • La modifica sopravvenuta delle regole di formazione di una graduatoria selettiva non è, di per sé, illegittima quando non incide sulle prove già svolte, sui programmi o sui criteri di valutazione, ma disciplina soltanto la successiva valorizzazione dei risultati, purché assicuri un ragionevole bilanciamento tra copertura dei posti, par condicio e affidamento nelle regole originarie.
  • È compatibile con la tutela dell'affidamento un sistema di graduazione per fasce che mantenga in posizione preferenziale i candidati conformi alle condizioni originarie di accesso e ordini gli altri in base alla diversa prossimità a tali condizioni, evitando che chi beneficia maggiormente di una deroga sopravvenuta possa sopravanzare chi aveva rispettato le regole iniziali.
  • In una controversia contro una graduatoria, la parte ricorrente deve fornire, anche in sede cautelare, la prova di resistenza, indicando concretamente come l'eliminazione del vizio dedotto avrebbe modificato il punteggio o la posizione fino a renderla utile per l'ammissione; una prospettazione meramente ipotetica non è sufficiente.
  • La violazione del principio di anonimato determina l'illegittimità della procedura soltanto quando l'irregolarità sia non irrilevante e concretamente idonea a incidere sull'imparzialità della valutazione; la mera possibilità astratta di associare codici e candidati, senza individuare una fase in cui tale conoscenza possa alterare il risultato, non basta.
  • La mancata immediata utilizzazione di tutti i posti disponibili mediante ulteriori scorrimenti non è manifestamente irragionevole quando il nuovo assetto didattico imponga di definire rapidamente le iscrizioni per garantire la continuità del semestre e preveda l'impiego dei posti residui per finalità coerenti con la programmazione universitaria.
  • Quando le censure sulla correzione informatizzata, sulla predeterminazione delle risposte e sui criteri valutativi non sono definibili con la sola cognizione sommaria, il giudice cautelare può respingere la sospensiva e disporre contestualmente un'istruttoria documentale, riservando la decisione piena alla fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

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