Sentenza del 12/02/2015 n. 473 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento sintetico - Redditometro - Concreta situazione economica del contribuente - Rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la ricostruzione sintetica del reddito effettuata mediante l'applicazione di valori e coefficienti ministeriali, sostenendo che tali parametri non potessero essere utilizzati in modo automatico, rigido e astratto, senza considerare la sua concreta situazione economica e patrimoniale.
La decisione
La contestazione è stata accolta in linea di principio. È stato affermato che l'Amministrazione finanziaria, nel procedere all'accertamento sintetico, deve applicare i valori e i coefficienti ministeriali tenendo conto della situazione economica concreta del contribuente. L'utilizzo meramente meccanico degli indici, privo di una verifica individualizzata, può violare il principio costituzionale della capacità contributiva. Il contribuente risulta quindi vittorioso rispetto alla pretesa fondata sull'applicazione rigida e astratta del redditometro.
Norme richiamate
Articolo 53 della Costituzione
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il principio della capacità contributiva impone che l'accertamento fiscale rifletta, per quanto possibile, la reale situazione economica del contribuente. I parametri del redditometro non possono quindi essere applicati in modo automatico, senza una valutazione concreta e individualizzata.
Massime di principio
- Gli indici e i coefficienti del redditometro costituiscono strumenti presuntivi di ricostruzione del reddito, ma non possono sostituire l'esame della situazione economica effettiva del contribuente.
- L'Amministrazione finanziaria deve motivare l'accertamento e considerare gli elementi concreti che possono incidere sulla capacità di spesa, sulla disponibilità patrimoniale e sulla formazione del reddito.
- Un accertamento fondato esclusivamente sull'applicazione meccanica di parametri ministeriali può essere contestato quando non dimostri una corrispondenza attendibile tra le spese presunte e il reddito realmente prodotto.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe fornire documentazione relativa a disponibilità finanziarie pregresse, finanziamenti, liberalità, redditi esenti o soggetti a ritenuta, nonché a ogni altra fonte lecita di provvista idonea a spiegare le spese contestate.
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