Cassazione Civile, Ordinanza n. 17445/2026 del 02/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il saldo passivo di un rapporto di conto corrente con apertura di credito e accredito di assegni, oltre a un distinto rapporto di mutuo chirografario. Il debitore ha contestato l'ingiunzione deducendo l'illegittima applicazione di interessi superiori al tasso soglia, la capitalizzazione trimestrale e le commissioni di massimo scoperto, chiedendo la revoca del decreto e la restituzione di quanto pagato indebitamente. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione. La Corte d'appello, invece, ha ritenuto nulla una clausola di determinazione degli interessi perché usuraria, ha rideterminato il saldo dovuto espungendo gli interessi non dovuti e ha revocato il decreto ingiuntivo solo nei limiti della differenza, condannando il debitore al pagamento della somma residua di euro 113.843,86. In cassazione il debitore ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello avesse male interpretato la CTU, la quale avrebbe azzerato integralmente il credito azionato in monitorio e riconosciuto un credito in suo favore; 2) violazione degli artt. 35 e 112 c.p.c., perché la Corte avrebbe compensato d'ufficio un credito da conto corrente con un debito derivante da un autonomo rapporto di mutuo, senza domanda di compensazione; 3) censura sulle spese di lite e sulla loro liquidazione, lamentando che la soccombenza fosse stata valutata in modo errato e che fosse stato applicato uno scaglione tariffario non corretto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse, in realtà, a contestare la valutazione del materiale istruttorio e delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, attività riservata al giudice di merito, oltre a difettare di specificità. Ha poi osservato che il secondo motivo non colpiva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d'appello si era limitata a rideterminare il debito residuo dopo l'espunzione della clausola nulla, senza decidere su una compensazione giudiziale tra rapporti diversi nei termini prospettati dal ricorrente. Infine, il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la valutazione della soccombenza reciproca e la quantificazione delle quote di spese rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione, oltre a risultare aspecifico. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Non può essere invocato per trasformare in vizio di legittimità una mera contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie e della consulenza tecnica d'ufficio compiuta dal giudice di merito.
art. 112 c.p.c.
La censura è inammissibile quando non coglie la reale decisione adottata e prospetta una pretesa pronuncia ultra o extra petita non riscontrabile nella sentenza impugnata.
art. 35 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 112 c.p.c.; la Corte non ne valorizza autonomamente la portata, ritenendo comunque inconferente la doglianza.
art. 360 c.p.c.
Il ricorso tentava di veicolare vizi di violazione di legge e di omesso esame di fatto decisivo, ma le doglianze sono state ricondotte a una critica inammissibile al merito della decisione.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto carente di specificità per la riproduzione sommaria e inadeguata delle risultanze della CTU e per la formulazione aspecifica dei motivi.
art. 91 c.p.c.
Richiamato per la regolazione delle spese, ma la Corte ribadisce che la liquidazione segue la soccombenza valutata dal giudice di merito.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
La valutazione della soccombenza reciproca e la ripartizione o compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiedono una proporzionalità esatta tra domanda accolta e spese poste a carico del soccombente.
art. 336 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulle spese, ma non è stato ritenuto idoneo a fondare una censura utile contro la decisione impugnata.
art. 1815 c.c.
La clausola di interessi ritenuta nulla per superamento del tasso soglia comporta la sostituzione con la disciplina legale, con esclusione degli interessi non dovuti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Dà luogo, in caso di inammissibilità del ricorso, all'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, richiamato per il raddoppio del contributo unificato.
L. n. 108/1996
Richiamata nel fatto di causa quale fonte del tasso soglia usurario, la cui violazione avrebbe comportato la nullità della clausola di interessi.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile mascherare sotto la deduzione della violazione di legge o del vizio motivazionale una semplice critica alla valutazione del materiale istruttorio e delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, riservata al giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico: è inammissibile se si limita a riprodurre in modo sommario o assertivo le risultanze tecniche senza indicare in modo puntuale l'errore decisivo imputato alla sentenza impugnata.
- La censura per violazione dell'art. 112 c.p.c. è inammissibile quando non investe la reale ratio decidendi della sentenza, ma si fonda su una ricostruzione del decisum diversa da quella effettivamente adottata dal giudice di merito.
- In tema di rapporti bancari, la declaratoria di nullità della clausola di determinazione degli interessi usurari comporta la rideterminazione del saldo escludendo gli interessi non dovuti secondo la disciplina sostitutiva applicabile.
- La valutazione della soccombenza reciproca e la conseguente ripartizione o compensazione delle spese di lite rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti di specifiche violazioni processuali o normative.
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