L.R. Toscana 55/2008
Disposizioni in materia di qualità della normazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Toscana i principi, gli strumenti e le forme della qualità della normazione regionale: programmazione, AIR, VIR, motivazione degli atti, documentazione a corredo, manutenzione dei testi, rapporti sulla normazione e supporto tecnico. Prevede anche regole formali per leggi e regolamenti e un regime transitorio con adeguamento dei regolamenti interni entro 180 giorni; l’art. 9 si applica dal 1° gennaio 2009.
Disposizioni per la qualità della normazione regionale toscana
Disposizioni in materia di qualità della normazione
La legge regionale Toscana definisce la disciplina generale della qualità delle leggi e dei regolamenti regionali, in attuazione dello Statuto. Mira a garantire chiarezza, trasparenza, partecipazione, manutenzione dell’ordinamento e collaborazione tra i soggetti coinvolti nella produzione normativa.
Finalità e principi generali
La Regione Toscana assume la qualità della normazione come strumento essenziale per la certezza del diritto e per la trasparenza dell’azione pubblica. La disciplina si fonda su alcuni principi guida:
- programmazione normativa;
- snellezza delle procedure;
- semplicità, chiarezza, comprensibilità e organicità delle norme;
- manutenzione e riordino costanti della normativa;
- analisi preventiva e verifica successiva degli effetti;
- contenimento degli oneri amministrativi.
La legge può essere modificata solo in modo espresso da successive leggi regionali.
Programmazione dell’azione normativa
Il Programma regionale di sviluppo contiene una sezione dedicata al programma di azione normativa, nella quale sono individuate le linee fondamentali e gli interventi qualificanti dell’attività normativa regionale, sia di riordino sia di innovazione. Il programma indica anche le linee per interventi legislativi periodici di riordino dell’ordinamento regionale ed è aggiornato secondo gli strumenti previsti per l’aggiornamento e l’attuazione del PRS.
Analisi preventiva degli effetti: AIR, analisi di fattibilità e Test MPMI
La legge prevede strumenti di analisi preventiva degli effetti degli atti normativi.
L’analisi di impatto della regolazione (AIR) valuta preventivamente, sul piano socio-economico, gli effetti di diverse opzioni normative su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, tenendo conto anche dell’impatto su donne e uomini.
L’analisi di fattibilità verifica, già in fase di progettazione normativa, l’idoneità delle norme proposte a raggiungere gli obiettivi, con particolare attenzione alla presenza e all’efficienza delle strutture amministrative chiamate ad applicarle.
Consiglio regionale e Giunta disciplinano con propri atti, per le rispettive competenze, criteri di inclusione, casi di esclusione e modalità di svolgimento dell’analisi di fattibilità e dell’AIR.
Per le micro, piccole e medie imprese la Regione prevede specifici strumenti di qualità normativa. Le proposte di leggi, regolamenti, atti di programmazione, atti amministrativi e avvisi pubblici possono essere sottoposte, mediante intese tra Consiglio e Giunta, a una valutazione preventiva degli effetti sulle MPMI tramite il Test MPMI. La procedura deve coinvolgere le organizzazioni maggiormente rappresentative e gli esiti vanno pubblicizzati sul sito istituzionale.
Verifica successiva degli effetti e clausole valutative
La verifica dell’impatto della regolazione (VIR) consiste nella valutazione successiva, anche periodica, del raggiungimento delle finalità della norma e degli effetti prodotti su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.
Le leggi possono contenere clausole valutative, in base alle quali la Giunta deve trasmettere al Consiglio, entro il termine stabilito, una relazione con informazioni quantitative e qualitative sugli effetti prodotti dalla legge dopo il periodo di tempo indicato.
Il regolamento interno del Consiglio disciplina i criteri di inclusione ed esclusione e le modalità della VIR, nonché la programmazione e lo svolgimento delle attività di valutazione della normazione e delle politiche regionali, anche con consultazione delle rappresentanze economiche, sociali e istituzionali. Gli esiti della VIR devono essere adeguatamente pubblicizzati, anche tramite il rapporto sulla normazione.
Documentazione a corredo delle proposte normative
Le proposte di legge devono essere accompagnate da:
- relazione illustrativa delle finalità generali;
- relazione tecnico-normativa;
- relazione tecnico-finanziaria, salvo i casi espressamente esclusi.
La relazione tecnico-finanziaria non è richiesta per le leggi di bilancio e di variazione, per le leggi di assestamento e per le leggi di rendiconto.
La relazione tecnico-normativa deve indicare l’eventuale notifica della proposta alla Commissione europea nei casi previsti dalla disciplina sugli aiuti di Stato, sui servizi nel mercato interno e sulle norme tecniche.
Le proposte di legge possono inoltre essere corredate, secondo i regolamenti interni del Consiglio e della Giunta, da relazione sugli esiti dell’AIR, scheda di legittimità, scheda di fattibilità e altri documenti utili. Per le proposte di iniziativa consiliare e per la legge di manutenzione, la relazione illustrativa può sostituire la relazione tecnico-normativa.
Le proposte di regolamento devono essere accompagnate da relazione illustrativa delle finalità generali e relazione tecnico-normativa; se il regolamento è stato sottoposto ad AIR o ad analisi di fattibilità, occorre anche la relazione sugli esiti di tali attività.
Motivazione degli atti normativi
La motivazione di leggi e regolamenti è contenuta in un preambolo, parte integrante dell’atto, composto da “visto” e “considerato”.
I “visto” richiamano:
- il quadro giuridico di riferimento;
- le fasi essenziali del procedimento, inclusi i pareri obbligatori e le eventuali pronunce del Collegio di garanzia.
I “considerato” motivano in modo conciso le disposizioni essenziali senza riprodurre il testo normativo e spiegano adeguatamente l’eventuale mancato o parziale accoglimento di pareri e pronunce.
La motivazione delle leggi è posta in votazione prima del voto finale. Ulteriori specificazioni possono essere dettate dai regolamenti interni del Consiglio e della Giunta.
Clausola di neutralità finanziaria
Le leggi che non comportano nuove o maggiori spese, o comunque variazioni degli oneri complessivi a carico delle finanze regionali, devono contenere un articolo finale rubricato “Clausola di neutralità finanziaria”, che attesta l’assenza di tali effetti finanziari. Questa previsione si applica dal 1° gennaio 2009.
Coordinamento, manutenzione e testi unici
La legge attribuisce rilievo al coordinamento finale e formale degli atti normativi, demandandone le modalità al regolamento interno del Consiglio.
Il Consiglio e la Giunta promuovono inoltre la formazione e la manutenzione di testi unici legislativi e regolamentari. I testi unici o le loro parti di mero coordinamento devono indicare con precisione le fonti normative incluse.
La manutenzione costante dell’ordinamento regionale riguarda in particolare:
- correzione di errori materiali o imprecisioni;
- adeguamento dei rinvii interni ed esterni;
- inserimento di contenuti resi obbligatori da norme comunitarie, nazionali o regionali;
- adeguamento a sentenze della Corte di giustizia UE, della Corte EDU o della Corte costituzionale;
- interpretazione autentica di disposizioni regionali.
Con un’unica legge o un unico regolamento possono essere effettuati interventi di manutenzione su più disposizioni, purché si resti nei casi sopra indicati e in adeguamenti limitati che non introducano innovazioni sostanziali.
Controllo di legittimità e tutela delle regole statutarie
La violazione delle norme statutarie in materia di qualità della normazione può essere sottoposta al giudizio del Collegio di garanzia, secondo la legge regionale che ne disciplina funzionamento e modalità.
Comunicazione, rapporti e supporto tecnico
La Regione favorisce la più ampia conoscenza dei propri atti normativi anche mediante comunicazione telematica dei contenuti essenziali e di altri elementi informativi utili, fermo restando l’obbligo di pubblicazione sul Bollettino ufficiale.
Il Consiglio cura periodicamente il rapporto sulla normazione, che raccoglie e analizza dati quantitativi e qualitativi sulle leggi e sui regolamenti regionali e illustra anche gli esiti dell’AIR e delle valutazioni delle politiche pubbliche. La Giunta collabora per gli atti di propria competenza.
Consiglio e Giunta devono individuare strutture tecniche dedicate al presidio della qualità normativa, al supporto nella redazione dei testi e all’elaborazione del rapporto sulla legislazione, con adeguata dotazione, qualificazione professionale e aggiornamento continuo. Tali strutture assistono anche i titolari dell’iniziativa legislativa nella predisposizione delle proposte e della documentazione di accompagnamento.
Elementi formali delle leggi e dei regolamenti
La legge disciplina le formule di promulgazione delle leggi regionali e di emanazione dei regolamenti, prevedendo formule standardizzate che richiamano approvazione, pubblicazione nel Bollettino ufficiale e obbligo di osservarli come atti della Regione Toscana.
I regolamenti devono essere emanati con decreto del Presidente della Giunta e recare nel titolo la denominazione di “regolamento”. Per i regolamenti di competenza della Giunta e per quelli di competenza del Consiglio, la legge stabilisce formule distinte di emanazione.
Nel titolo del regolamento deve essere indicata la legge regionale attuativa; nella rubrica di ciascun articolo deve essere richiamato l’articolo o comma della legge attuata, salvo il caso di regolamento attuativo di un solo articolo di legge.
Le leggi e i regolamenti regionali hanno numerazione progressiva unica per ciascun anno solare, assegnata al momento della pubblicazione sul Bollettino ufficiale. I regolamenti riportano la sigla “/R”. I regolamenti interni del Consiglio e della Giunta hanno serie numeriche autonome senza limite temporale.
Disposizioni attuative e transitorie
Consiglio e Giunta definiscono, con atti adottati d’intesa, le regole sulla qualità normativa e le forme di collaborazione tra le strutture tecniche, in coerenza con la presente legge e con gli accordi tra Regioni e Stato.
I regolamenti interni del Consiglio e della Giunta devono essere adeguati alla legge entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore.
Valutazione di attualità della legge
La legge ha carattere generale e strutturale sulla qualità della normazione regionale Toscana e non risulta riferita a un esercizio finanziario o a un evento ormai concluso. Mantiene pertanto attualità applicativa nel quadro dell’ordinamento regionale.
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