Cassazione Civile, Ordinanza n. 02620/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un incendio sviluppatosi nella notte tra il 18 e il 19 maggio 2009 in un capannone concesso in locazione. Il proprietario dell'immobile agì per ottenere il risarcimento dei danni, assumendo la responsabilità della conduttrice ex art. 1588 c.c.; il Tribunale accolse la domanda e la Corte d'appello confermò, ritenendo non provata dalla conduttrice la prova liberatoria. Nel ricorso per cassazione la società conduttrice dedusse: (1) violazione dell'art. 2729 c.c., sostenendo che gli elementi di fatto acquisiti avrebbero dovuto essere valorizzati come presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a dimostrare la natura dolosa dell'incendio ad opera di terzi, con esclusione della propria responsabilità; (2) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente governato la prova presuntiva e l'onere probatorio, pretendendo dalla società una dimostrazione della non imputabilità dell'evento; (3) nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sempre in relazione agli artt. 2729 e 2697 c.c., per avere tratto la responsabilità della conduttrice da circostanze ritenute inidonee a integrare presunzioni gravi, precise e concordanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello non aveva negato che l'incendio fosse verosimilmente ascrivibile a terzi ignoti, ma aveva rilevato che la conduttrice non aveva fornito la prova contraria necessaria per andare esente da responsabilità ex art. 1588 c.c., cioè la prova di non aver consentito l'accesso al terzo o di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire il fatto. Il terzo motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile perché mirava in realtà a contestare la valutazione di merito delle prove e il prudente apprezzamento del giudice, non una effettiva violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o dell'art. 2697 c.c. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 1588 c.c.
Nell'ipotesi di incendio della cosa locata cagionato da fatto del terzo, il conduttore per andare esente da responsabilità deve provare di non aver ammesso il terzo, anche temporaneamente, all'uso o al godimento del bene, oppure di aver posto in essere tutte le misure idonee a prevenire il fatto.
art. 2729 c.c.
La censura sulla prova presuntiva è ammissibile solo se denuncia una violazione del corretto metodo di valutazione degli indizi; non è consentito limitarsi a proporre una diversa lettura di merito delle circostanze di fatto.
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione delle prove già acquisite.
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri riconosciutigli; non se si contesti il diverso peso assegnato alle prove di parte.
art. 116 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o neghi di applicare il prudente apprezzamento; non se si lamenti un cattivo esercizio del suo apprezzamento di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità processuale non può essere usata per aggirare il limite del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
I vizi di motivazione e gli errori di fatto nella valutazione delle prove sono censurabili solo entro i ristretti limiti consentiti dal vigente testo della norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dà luogo, in caso di inammissibilità, ai presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di responsabilità del conduttore per danni alla cosa locata, la prova liberatoria non si esaurisce nel dimostrare che l'evento incendiario sia stato verosimilmente provocato da terzi ignoti: occorre anche provare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire il fatto, oppure di non avere consentito, neppure temporaneamente, l'accesso o l'uso del bene da parte del terzo.
- La contestazione in cassazione della valutazione di presunzioni ex art. 2729 c.c. è ammissibile solo quando si denunci un errore nel metodo di sussunzione della prova indiziaria nei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa degli indizi.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per censurare il merito dell'apprezzamento probatorio: il sindacato di legittimità resta circoscritto ai casi di utilizzo di prove non introdotte dalle parti, di attribuzione di valore legale a prove che non lo hanno, o di specifica violazione delle regole legali di valutazione.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando l'onere della prova sia stato erroneamente allocato tra le parti; non quando si contesti che il giudice abbia ritenuto non assolto, sul piano fattuale, l'onere probatorio della parte gravata.
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