Sentenza del 21/04/2021 n. 10440 - Corte di Cassazione
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - Determinazione dell'imposta - Detrazioni iva - Detrazione - Spese di pubblicità e di rappresentanza - Distinzione - Criteri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione della deduzione dell'IVA sulle spese sostenute per l'acquisto di scansie/attrezzature espositive cedute ai rivenditori di tabacchi: la questione era se tali spese costituissero spese di rappresentanza (escluse dalla detrazione ai sensi dell'art.19-bis.1 DPR 633/1972) o spese pubblicitarie/promozionali (detraibili). La Commissione Regionale aveva accolto il ricorso della contribuente qualificando le spese come pubblicitarie; l'Agenzia ha impugnato tale qualificazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi principali del ricorso dell'Agenzia (primo e terzo motivo), ritenendo che il giudice di appello abbia erroneamente applicato i principi di distinzione tra spese di rappresentanza e spese pubblicitarie. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame. Ha inoltre ritenuto errata la valutazione della Commissione circa l'esistenza di una "incertezza normativa oggettiva" idonea ad escludere le sanzioni e ha cassato anche sotto questo profilo.
Norme richiamate
art. 19-bis.1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
esclude il diritto alla imposta i.v.a. di rivalsa assolta relativamente, tra le altre, "alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila"
La norma esclude la detrazione dell'IVA sulle spese di rappresentanza; la qualificazione delle spese come rappresentanza o pubblicità è dunque decisiva per il diritto alla detrazione.
art. 108, secondo comma, T.U. n. 917/1986 (Tuir)
Distingue, ai fini delle imposte sui redditi, le spese pluriennali di pubblicità/propaganda (deducibili) dalle spese di rappresentanza (deducibili solo in misura limitata). La Corte richiama questo criterio per la qualificazione fiscale delle spese.
art. 6, secondo comma, D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 / art. 10, terzo comma, L. 27 luglio 2000, n. 212
Norme riferite alla disciplina delle sanzioni tributarie: la Corte chiarisce i limiti dell'uso dell'istituto della non punibilità per "incertezza normativa oggettiva", richiedendo un'effettiva impossibilità interpretativa e non il mero esistenza di contenziosi o richieste di parere.
art. 8, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Riferimento giurisprudenziale al potere delle commissioni tributarie di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni in caso di oggettiva incertezza normativa; la Corte precisa i limiti di tale valutazione.
Massime di principio
- La distinzione tra spese di rappresentanza e spese pubblicitarie va fatta in base all'obiettivo perseguito: rappresentanza = accrescere l'immagine/prestigio dell'impresa senza diretta aspettativa di aumento delle vendite; pubblicità = finalità diretta di promozione dei prodotti/servizi con aspettativa immediata di incremento delle vendite.
- Per qualificare una spesa come pubblicitaria è necessario dimostrare un collegamento oggettivo e immediato tra la spesa e l'aspettativa di maggior ricavo su specifici prodotti (es. presenza di segni distintivi, esclusività/esposizione di prodotti del soggetto che sostiene la spesa, azione comunicativa diretta rivolta ai consumatori).
- La gratuità della prestazione non comporta automaticamente la qualificazione come spesa di rappresentanza: non sussiste una presunzione assoluta; occorre valutare la strumentalità della spesa rispetto alla promozione delle vendite.
- Obblighi contrattuali tipici del comodato (divieto di spostare il bene, obblighi di custodia, restituzione) non implicano di per sé un rapporto oneroso con conseguente qualificazione pubblicitaria; tali obblighi possono essere limiti al godimento e vanno valutati nel contesto concreto.
- L'assenza di elementi identificativi (marchio, segnaletica) che colleghino il materiale espositivo al fornitore è indice contrario alla qualificazione pubblicitaria, in quanto ostacola la trasmissione del messaggio promozionale al pubblico.
- In tema di sanzioni tributarie la 'incertezza normativa oggettiva' va riconosciuta solo quando, dopo un procedimento interpretativo corretto, risulti impossibile individuare univocamente la norma applicabile; non è sufficiente la mera esistenza di pareri o contenziosi analoghi.
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