Circolare numero 276 del 30-12-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina, per i dipendenti INPS, l’applicazione del Decreto 29 luglio 1997, n. 331 in materia di cumulo tra pensione di anzianità e retribuzione in caso di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Definisce i destinatari, i requisiti di accesso, le condizioni e i limiti per l’accoglimento delle domande, le modalità di presentazione e di liquidazione del trattamento pensionistico, oltre alle regole per il personale cessato dal servizio nel periodo transitorio e per la cessazione definitiva del rapporto.
Cumulo pensione di anzianità e retribuzione nel passaggio al part-time per il personale INPS
Cumulo tra pensione di anzianità e part-time per il personale INPS
La circolare disciplina l’applicazione al personale dell’INPS del Decreto 29 luglio 1997, n. 331, che consente il cumulo tra trattamento di pensione di anzianità e retribuzione nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. La disciplina è presentata come applicazione speciale rispetto alla regola generale di incumulabilità introdotta dalla legge n. 662/1996.
Quadro normativo e finalità
Il provvedimento si colloca nel quadro delle norme che, in deroga al divieto generale di cumulo, permettono ai lavoratori dipendenti pubblici e privati di cumulare pensione di anzianità e retribuzione quando optino per il part-time con prestazione non inferiore al 50% di quella a tempo pieno. La circolare ricorda che per i lavoratori privati iscritti all’AGO e per i pubblici dipendenti iscritti all’AGO erano già state impartite altre istruzioni applicative, mentre il presente atto riguarda specificamente i dipendenti INPS.
Soggetti destinatari ed esclusioni
La disciplina è destinata al personale dipendente INPS appartenente alle qualifiche funzionali fino alla IX, purché al momento della domanda risulti in possesso dei requisiti di età e/o contribuzione previsti dall’art. 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, tabella B.
Sono esclusi:
- i dipendenti con qualifica dirigenziale;
- i professionisti dipendenti;
- i medici;
- il personale con qualifica ad esaurimento di ispettore generale e direttore di divisione di cui all’art. 15 della legge n. 88/1989.
È altresì escluso il personale che, alla data della domanda o alla diversa data di decorrenza della trasformazione, abbia già compiuto l’età per la pensione di vecchiaia prevista dall’AGO, cioè:
- fino al 30 giugno 1998: 63 anni per gli uomini e 58 per le donne;
- dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999: 64 anni per gli uomini e 59 per le donne;
- dal 1° gennaio 2000: 65 anni per gli uomini e 60 per le donne.
Sono inoltre esclusi i titolari di pensione di invalidità, vecchiaia o assegno temporaneo di invalidità.
Effetti della trasformazione a part-time
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale comporta:
- il diritto alla retribuzione proporzionata all’attività svolta, con riduzione non inferiore al 50% del tempo pieno;
- il diritto al trattamento di pensione spettante in misura percentuale complementare, con un massimo del 50% del trattamento stesso.
La somma tra retribuzione part-time e pensione cumulabile non può superare l’importo della retribuzione intera dovuta per il tempo pieno. Il diritto al cumulo permane per tutta la durata del rapporto a part-time instaurato; non è previsto il ritorno al tempo pieno. Alla cessazione del rapporto tornano applicabili le regole ordinarie di cumulo.
La pensione di anzianità comprende la quota AGO e, per i dipendenti iscritti al Fondo interno di previdenza che abbiano maturato i relativi requisiti, anche la quota integrativa del Fondo. In quest’ultimo caso la riduzione percentuale opera sulle due quote in modo coordinato, salvo il caso in cui la somma fra retribuzione parziale e pensione cumulabile superi la retribuzione piena: in tale ipotesi la riduzione viene applicata partendo dall’integrazione a carico del Fondo e solo successivamente sulla quota AGO.
La circolare precisa inoltre che non è ammessa la capitalizzazione di una quota di pensione, perché ciò altererebbe la misura e i limiti del cumulo.
Liquidazione della pensione e gestione delle quote
Per il personale iscritto al Fondo integrativo di previdenza, la pensione è liquidata dalla Sede Centrale in categoria PI. Per il personale iscritto alla sola AGO, la liquidazione è effettuata dalla sede competente con certificato di categoria VO.
Le quote di pensione cumulabile sono determinate in via presuntiva in relazione alla retribuzione mensile e sono verificate annualmente quando è noto l’ammontare complessivo della retribuzione percepita nell’anno, con conseguente conguaglio attivo o passivo.
Per la trattenuta della quota non cumulabile sul trattamento pensionistico è prevista una scissione del pagamento in misura percentualmente corrispondente. La quota scissa, gestita dalla sede che ha in carico la pensione, viene reincassata e poi accreditata alle rispettive gestioni. Sono inoltre previste comunicazioni alla sede di servizio e, se diversa, alla sede di carico della pensione, analoghe a quelle previste per gli altri pensionati AGO.
Le quote cumulabili sono determinate al lordo delle ritenute che l’INPS, in quanto datore di lavoro ed ente erogatore della pensione, è tenuto a operare.
Condizioni e limiti per l’accesso al part-time
L’accoglimento delle richieste è subordinato a tre condizioni principali:
- il possesso, all’atto della richiesta, dei requisiti per la pensione di anzianità a carico dell’AGO;
- il rispetto del contingente massimo dei rapporti a tempo parziale, fissato nella misura del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale nell’ambito regionale;
- l’assenza di situazioni di esubero nella qualifica posseduta dal richiedente.
Se le domande sono superiori ai posti disponibili, trovano applicazione i criteri di selezione previsti dalla normativa generale in materia di part-time.
Presentazione della domanda e istruttoria
Le domande per la trasformazione del rapporto e per il contestuale riconoscimento del trattamento pensionistico devono essere presentate in forma scritta alla Direzione della sede di servizio. Per il personale in forza presso la Sede Centrale, le domande devono essere trasmesse, tramite la struttura centrale di appartenenza, alla Direzione Centrale Risorse Umane, Ufficio provvedimenti accentrati.
La domanda deve essere presentata almeno tre mesi prima della decorrenza della pensione di anzianità prevista dalle norme generali e deve indicare anche la data dalla quale si intende far decorrere la trasformazione del rapporto e il trattamento pensionistico. Alla richiesta deve essere allegata la domanda di pensione di anzianità AGO, redatta sui moduli appositi e corredata della documentazione di rito. La circolare precisa che, per questa specifica fattispecie, la precedente regola di presentazione della domanda di pensione presso la sede di residenza e non presso quella di servizio deve intendersi modificata.
Per il personale della Sede Centrale, la domanda di pensione AGO allegata alla richiesta di trasformazione viene trasmessa alle sedi competenti dalla Direzione Centrale Risorse Umane ai fini degli adempimenti T.pens.3 e Ril/PIPL.
Il dirigente della sede, ricevuta la documentazione, verifica la sussistenza dei requisiti. In caso negativo emette provvedimento motivato di diniego. In caso positivo:
- adotta il provvedimento di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con decorrenza fissata secondo le istruzioni già richiamate nei precedenti messaggi;
- adotta il provvedimento di riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità AGO, con decorrenza coincidente con quella della trasformazione;
- notifica all’interessato entrambi i provvedimenti.
Per i dipendenti iscritti al Fondo integrativo, il dirigente trasmette alla Direzione Generale - Direzione Centrale Risorse Umane, Ufficio Trattamenti di previdenza, copia dei provvedimenti, insieme al modello Ril/PIPL relativo alla posizione AGO e al questionario-domanda per la pensione integrativa. Sarà questo ufficio a liquidare il trattamento pensionistico e a restituire all’Ufficio Provvedimenti Accentrati il provvedimento di trasformazione del rapporto.
Per i dipendenti iscritti alla sola AGO, la sede liquida direttamente la pensione di anzianità e ne cura il pagamento, trasmettendo comunque copia dei provvedimenti alla Direzione Centrale Risorse Umane, Ufficio Trattamenti di previdenza.
Gestione informatica nel sistema VEGA
La circolare introduce anche istruzioni operative per l’inserimento dei dati relativi al part-time nella procedura VEGA, sezione Anagrafica. In sintesi, è previsto il seguente percorso:
- scelta del menu generale “1” o “01” con funzione “1” variazione;
- selezione della funzione 12 variazione dati;
- individuazione del dipendente tramite matricola, cognome e nome, anche parziali, o codice fiscale;
- accesso, dalla maschera anagrafica, alla videata part-time tramite tasto F9 e scelta 3.
Per ogni occorrenza, il primo carattere identifica l’operazione:
- I o spazio per inserimento;
- C per variazione;
- D per cancellazione.
Deve essere inserito il codice del part-time:
- 01 = part-time generico;
- 11 = part-time ai sensi del D.L. 331/97.
La data di decorrenza del part-time è obbligatoria; la data “AL” va inserita solo quando termina il periodo di part-time. Dopo l’inserimento, il sistema decodifica automaticamente il codice e restituisce il messaggio di operazione effettuata correttamente.
Personale cessato dal servizio tra il 30 settembre 1996 e il 1 ottobre 1997
La circolare prevede una disciplina transitoria per i soggetti cessati dal servizio nel periodo compreso tra il 30 settembre 1996 e il 1° ottobre 1997, i quali possono chiedere la riammissione in servizio con rapporto a tempo parziale se ricorrono le seguenti condizioni:
- possesso, al 30 settembre 1996, dei requisiti di età e anzianità assicurativa per la pensione di anzianità nel regime obbligatorio;
- presentazione della domanda entro 90 giorni dalla pubblicazione del regolamento, cioè entro il 30 dicembre 1997;
- possesso di tutti gli altri requisiti e assenza dei limiti oggettivi relativi a contingenti massimi ed esuberi;
- restituzione, all’atto della riammissione, di eventuali somme percepite a titolo di capitalizzazione di una quota di pensione integrativa o di indennità una tantum.
Il decreto precisa che l’eventuale importo di buonuscita già liquidato resta acquisito all’interessato e viene conteggiato nella liquidazione definitiva al momento della cessazione dal servizio. Per tali domande di riammissione si applicano, per quanto compatibili, criteri analoghi a quelli previsti per le domande ordinarie di part-time.
Trattamento alla cessazione dal servizio
Alla cessazione del servizio, per qualsiasi causa, spetta:
- la liquidazione del trattamento di buonuscita come per la generalità del personale, comprensiva del servizio prestato a tempo parziale;
- la liquidazione del supplemento di pensione a carico dell’AGO secondo le norme vigenti;
- la riliquidazione dell’eventuale pensione integrativa sulla base dell’anzianità complessivamente maturata.
La circolare richiama infine il blocco dei pensionamenti di anzianità disposto dal D.L. 3 novembre 1997, n. 37, precisando che il diritto alla pensione di anzianità AGO non può essere riconosciuto, salvo le limitate eccezioni temporali indicate nel testo. La circolare deve essere portata a conoscenza di tutto il personale mediante affissione agli albi di ciascuna sede.
Punti principali
Ambito e finalità della disciplina
La circolare applica al personale INPS la normativa che consente, in deroga alla regola generale di incumulabilità, di cumulare pensione di anzianità e retribuzione quando il rapporto di lavoro sia trasformato da tempo pieno a tempo parziale con prestazione non inferiore al 50% di quella piena. Viene precisato che le regole speciali di cumulo operano solo per il rapporto di lavoro trasformato che ha consentito la liquidazione della pensione e cessano alla cessazione del rapporto, tornando applicabili le regole ordinarie.
Destinatari ed esclusioni
Possono accedere al beneficio i dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali fino alla IX che, al momento della domanda, siano in possesso dei requisiti anagrafici e/o contributivi per la pensione di anzianità previsti dall’art. 1, comma 26, della legge n. 335/1995, tabella B. Sono esclusi i dirigenti, i professionisti dipendenti, i medici, nonché il personale con qualifica ad esaurimento di ispettore generale e direttore di divisione. È inoltre escluso chi abbia già raggiunto l’età per la pensione di vecchiaia o sia titolare di pensione di invalidità, vecchiaia o assegno temporaneo di invalidità.
Trattamento retributivo e pensionistico
La trasformazione a part-time attribuisce il diritto alla retribuzione commisurata alla prestazione ridotta, purché non inferiore al 50% del tempo pieno, e alla pensione di anzianità in misura complementare, con un limite massimo del 50% del trattamento stesso. La somma tra retribuzione part-time e pensione non può superare la retribuzione intera spettante per il tempo pieno. Per gli iscritti al Fondo interno di previdenza, il trattamento pensionistico comprende anche la quota integrativa, con riduzione percentuale coordinata tra quota AGO e quota Fondo. È esclusa la capitalizzazione di una quota di pensione. Le quote sono determinate al lordo delle ritenute e sono soggette a verifica annuale con eventuale conguaglio.
Condizioni, limiti e contingenti
L’accoglimento delle domande è subordinato al possesso dei requisiti per la pensione di anzianità AGO, al rispetto del contingente massimo del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno per ciascuna qualifica funzionale nell’ambito regionale, e all’assenza di situazioni di esubero nella qualifica del richiedente. Se le domande superano i limiti disponibili, si applicano i criteri di selezione previsti dalla normativa generale sul part-time.
Domanda, istruttoria e provvedimenti
Le domande di trasformazione del rapporto e di contestuale pensionamento devono essere presentate per iscritto alla Direzione della sede di servizio, almeno tre mesi prima della decorrenza della pensione. Deve essere indicata la data di decorrenza del part-time e allegata la domanda di pensione di anzianità AGO con la relativa documentazione. Il dirigente della sede verifica i requisiti, adotta in caso positivo il provvedimento di trasformazione del rapporto e il provvedimento di riconoscimento del diritto a pensione, entrambi con la medesima decorrenza, e notifica gli atti all’interessato. Per gli iscritti al Fondo integrativo e per quelli AGO sono previste diverse modalità di trasmissione e liquidazione tra Sede Centrale, Direzione Centrale Risorse Umane e sedi competenti.
Gestione operativa e procedure informatiche
La circolare disciplina anche l’inserimento delle informazioni sul part-time nella procedura VEGA, specificando il percorso di menu, le funzioni da utilizzare, i codici operazione e il codice specifico del part-time ai sensi del D.L. 331/97 (11). È obbligatoria l’indicazione della data di decorrenza del part-time e, se necessario, della data di fine periodo.
Personale cessato tra il 30 settembre 1996 e il 1 ottobre 1997
I dipendenti cessati dal servizio nel periodo indicato possono chiedere la riammissione in servizio con rapporto a tempo parziale se, al 30 settembre 1996, possedevano i requisiti per la pensione di anzianità, presentano domanda entro 90 giorni dalla pubblicazione del regolamento (30 dicembre 1997), rispettano i limiti di contingente e di esubero e restituiscono eventuali somme percepite a titolo di capitalizzazione della pensione integrativa o indennità una tantum. L’importo della buonuscita eventualmente già liquidato resta acquisito e sarà conteggiato nella liquidazione definitiva.
Trattamento alla cessazione dal servizio
Alla cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, spetta la liquidazione del trattamento di buonuscita comprensiva del servizio part-time, il supplemento di pensione AGO secondo le norme vigenti e la riliquidazione dell’eventuale pensione integrativa in base all’anzianità complessiva. La circolare ricorda inoltre che, per effetto del blocco dei pensionamenti di anzianità disposto dal D.L. 3 novembre 1997 n. 37, il diritto alla pensione di anzianità AGO non può essere riconosciuto salvo limitate eccezioni temporali richiamate nel testo.
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