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Circolare

Circolare numero 274 del 30-12-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fissa al 31 marzo 1998 il termine ordinario per la presentazione delle denunce individuali O1/M e O3/M relative al 1997, incluse le integrazioni, e chiarisce la scadenza al 31 dicembre 1998 per le Amministrazioni dello Stato. Fornisce inoltre istruzioni per comunicare all’INPS i dati sui periodi di malattia retribuiti oltre i 12 mesi, per compilare il quadro D dei modelli O1/M per gli iscritti ai fondi speciali elettrici, telefonici e volo, e aggiorna alcune indicazioni su qualifiche assicurative e codici specifici. Per il personale del fondo volo, in particolare, disciplina la doppia denuncia 1997 prima e dopo il 1° luglio 1997 a seguito delle nuove regole sulla contribuzione figurativa.

Termini e istruzioni per le denunce O1/M e O3/M 1997, con indicazioni per malattia, fondi speciali e codici qualifica

Denunce O1/M e O3/M per il 1997: termini, istruzioni e aggiornamenti

La circolare disciplina la presentazione delle denunce individuali O1/M e O3/M per l’anno 1997 e fornisce chiarimenti operativi su malattia, fondi speciali e codici di qualifica. Le indicazioni incidono sia sui termini di trasmissione sia sulle modalità di compilazione di specifici quadri dei modelli.

Termini di presentazione e denunce integrative

Le denunce O1/M e O3/M relative alla competenza 1997 devono essere presentate entro il 31 marzo 1998, indipendentemente dal fatto che l’azienda utilizzi modelli cartacei o supporti magnetici. Per le Amministrazioni dello Stato il termine è invece fissato al 31 dicembre 1998, in applicazione dell’art. 2 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Gli stessi termini valgono anche per la consegna ai lavoratori delle copie delle denunce da parte dei datori di lavoro. Entro tali date devono inoltre essere presentate le denunce integrative relative ai periodi di integrazione salariale di anni precedenti, mediante i modelli O1/M-INT e O3/M-INT. La circolare precisa infine che i modelli O1/M e O3/M risultano identici, nel contenuto e nel tracciato, a quelli dell’anno precedente.

Dati sui periodi di malattia retribuiti eccedenti 12 mesi

Vengono fornite le istruzioni per comunicare all’INPS, tramite il modello O1/M, i dati utili alla valutazione pensionistica dei periodi di malattia retribuiti che eccedono il limite dei 12 mesi, in attuazione dell’art. 1, comma 5, del d.lgs. 16 settembre 1996, n. 564.

La compilazione deve avvenire utilizzando le righe del quadro C, con i seguenti dati:

  • nella casella "Tipo" vanno indicati i codici di nuova istituzione M6 per l’anno 1996 e M7 per l’anno 1997;
  • nella casella "Numero giornate retribuite" va riportato il numero delle giornate di calendario di assenza per malattia nell’anno, con retribuzione intera o ridotta;
  • nella casella "Numero settimane retribuite" va indicato il numero delle settimane, da domenica a sabato, nelle quali sia stata erogata solo retribuzione intera o ridotta relativa ai giorni di malattia e manchi ogni altra retribuzione;
  • nella casella "Retribuzione" va indicato l’importo totale delle retribuzioni corrisposte nell’anno nelle giornate di malattia, escludendo le somme corrisposte a diverso titolo, come ad esempio per festività non godute.

Le altre caselle del quadro non devono essere compilate.

Fondo telefonici e fondo elettrici: quadro D

Per gli iscritti al fondo speciale di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione e per gli iscritti al fondo speciale dei dipendenti ENEL e delle aziende elettriche private, la circolare rinvia alle regole generali del manuale dell’aprile 1990 "Istruzioni per la compilazione delle denunce O1/M - O3/M", pagina 20 e seguenti, per la compilazione del quadro D.

Il quadro D è destinato all’accredito dei contributi figurativi in presenza degli eventi previsti dalla legge; per questo motivo non deve essere compilato quando al lavoratore, durante l’evento, viene corrisposta l’intera retribuzione e viene versata la contribuzione dovuta. Se, ad esempio, in caso di malattia viene corrisposta l’intera retribuzione e versati i contributi, non deve essere indicato alcun dato nel quadro D, perché il periodo risulta integralmente coperto da contribuzione obbligatoria.

Per questi fondi viene inoltre precisato che i contributi sono accreditati su base settimanale e non giornaliera. Considerato che la settimana è determinata in ragione di 6 giorni, nella casella N.GG.RETR. del quadro B in un anno possono essere retribuite al massimo 312 giornate.

Fondo volo: doppia denuncia per il 1997 e nuove regole dal 1° luglio

Per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, in seguito all’art. 1, comma 12, del d.lgs. n. 164/1997, la circolare impone per il 1997 la presentazione di due distinte denunce O1/M:

  • una relativa al periodo 1 gennaio 1997 - 30 giugno 1997;
  • una relativa al periodo 1 luglio 1997 - 31 dicembre 1997.

Dal 1° luglio 1997 entrano infatti in vigore nuove regole: l’accredito dei contributi avviene su base settimanale e non più giornaliera, è riconosciuta la copertura figurativa per la malattia e le giornate si determinano in ragione di 6 giorni settimanali, con un massimo di 312 giorni all’anno.

Compilazione del modello O3/M

Il modello O3/M va compilato secondo le consuete modalità.

Compilazione del modello O1/M per il periodo 1 gennaio - 30 giugno 1997

Per il primo semestre 1997 il modello O1/M va compilato secondo le consuete modalità. In particolare, nel quadro C devono essere registrati, nelle successive righe, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o contratto con effetto retroattivo, riferiti ad anni solari precedenti la denuncia e già indicati nelle caselle "Altre competenze" del quadro B:

  • nella casella "Tipo" va indicato il codice VL;
  • nelle caselle "Periodo dal" e "Al" va indicato il periodo, distintamente per anno, cui si riferiscono le retribuzioni arretrate;
  • nella casella "Retribuzione" va indicato l’importo delle competenze arretrate assoggettate a contribuzione.

Compilazione del modello O1/M per il periodo 1 luglio - 31 dicembre 1997

Per il secondo semestre 1997 la circolare introduce modalità specifiche, che integrano e modificano le istruzioni della circolare n. 73 del 19 marzo 1993.

Il quadro A si compila secondo le consuete modalità. Il quadro B si compila anch’esso secondo le modalità ordinarie, tenendo presente che, in caso di rapporto part-time, va compilata la casella "SETT.UTILI".

Nel quadro C la compilazione varia in funzione della data di iscrizione al fondo:

  • per il lavoratore iscritto al fondo al 31 dicembre 1995, nella casella "Tipo" va indicato il codice X3, che dal 1° luglio 1997 identifica la retribuzione assoggettata alla contribuzione del Fondo Volo; nella casella "Retribuzione" va indicato l’importo complessivo delle competenze corrisposte nel periodo luglio-dicembre 1997; nelle caselle "Periodo dal" e "Al" va indicato il periodo di riferimento. Per eventuali conguagli arretrati riferiti ad anni precedenti, già inseriti in "Altre competenze" del quadro B, si utilizza ancora il codice X3, indicando il periodo di competenza e l’importo delle somme arretrate assoggettate a contribuzione.
  • per il lavoratore assunto successivamente al 31 dicembre 1995, nella casella "Tipo" va indicato il codice Z3, destinato ai lavoratori con contribuzione evidenziata sul DM10/2 con codici della serie Z; nella casella "Retribuzione" va indicato l’importo complessivo delle competenze corrisposte nel periodo luglio-dicembre 1997. Anche in questo caso, per i conguagli retroattivi riferiti ad anni precedenti, già indicati nel quadro B, si utilizza il codice Z3, con indicazione del periodo e dell’importo delle competenze arretrate.

Per il quadro D valgono le disposizioni generali previste per la generalità dei lavoratori. Non deve essere compilato quando, durante gli eventi tutelati, al lavoratore viene corrisposta l’intera retribuzione e viene versata la contribuzione dovuta, perché in tal caso il periodo risulta coperto da contribuzione obbligatoria. I dati relativi alla malattia possono essere indicati solo per i modelli relativi al periodo successivo al 30 giugno 1997 e soltanto se non vi è integrale retribuzione.

Qualifica "quadro" e codici di qualifica assicurativa

La circolare richiama l’attenzione sulla corretta indicazione della qualifica dell’assicurato nel quadro B del modello O1/M, con particolare riguardo ai lavoratori con qualifica di "quadro": deve essere utilizzato il codice Q per il full time e il codice C per il part time.

Viene inoltre modificato il significato dei codici di qualifica assicurativa P e T, già oggetto della circolare n. 248 del 12 dicembre 1996. I codici assumono il seguente significato, a prescindere dal fatto che l’apprendista part-time sia operaio o impiegato:

  • P: apprendista part-time soggetto all’assicurazione infortuni;
  • T: apprendista part-time non soggetto all’assicurazione infortuni.

Punti principali

Termine di presentazione delle denunce O1/M e O3/M

Le denunce individuali O1/M e O3/M di competenza 1997 devono essere presentate entro il 31 marzo 1998, sia in forma cartacea sia su supporto magnetico. Per le Amministrazioni dello Stato il termine è invece il 31 dicembre 1998. Gli stessi termini valgono anche per la consegna ai lavoratori delle copie delle denunce e per le denunce integrative O1/M-INT e O3/M-INT relative a periodi di integrazione salariale di anni precedenti.

Comunicazione dei periodi di malattia retribuiti oltre 12 mesi

Per l’applicazione dell’art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 564 del 16 settembre 1996, i dati utili alla valutazione pensionistica dei periodi di malattia retribuiti eccedenti il limite dei 12 mesi vanno comunicati nel modello O1/M, utilizzando le righe del quadro C. Devono essere indicati i codici di nuova istituzione M6 per il 1996 e M7 per il 1997, il numero delle giornate di calendario di assenza retribuita per malattia, il numero delle settimane retribuite in cui non vi siano altre retribuzioni e l’importo totale delle retribuzioni corrisposte nelle giornate di malattia, escludendo quelle corrisposte per diverso titolo. Le altre caselle non devono essere compilate.

Fondi speciali elettrici e telefonici: compilazione del quadro D

Per gli iscritti al fondo speciale del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione e per quelli del fondo speciale dei dipendenti ENEL e delle aziende elettriche private, il quadro D del modello O1/M va compilato secondo le istruzioni generali del manuale aprile 1990. Poiché il quadro D serve all’accredito di contributi figurativi in presenza di eventi tutelati, non va compilato quando al lavoratore è corrisposta l’intera retribuzione con versamento della contribuzione dovuta. In caso di malattia coperta integralmente da contribuzione obbligatoria non va quindi indicato alcun dato. Viene inoltre precisato che i contributi sono accreditati su base settimanale e non giornaliera; assumendo la settimana di 6 giorni, nel quadro B la casella N.GG.RETR. consente al massimo 312 giornate retribuite annue.

Fondo volo: doppia denuncia 1997 e nuove modalità dal 1° luglio 1997

Per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, in applicazione dell’art. 1, comma 12, del d.lgs. n. 164/1997, per il 1997 devono essere presentate due denunce O1/M: una per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1997 e una per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1997. Dal 1° luglio 1997 i contributi sono accreditati su base settimanale, la copertura figurativa per malattia è riconosciuta e le giornate sono calcolate su 6 giorni settimanali, con massimo 312 giorni annui. Per il primo semestre si applicano le consuete modalità, con registrazione nel quadro C dei conguagli arretrati tramite codice VL. Per il secondo semestre il quadro C va compilato con codice X3 per i lavoratori già iscritti al 31 dicembre 1995 e con codice Z3 per quelli assunti successivamente, indicando rispettivamente i periodi di riferimento e le retribuzioni corrisposte, comprese le competenze arretrate. Anche per il fondo volo il quadro D segue le regole generali e non va compilato quando la malattia è integralmente coperta da retribuzione e contribuzione; i dati relativi alla malattia possono essere indicati solo per il periodo successivo al 30 giugno 1997 e solo se non vi è integrale copertura retributiva.

Indicazione della qualifica quadro e codici P e T

Si richiama l’attenzione sulla corretta indicazione della qualifica nel quadro B del modello O1/M per i lavoratori con qualifica di quadro: deve essere indicato il codice Q per il full time e C per il part time. Viene inoltre modificato il significato dei codici di qualifica assicurativa P e T: P indica l’apprendista part-time soggetto all’assicurazione infortuni, mentre T indica l’apprendista part-time non soggetto all’assicurazione infortuni, a prescindere dal fatto che sia operaio o impiegato part-time.

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