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Circolare

Circolare numero 271 del 29-12-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina tempi e modalità operative per l’informatizzazione dei lavoratori agricoli autonomi e per l’applicazione del D.Lgs. n. 146/97. Definisce le scadenze per l’acquisizione e trasmissione dei dati, l’invio delle comunicazioni ai contribuenti e la presentazione delle domande di opzione o di frazionamento dell’aumento contributivo. Fornisce inoltre chiarimenti interpretativi su chi può esercitare l’opzione per la fascia superiore, su quando è ammesso il frazionamento in sei annualità e sugli effetti delle scelte sul piano contributivo e pensionistico.

Temporizzazione e modalità organizzative del progetto; D.Lgs. n. 146/97 sulla rimodulazione delle fasce di reddito

Temporizzazione e modalità organizzative del progetto e applicazione del D.Lgs. n. 146/97

La circolare integra le istruzioni già fornite con la precedente n. 211 del 28 ottobre 1997, definendo gli adempimenti operativi e chiarendo alcuni profili interpretativi relativi alla rimodulazione delle fasce di reddito per i lavoratori agricoli autonomi. Il documento riguarda sia la fase informatica di acquisizione e trasmissione dei dati, sia le nuove possibilità riconosciute dal D.Lgs. n. 146/97 in tema di opzione per la fascia superiore e di frazionamento dell’aumento contributivo.

Fasi operative e scadenze

Le Sedi devono completare l’acquisizione della fascia di reddito dell’azienda, secondo la tariffazione 1997, e del reddito agrario, oltre alle rettifiche anagrafiche tramite procedura AGRICAUT. La trasmissione di tali dati al Centro Elettronico deve essere ultimata entro il 10 gennaio 1998.

Da quella data saranno avviate centralmente le spedizioni, tramite sistema Postel, delle comunicazioni ai contribuenti interessati dal cambio di fascia ope legis. Tali comunicazioni illustreranno le innovazioni introdotte dal decreto e informeranno sulla possibilità di chiedere il frazionamento dell’aumento contributivo e di optare per la fascia superiore.

I modelli di domanda sono allegati al messaggio: quello per il frazionamento sarà inserito nella comunicazione inviata agli interessati, mentre quello per l’opzione sarà disponibile in Sede. Gli interessati avranno tempo fino al 15 marzo 1998 per presentare le domande di frazionamento, opzione e rettifica dei redditi agrari comunicati. Il termine è indicativo, nel senso che le domande utili alla riscossione possono essere valorizzate, mentre quelle pervenute dopo la chiusura dei ruoli saranno trattate nell’anno successivo.

La formazione dei ruoli è prevista nei mesi di marzo e aprile, con ulteriori istruzioni operative che saranno comunicate successivamente.

Monitoraggio e aggiornamento degli archivi

È previsto un abbinamento centrale tra i dati dei ruoli e quelli degli elenchi nominativi, al fine di creare un nuovo archivio delle singole posizioni assicurative e contributive, destinato a costituire la base delle future procedure di gestione dei lavoratori agricoli autonomi.

La circolare raccomanda alle Sedi la massima precisione nella segnalazione dei redditi agrari aziendali e nelle rettifiche anagrafiche, per garantire la costituzione di un archivio aggiornato e affidabile. Alle Sedi Regionali è affidato il monitoraggio dello stato dei lavori presso le Sedi provinciali, con l’individuazione di un referente per ciascuna Sede e con ogni possibile supporto per il rispetto delle scadenze.

Opzione per il versamento nella fascia superiore

L’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 146/97 introduce la possibilità, per determinati soggetti agricoli, di optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per la fascia di reddito agrario superiore a quella di appartenenza.

L’opzione è ricondotta ai soggetti cui si applica l’art. 1, comma 12, della legge n. 335/95, ossia coloro che al 31 dicembre 1995 potevano far valere un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni in qualsiasi settore. In concreto, la facoltà può essere esercitata:

  • dal titolare del nucleo coltivatore diretto, per sé stesso e/o per le unità attive del nucleo in possesso del requisito;
  • dall’imprenditore agricolo a titolo principale;
  • dal concedente, in caso di nucleo colonico mezzadrile.

La domanda deve essere presentata secondo il fac-simile allegato. La variazione di fascia riguarda solo il soggetto che opta e non incide sull’inquadramento dell’azienda, la quale resta collocata nella fascia determinata dal reale reddito agrario. Di conseguenza, nella stessa azienda possono coesistere fasce diverse: ad esempio, un’azienda in fascia 2 può avere un solo componente in fascia 3 per effetto dell’opzione, mentre le altre unità restano in fascia 2.

La circolare precisa inoltre che:

  • l’opzione può essere revocata dal titolare dell’azienda;
  • in caso di cambio di titolarità del nucleo, l’opzione deve essere ripresentata dal nuovo titolare;
  • se una variazione di reddito colloca l’intero nucleo nella fascia superiore, già applicata all’optante, può rendersi necessaria una nuova domanda di opzione.

Frazionamento dell’aumento contributivo in sei annualità

L’art. 1, comma 3, del decreto stabilisce che l’aumento della contribuzione derivante dall’inserimento nella fascia superiore, per effetto della rimodulazione dei limiti di reddito, possa essere frazionato in sei annualità.

La possibilità è riconosciuta ai soli titolari di aziende già esistenti alla data dell’1 luglio 1997 che abbiano subito un passaggio di fascia ope legis, ossia per effetto diretto delle nuove soglie di reddito introdotte dal decreto.

Il meccanismo operativo è il seguente:

  • nel 1998 si versa il contributo dovuto per la vecchia fascia, aumentato di un sesto della differenza tra la nuova e la vecchia fascia;
  • nei cinque anni successivi la contribuzione cresce progressivamente di un ulteriore sesto per anno;
  • l’adeguamento continua fino al raggiungimento della quota piena corrispondente alla nuova fascia.

Ogni quota annuale deve essere calcolata sulla base dei contributi dovuti per l’anno di riferimento. La domanda di frazionamento può essere revocata dal titolare, con conseguente adeguamento del contributo alla fascia effettivamente dovuta.

La circolare pone anche un vincolo di incompatibilità: il titolare che presenti domanda di frazionamento non può, contestualmente, presentare domanda di opzione per la fascia superiore né per sé né per uno o più componenti del nucleo, pena la decadenza della domanda di frazionamento.

Riflessi sul trattamento pensionistico

Viene chiarito che, ai fini del calcolo pensionistico, rileva l’effettivo versamento contributivo. Se, al momento della domanda di pensione, è ancora in corso il pagamento frazionato dell’aumento contributivo, il reddito da prendere a riferimento non è quello della fascia teoricamente competente, ma quello corrispondente alla contribuzione effettivamente versata alla data della domanda.

In pratica, il reddito utile è quello della fascia originaria di appartenenza, aumentato solo della quota di incremento per la quale siano stati realmente versati i contributi.

Modelli allegati

In allegato sono presenti i modelli per:

  • la richiesta di versamento dei contributi nella misura prevista per la fascia di reddito agrario superiore;
  • la richiesta di frazionamento dell’aumento della contribuzione.

Nel modello di opzione è richiesta anche la dichiarazione di responsabilità di ciascuna unità per cui si presenta l’opzione, controfirmata dal titolare o concedente, attestante il possesso del requisito dell’anzianità contributiva previsto dalla legge n. 335/95.

Punti principali

Tempi e organizzazione delle attività informatiche

Le Sedi devono acquisire la fascia di reddito dell’azienda e il reddito agrario secondo la tariffazione 1997, oltre a effettuare le rettifiche anagrafiche su procedura AGRICAUT. La trasmissione dei dati al Centro Elettronico deve essere completata entro il 10 gennaio 1998. Da tale data partiranno le comunicazioni Postel ai contribuenti interessati al cambio di fascia ope legis, con allegati i moduli per la richiesta di frazionamento e per l’opzione per la fascia superiore.

Termini per domande e gestione delle istanze

Dopo la comunicazione ricevuta, gli interessati potranno presentare entro il 15 marzo 1998 le domande di frazionamento, di opzione e le istanze di rettifica dei redditi agrari comunicati. Il termine è indicativo: le Sedi possono valorizzare le domande pervenute in tempo utile per la riscossione, mentre quelle arrivate dopo la chiusura dei ruoli saranno trattate nell’anno successivo. La formazione dei ruoli è prevista nei mesi di marzo e aprile.

Nuovo archivio e monitoraggio regionale

È previsto un abbinamento centrale tra i dati dei ruoli e quelli degli elenchi nominativi, per costituire un nuovo archivio delle singole posizioni assicurative e contributive, base delle future procedure di gestione dei lavoratori agricoli autonomi. Le Sedi Regionali devono monitorare l’avanzamento dei lavori presso le Sedi provinciali, individuando un referente per ciascuna Sede e assicurando ogni supporto per il rispetto delle scadenze.

Opzione per la fascia di reddito superiore

L’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 146/97 introduce la possibilità di optare per il versamento dei contributi nella misura prevista per la fascia di reddito agrario superiore. L’opzione riguarda i soggetti di cui all’art. 1, comma 12, della L. n. 335/95, cioè coloro che alla data del 31 dicembre 1995 vantavano un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni in qualsiasi settore. Può esercitarla il titolare del nucleo coltivatore diretto per sé e/o per le unità attive aventi il requisito, oppure l’imprenditore agricolo a titolo principale o il concedente nel caso di nucleo colonico mezzadrile. La variazione vale solo per il soggetto optante e non modifica la fascia dell’azienda o delle altre unità attive.

Effetti, revoca e rinnovo dell’opzione

La circolare precisa che in una stessa azienda possono coesistere fasce diverse: ad esempio, l’azienda può restare in fascia 2 mentre il solo optante è assoggettato alla fascia 3. L’opzione può essere revocata dal titolare; in caso di cambio di titolarità del nucleo deve essere ripresentata dal nuovo titolare; se una variazione di reddito colloca l’intero nucleo nella fascia superiore, la domanda di opzione deve eventualmente essere rinnovata.

Frazionamento dell’aumento contributivo in sei annualità

Il comma 3 dell’art. 1 consente di frazionare in sei annualità l’aumento di contribuzione derivante dall’ingresso nella fascia superiore per effetto della rimodulazione delle fasce di reddito. Il beneficio spetta ai soli titolari di aziende esistenti all’1 luglio 1997 che abbiano subito un passaggio di fascia ope legis. Il pagamento avviene partendo dal contributo della fascia originaria, aumentato nel 1998 di un sesto della differenza contributiva tra nuova e vecchia fascia; nei cinque anni successivi la quota cresce progressivamente fino al completo allineamento alla nuova fascia.

Regole sul frazionamento, revoca e incompatibilità

La quota di ogni anno va calcolata sui contributi dovuti per l’anno di riferimento. La richiesta di frazionamento può essere revocata dal titolare, con adeguamento del contributo alla fascia di appartenenza. Inoltre, chi presenta domanda di frazionamento non può chiedere l’opzione per la fascia superiore né per sé né per uno o più componenti del nucleo, pena la decadenza della domanda di frazionamento.

Effetti sul calcolo della pensione

In base al comma 3, il trattamento pensionistico tiene conto dell’effettivo versamento contributivo. Se al momento della domanda di pensione è ancora in corso il versamento frazionato, ai fini del calcolo non si considera il reddito corrispondente alla fascia di competenza, ma quello relativo alla quota di contribuzione effettivamente versata. Pertanto rileva il reddito della fascia originaria maggiorato della parte di aumento per cui siano stati realmente versati i contributi.

Modelli allegati

La circolare allega i modelli di domanda per l’opzione alla fascia superiore e per il frazionamento dell’aumento contributivo. Il fac-simile per l’opzione richiede anche le dichiarazioni di responsabilità delle unità interessate, attestanti il possesso del requisito contributivo previsto dalla L. n. 335/95.

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