Cassazione Civile, Ordinanza n. 15130/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L’agente della riscossione aveva notificato alla società una cartella di pagamento per il recupero di due terzi delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia IVA irrogate con atto di contestazione, dopo che tali sanzioni erano state oggetto di definizione agevolata ai sensi dell’art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997. La società aveva impugnato la cartella sostenendo di avere legittimamente definito solo la parte delle sanzioni relativa all’IVA mediante il pagamento di un importo pari a un terzo del dovuto, sicché non era dovuta la residua pretesa. I giudici di merito avevano accolto il ricorso della contribuente, ritenendo consentita una definizione parziale delle sanzioni e rilevando inoltre che tra le sanzioni contestate vi erano anche quelle per omesso versamento di ritenute, non definibili ai sensi dell’art. 17, comma 3. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 16, comma 3, e 17, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997, sostenendo che la disciplina imponga il pagamento integrale dell’importo ridotto e non consenta frazionamenti o definizioni solo parziali delle sanzioni irrogate con il medesimo atto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura nella parte in cui contestava la possibilità di definire solo alcune delle sanzioni irrogate, richiamando un precedente conforme secondo cui, in materia di violazioni tributarie, il contribuente può aderire alla definizione agevolata anche parzialmente e con riferimento a sole alcune sanzioni contenute nello stesso provvedimento. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui non si confrontava specificamente con una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul rilievo che nella vicenda concreta erano state definite tutte le sanzioni effettivamente definibili, mentre quelle per omesso versamento di tributi non lo erano comunque ai sensi dell’art. 17, comma 3. Conseguentemente, la Corte ha condannato l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 472 del 1997
consente la definizione agevolata delle sanzioni tributarie; la Corte, in linea con la giurisprudenza richiamata, ne ammette l’applicazione anche parziale con riferimento ad alcune sole sanzioni contenute nel medesimo atto.
art. 17, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 472 del 1997
disciplina la definizione agevolata del rapporto sanzionatorio; non impone, nel testo esaminato, un’adesione integrale a tutte le sanzioni irrogate nello stesso provvedimento.
art. 17, comma 3, D.Lgs. n. 472 del 1997
esclude la definibilità delle sanzioni per omesso o ritardato versamento dei tributi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro processuale utilizzato per denunciare in cassazione violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 380-bis.1 c.p.c.
la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il procedimento accelerato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte precisa che non si applica il relativo raddoppio del contributo unificato nei confronti dell’Agenzia fiscale, per il rinvio alla disciplina della prenotazione a debito.
art. 12, comma 5, D.L. n. 16 del 2012
contiene il rinvio che rende applicabile all’Agenzia fiscale la disciplina di cui all’art. 158 del D.P.R. n. 115 del 2002.
art. 158, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 115 del 2002
prevede la prenotazione a debito del contributo unificato in favore delle amministrazioni pubbliche.
Massime di principio
- In materia di definizione agevolata delle sanzioni tributarie, il contribuente può aderire alla procedura anche solo per alcune delle sanzioni contenute nello stesso atto, senza essere obbligato a definire contestualmente quelle che ritiene illegittime e intende impugnare.
- La disciplina della definizione agevolata va interpretata in senso non estensivo oltre il dato normativo, ma non può essere letta come imposizione di una definizione integrale in assenza di una previsione espressa in tal senso.
- Le sanzioni per omesso o ritardato versamento dei tributi restano escluse dalla definizione agevolata quando la norma speciale lo prevede espressamente.
- In sede di legittimità, quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorso deve contestarle tutte specificamente; l’omessa censura di una di esse rende inammissibili le doglianze dirette alle altre, perché anche il loro eventuale accoglimento non potrebbe travolgere la decisione.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con tutte le argomentazioni decisive della sentenza impugnata, non essendo sufficiente una critica generica alla sola regola astratta affermata dal giudice di merito.
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