Cassazione Penale, Sentenza n. 8806/2024 del 28/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibili le opposizioni avanzate contro il rigetto della richiesta di revoca della confisca di prevenzione dell'immobile in Roma (via A. Canova 28 / via di Ripetta 64). Il nodo giuridico riguardava la procedura di impugnazione: il Tribunale aveva ritenuto che, in virtù del rinvio al d.lgs. n.159/2011 e all'art.666 c.p.p., l'unico rimedio fosse il ricorso per cassazione; le ricorrenti contestavano tale interpretazione, sostenendo che l'atto dovesse essere impugnato tramite opposizione ex artt. 666, 667, 676 c.p.p. e contestavano anche la rilevanza temporale dell'applicazione del d.lgs. 159/2011 rispetto alla proposta della misura di prevenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Roma. Ha ribadito il principio secondo cui, quando il giudice dell'esecuzione adotta provvedimenti in materia di confisca trattandoli nella forma dell'udienza camerale ex art. 666 c.p.p., la parte interessata ha la facoltà di proporre opposizione davanti allo stesso giudice (con piena possibilità di dedurre censure di merito), e non può essere limitata al solo ricorso per cassazione; l'ordinanza impugnata è quindi annullata e il giudizio dovrà proseguire secondo le garanzie procedurali rilevate dalla Corte.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen.
Regola l'udienza camerale e l'incidente di esecuzione; la Corte afferma che la trattazione in camera ex art. 666 rende esperibile l'opposizione dall'interessato per consentire il contraddittorio e il riesame di merito.
art. 667 cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 676, definisce il procedimento de plano per alcuni provvedimenti del giudice dell'esecuzione e prevede che le contestazioni possano essere proposte mediante opposizione.
art. 676 cod. proc. pen.
Riguarda l'adozione dei provvedimenti (es. confisca) senza formalità; la Corte ne interpreta l'abbinamento con l'art. 667 come idoneo a far nascere il rimedio dell'opposizione quando si tratta di provvedimenti adottati de plano o in camera.
d.lgs. 159/2011 (art. 7, art. 23, art. 117)
Le parti avevano discusso il richiamo al d.lgs. 159/2011 e la possibile prevalenza dell'art.666 c.p.p. attraverso il rinvio. La Corte, però, sottolinea che l'applicazione della disciplina non può comprimere le garanzie procedurali: il rinvio non legittima l'esclusione dell'opposizione quale rimedio quando ricorrono le ipotesi processuali individuate dagli artt. 666, 667 e 676 c.p.p.
art. 6 CEDU (citato nella motivazione)
Riferimento ai diritti convenzionali al giusto processo; la Corte richiama il principio che le procedure nazionali devono garantire un adeguato contraddittorio e possibilità di accesso al riesame di merito.
Massime di principio
- Quando il giudice dell'esecuzione decide (anche) in forma di udienza camerale ex art. 666 c.p.p. su misure come la confisca, l'interessato può esperire l'opposizione per ottenere il pieno contraddittorio e il riesame di merito; non è automaticamente esclusa in favore del solo ricorso per cassazione.
- Il richiamo a norme speciali (es. d.lgs. 159/2011) non vale a comprimere le garanzie procedurali fondamentali: occorre verificare la reale portata del rinvio e la data di proposizione della misura rispetto all'entrata in vigore della disciplina speciale.
- Se la procedura adottata dal giudice dell'esecuzione è 'irrituale' rispetto alla forma prevista, la parte non può essere privata di un secondo grado di merito; il rimedio processuale deve consentire effettiva possibilità di dedurre censure di merito.
- In casi analoghi è necessario controllare: a) quale forma procedurale è stata utilizzata dal giudice dell'esecuzione (de plano vs udienza camerale); b) se l'atto impugnato rientra nelle ipotesi per cui la legge prevede l'opposizione; c) la eventuale efficacia temporale di norme sopravvenute.
- Le questioni procedurali che incidono sulle garanzie del contraddittorio e del riesame di merito possono giustificare l'annullamento senza rinvio del provvedimento viziato, affinché sia garantito il corretto svolgimento del procedimento.
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