Sentenza del 01/03/2017 n. 833 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Atti impugnabili - Diniego di istanza di disapplicazione di disposizioni antielusive - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la possibilità di impugnare autonomamente il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva respinto l’istanza presentata ai sensi dell’art. 37-bis, ottavo comma, del d.P.R. 600/1973, diretta a ottenere la disapplicazione delle disposizioni antielusive previste dall’art. 30 della legge 724/1994. La questione riguardava quindi se il diniego costituisse un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 546/1992.
La decisione
Il diniego non è stato ritenuto autonomamente impugnabile. Esso non contiene una determinazione autoritativa e vincolante della pretesa tributaria, ma si limita a lasciare applicabili le regole ordinarie. Il contribuente può eventualmente contestare le conclusioni dell’Ufficio impugnando il successivo avviso di accertamento, se emanato, e può farlo anche discostandosi dal responso dell’interpello, che vincola soltanto l’Amministrazione finanziaria. In base all’art. 6, comma 1, del d.lgs. 156/2015, il diniego relativo alla disapplicazione di norme antielusive è impugnabile esclusivamente insieme all’atto impositivo. La disposizione, avente natura processuale e interpretativa, si applica anche ai procedimenti in corso secondo il principio tempus regit actum.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. 546/1992
Atti autonomamente impugnabili
La riconducibilità di un atto tra quelli autonomamente impugnabili dipende dalla sua natura provvedimentale e dalla capacità di produrre, se non impugnato, effetti vincolanti e pregiudizievoli per il contribuente.
Art. 37-bis, ottavo comma, del d.P.R. 600/1973
Istanza di disapplicazione delle disposizioni antielusive
Consente al contribuente di chiedere la disapplicazione di norme antielusive, ma il diniego dell’istanza non determina di per sé una pretesa tributaria definitiva.
Art. 30 della legge 724/1994
Disposizioni antielusive sulle società non operative
Prevede la disciplina antielusiva della cui disapplicazione il contribuente può chiedere il riconoscimento mediante interpello.
Art. 6, comma 1, del d.lgs. 156/2015
Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili, salvo il diniego relativo a interpelli disapplicativi, impugnabile unitamente all’atto impositivo
Stabilisce la generale non impugnabilità autonoma delle risposte agli interpelli e ammette l’impugnazione del diniego disapplicativo soltanto insieme al successivo atto impositivo.
Principio tempus regit actum
Le norme processuali si applicano agli atti e ai procedimenti secondo la disciplina vigente al momento dell’atto processuale; la disposizione processuale e interpretativa è stata quindi applicata anche ai procedimenti in corso.
Massime di principio
- Un atto dell’Amministrazione finanziaria è autonomamente impugnabile solo se produce immediatamente effetti autoritativi, vincolanti e potenzialmente lesivi per il contribuente.
- Il diniego di un interpello o di un’istanza di disapplicazione, quando non determina direttamente una pretesa tributaria, non deve essere impugnato immediatamente: la contestazione può essere proposta contro il successivo avviso di accertamento.
- Il responso dell’interpello vincola l’Amministrazione finanziaria, ma non impedisce al contribuente di adottare una condotta diversa; le conseguenze potranno essere valutate nell’eventuale successivo atto impositivo.
- Per i dinieghi relativi alla disapplicazione di norme antielusive, l’impugnazione è ammessa unitamente all’atto impositivo e non in via autonoma.
- Le modifiche processuali aventi natura interpretativa possono applicarsi anche ai procedimenti già pendenti, secondo il principio tempus regit actum.
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