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Sentenza

Sentenza del 13/05/2021 n. 2502 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Notificazioni - Notifica della cartella di pagamento da parte dell'Agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento - art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - Applicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione della validità della notifica della cartella di pagamento svolta dal Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con la censura che tale modalità non sarebbe conforme ai requisiti dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

La decisione

la Corte ha ritenuto valida la notificazione della cartella di pagamento effettuata direttamente dal Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Ha spiegato che l'art. 26, comma 1, distingue due modalità: la notificazione secondo le forme previste per gli atti giudiziari (per la quale l'Agente della riscossione deve avvalersi dei soggetti indicati nel primo inciso del comma) e la notificazione mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, che può essere effettuata direttamente dal Concessionario. La giurisprudenza di legittimità menzionata (Cass. 11708/11; 14327/09; Ord. 15948/10; 14746/12; 1091/13; 6395/14) conferma tale interpretazione

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26

    l'art. 26 comma 1 distingue la notificazione 'secondo le forme delle notificazioni degli atti giudiziari' (per la quale l'Agente della riscossione deve avvalersi dei soggetti indicati nel primo inciso) dalla notificazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, quest'ultima consentendo al Concessionario di procedere direttamente

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Cass. 11708/11; Cass. 14327/09; Cass. Ord. 15948/10; Cass. 14746/12; Cass. 1091/13; Cass. 6395/14

    la giurisprudenza consolidata conferma che la raccomandata con avviso di ricevimento inviata dal Concessionario è modalità valida di notifica della cartella di pagamento e chiarisce la distinzione operativa tra le due forme previste dall'art. 26

Massime di principio

  • La cartella di pagamento può essere validamente notificata con raccomandata con avviso di ricevimento direttamente dal Concessionario: la mera circostanza che la notifica non sia stata effettuata con le formalità proprie delle notificazioni giudiziarie non la rende invalida.
  • Occorre distinguere sempre la modalità di notifica usata: se si è adottata la forma 'giudiziale' devono intervenire i soggetti e le formalità previste per le notificazioni giudiziarie; se si è usata la raccomandata A/R, il Concessionario può inviare direttamente.
  • Per impugnare con successo una notifica fatta tramite raccomandata A/R è necessario dimostrare vizi specifici (es. inesistenza della ricevuta di ritorno, firma falsa, indirizzo errato che impedisca la conoscenza del provvedimento), non il solo fatto che l'atto sia stato inviato dal Concessionario.
  • Gli effetti processuali e i termini decorrono dalla data risultante dall'avviso di ricevimento valido; conservare e produrre l'A/R e ogni documentazione di spedizione è fondamentale per difendersi.
  • In caso di dubbi sulla regolarità della notifica, valutare se la contestazione riguarda la forma (che può comportare nullità) o la piena conoscenza del provvedimento (che può rilevare ai fini della decorrenza dei termini).

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