Salta al contenuto
Circolare

Circolare Inail n. 31 del 2 settembre 2016

Abolizione Registro infortuni. Rilascio “Cruscotto infortuni”. Fruizione del servizio da parte dei datori di lavoro e soggetti delegati.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, a seguito del d.lgs. n. 151/2015, è cessato l’obbligo di tenuta del registro infortuni dal 23 dicembre 2015, restando invariato l’obbligo di denuncia degli infortuni all’Inail. Contestualmente l’Inail aggiorna il servizio "Cruscotto infortuni", rendendolo consultabile anche da datori di lavoro, soggetti delegati e intermediari abilitati, per gli eventi denunciati dalla medesima data. La circolare indica modalità di accesso, ambito dei dati consultabili e canali di assistenza.

Abolizione del registro infortuni e rilascio del "Cruscotto infortuni" per datori di lavoro e delegati

Abolizione del registro infortuni e rilascio del "Cruscotto infortuni"

La circolare illustra gli effetti dell’abolizione del registro infortuni disposta dal d.lgs. n. 151/2015 e presenta l’aggiornamento del servizio telematico "Cruscotto infortuni". L’intervento si colloca nel quadro delle misure di semplificazione degli adempimenti a carico dei datori di lavoro e dell’evoluzione degli strumenti informatici dell’Inail.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama come basi normative:

  • il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 403, istitutivo del registro infortuni;
  • il D.M. 12 settembre 1958 e successive modificazioni;
  • il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 53, in tema di denuncia degli infortuni;
  • il D.M. 10 agosto 1984, relativo al modello del registro;
  • il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 8, comma 4, e 53, comma 6;
  • il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, art. 21, comma 4;
  • la circolare Inail 23 dicembre 2015, n. 92, che aveva già definito le modalità telematiche del servizio.

Abolizione dell’obbligo di tenuta del registro

Ai sensi dell’art. 21, comma 4, del d.lgs. n. 151/2015, a decorrere dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni. Poiché il decreto è entrato in vigore il 24 settembre 2015, la soppressione è divenuta operativa il 23 dicembre 2015. Da tale data il datore di lavoro non deve più tenere il registro infortuni.

La circolare chiarisce inoltre che tale abolizione anticipa la soppressione già prevista, in via generale, dall’art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008, collegata all’adozione del nuovo decreto interministeriale previsto dall’art. 8, comma 4, del medesimo decreto legislativo e relativo al SINP.

Obbligo di denuncia degli infortuni

La soppressione del registro non modifica l’obbligo di denuncia all’Inail degli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera. La circolare richiama espressamente l’art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965, come modificato dal d.lgs. n. 151/2015, per ribadire che l’adempimento dichiarativo resta fermo.

Il nuovo accesso al "Cruscotto infortuni"

In considerazione dell’abolizione del registro, l’Inail ha reso più ampio l’accesso al "Cruscotto infortuni", già utilizzato dagli organi di vigilanza come strumento di consultazione degli eventi infortunistici denunciati. Con l’aggiornamento del servizio, le informazioni diventano accessibili anche:

  • ai datori di lavoro;
  • ai soggetti delegati;
  • agli intermediari di cui all’art. 1 della legge n. 12/1979.

Il servizio consente la consultazione degli infortuni denunciati a partire dal 23 dicembre 2015.

Modalità di utilizzo del servizio

Il Cruscotto infortuni è disponibile nell’area dei servizi online del sito istituzionale dell’Inail, nella macro area del portale dedicata a "Denuncia d’infortunio e malattia". L’accesso avviene con le credenziali già utilizzate per la denuncia telematica di infortunio.

L’utente può consultare esclusivamente i dati infortunistici relativi:

  • alla propria azienda;
  • alle ditte per le quali dispone di delega.

La consultazione è articolata in base alla tipologia di soggetto e di gestione assicurativa:

  • unità produttiva, per i datori di lavoro in gestione ordinaria e per le Pubbliche Amministrazioni titolari di specifico rapporto assicurativo;
  • struttura dell’amministrazione statale, per i datori di lavoro in gestione per conto dello Stato;
  • località, per il settore Agricoltura.

Le modalità operative di consultazione sono descritte nel manuale utente del servizio, aggiornato e disponibile sul sito dell’Inail nella sezione dedicata ai moduli online.

Assistenza agli utenti

Per l’assistenza esterna la circolare indica due canali principali di supporto:

  • il Contact Center Multicanale, al numero verde 803.164 da rete fissa;
  • il numero 06/164.164 da rete mobile, a pagamento.

Per informazioni sull’uso dei servizi online e per approfondimenti normativi e procedurali è inoltre disponibile il servizio "Inail risponde", accessibile dall’area Contatti del portale Inail.

Punti principali

Abolizione del registro infortuni

Il d.lgs. n. 151/2015, all’articolo 21, comma 4, ha abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni e le relative sanzioni a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore. Poiché il decreto è entrato in vigore il 24 settembre 2015, l’abrogazione è divenuta efficace dal 23 dicembre 2015. Da tale data il datore di lavoro non è più tenuto alla tenuta del registro previsto dal D.P.R. n. 547/1955, art. 403.

Obbligo di denuncia degli infortuni invariato

La soppressione del registro non incide sull’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera, obbligo previsto dall’art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965, come modificato dal d.lgs. n. 151/2015. La circolare sottolinea quindi che resta ferma la disciplina sulle denunce di infortunio.

Rilascio e aggiornamento del Cruscotto infortuni

Per offrire uno strumento alternativo agli organi di vigilanza, l’Inail aveva già realizzato il "Cruscotto infortuni"; con il presente aggiornamento il servizio viene reso accessibile anche ai datori di lavoro, ai soggetti delegati e agli intermediari di cui all’art. 1 della legge n. 12/1979. Il servizio consente la consultazione degli infortuni denunciati a decorrere dal 23 dicembre 2015.

Modalità di accesso e ambito dei dati consultabili

L’accesso avviene nell’area dei servizi online del sito Inail, nella macro area "Denuncia d’infortunio e malattia", utilizzando le credenziali già in possesso per il servizio di denuncia telematica di infortunio. L’utente può visionare solo i dati relativi alla propria azienda o alle ditte per le quali opera con delega. La consultazione riguarda: unità produttiva per datori di lavoro in gestione ordinaria e Pubbliche Amministrazioni con specifico rapporto assicurativo; struttura dell’amministrazione statale per i datori di lavoro in gestione per conto dello Stato; località per il settore agricoltura.

Supporto e assistenza agli utenti

Le informazioni di carattere generale sono fornite dal Contact Center Multicanale tramite numero verde 803.164 da rete fissa e 06/164.164 da rete mobile. Per quesiti sull’utilizzo dei servizi online e per approfondimenti normativi e procedurali è disponibile anche il servizio "Inail risponde" nell’area Contatti del portale Inail.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.