Circolare Inail n. 29 del 25 agosto 2016
Assegno di incollocabilità: rivalutazione dell’importo mensile a decorrere dal 1° luglio 2016.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità resta invariato a 256,39 euro dal 1° luglio 2016. La conferma deriva dalla combinazione tra la variazione ISTAT negativa dell’indice dei prezzi al consumo per il 2015 e la regola introdotta dalla legge di stabilità 2016, che impedisce un adeguamento inferiore a zero. Di conseguenza, a differenza degli anni precedenti, non devono essere effettuate operazioni di conguaglio da parte dell’Istituto.
Rivalutazione dell’assegno di incollocabilità dal 1° luglio 2016
Assegno di incollocabilità: rivalutazione dell’importo mensile dal 1° luglio 2016
La circolare informa della conferma dell’importo mensile dell’assegno di incollocabilità a decorrere dal 1° luglio 2016. Il provvedimento si fonda sulla determina del Presidente INAIL n. 227 del 15 giugno 2016, sul decreto ministeriale dell’8 luglio 2016 e sul quadro normativo introdotto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama:
- la determina del Presidente INAIL del 15 giugno 2016, n. 227, relativa alla rivalutazione annuale dell’assegno di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2016;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’8 luglio 2016, adottato sulla base della predetta determina;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 287, che disciplina i criteri di adeguamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Importo dell’assegno
L’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è confermato in Euro 256,39, senza modifiche rispetto alla misura già in vigore dal 1° luglio 2015. La decorrenza della conferma è fissata al 1° luglio 2016.
Ragioni della conferma senza riduzione
La circolare spiega che, in via ordinaria, l’assegno è soggetto a rivalutazione annuale in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente. Per il 2015, però, l’ISTAT ha registrato una variazione percentuale pari a –0,1%.
La legge di stabilità 2016 ha previsto una clausola di salvaguardia secondo cui, per le prestazioni previdenziali e assistenziali e per i parametri ad esse collegati, la percentuale di adeguamento non può essere inferiore a zero. Per effetto di tale previsione, l’importo non subisce alcuna riduzione e resta invariato.
Conseguenze operative
La circolare precisa infine che, a differenza di quanto avvenuto negli anni precedenti, non sono previste operazioni di conguaglio da parte dell’Istituto.
Punti principali
Oggetto della circolare
La circolare riguarda la rivalutazione dell’importo mensile dell’assegno di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2016.
Riferimenti normativi
La comunicazione richiama la determina del Presidente INAIL 15 giugno 2016, n. 227, il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’8 luglio 2016 e la legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 287.
Importo confermato
Dal 1° luglio 2016 l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è confermato in 256,39 euro, già vigente dal 1° luglio 2015.
Motivo della mancata variazione
Per il 2015 l’ISTAT ha rilevato una variazione pari a –0,1% dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; tuttavia la legge di stabilità 2016 stabilisce che l’adeguamento non può essere inferiore a zero, impedendo quindi la riduzione dell’importo.
Effetti operativi
A differenza degli anni precedenti, non sono previste operazioni di conguaglio da parte dell’Istituto.
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