Cassazione Penale, Ordinanza n. 34799/2026 del 28/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Brescia che aveva confermato la sua condanna per due episodi, in continuazione, di illecita attività venatoria mediante trappole e per maltrattamento di animali, con pena di quattro mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 544-ter c.p. Con il primo motivo ha denunciato vizi della motivazione sulla valutazione di attendibilità dell’agente che lo aveva riconosciuto, lamentando incostanza dichiarativa, incongruità del racconto, contrasto con le altre prove e illogicità. Con il secondo ha censurato la valutazione della prova d’alibi, sostenendo che le testimonianze di due testi difensivi smentissero la sua presenza sul luogo. La Corte territoriale aveva valorizzato il riconoscimento dell’agente, la corrispondenza dell’abbigliamento, la conoscenza dei luoghi e la collocazione delle trappole; aveva inoltre ritenuto non decisivi i riferimenti orari del primo teste e l’assenza della motocicletta riferita dal secondo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché entrambi i motivi sollecitavano una rivalutazione del fatto e delle prove, già esaminate dalla Corte d’appello con motivazione ritenuta congrua e non manifestamente illogica. Il primo motivo riproponeva censure già scrutinata nei precedenti gradi e non si confrontava puntualmente con la motivazione: la testimonianza dell’agente, il riconoscimento, l’abbigliamento e la conoscenza dell’area sostenevano un quadro probatorio univoco. Il secondo motivo non dimostrava l’incompatibilità dell’alibi con l’avvistamento: il primo teste era incerto sull’orario e aveva riferito che i due si erano trattenuti per mangiare; la testimonianza sull’assenza della motocicletta non escludeva che l’imputato avesse raggiunto il capanno attraverso uno dei tre percorsi disponibili. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La responsabilità penale è rimasta ferma.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, c.p.
Valentini Demetrio, è stato condannato per i reati di cui ai capi:A) artt. 81, secondo comma, 30, comma 1, lettera h) e b) della legge n. 157 del1992; B) artt. 81, secondo comma, 30, comma 1, lettera h) e b) della legge n.157 del 1992; C) art. 544-ter, primo e terzo comma, cod. pen., a mesi 4 direclusione;
La norma è indicata quale fondamento della continuazione tra i due reati venatori contestati.
art. 30, comma 1, lettere h) e b), legge n. 157/1992
Valentini Demetrio, è stato condannato per i reati di cui ai capi:A) artt. 81, secondo comma, 30, comma 1, lettera h) e b) della legge n. 157 del1992; B) artt. 81, secondo comma, 30, comma 1, lettera h) e b) della legge n.157 del 1992; C) art. 544-ter, primo e terzo comma, cod. pen., a mesi 4 direclusione;
Le disposizioni sono indicate come base normativa dei due reati venatori oggetto della condanna, ma la decisione di legittimità non ne esamina autonomamente gli elementi costitutivi.
art. 544-ter, primo e terzo comma, c.p.
Valentini Demetrio, è stato condannato per i reati di cui ai capi:A) artt. 81, secondo comma, 30, comma 1, lettera h) e b) della legge n. 157 del1992; B) artt. 81, secondo comma, 30, comma 1, lettera h) e b) della legge n.157 del 1992; C) art. 544-ter, primo e terzo comma, cod. pen., a mesi 4 direclusione;
La disposizione è indicata quale titolo della condanna per maltrattamento di animali, alla quale è associata la pena di quattro mesi di reclusione; la Corte di cassazione non approfondisce la qualificazione sostanziale del reato.
art. 616 c.p.p.
al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nel caso concreto, al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la deduzione di vizi motivazionali, mira a ottenere una diversa lettura delle prove e una rivalutazione del merito, senza confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione impugnata.
- La censura sulla valutazione di attendibilità di un testimone non consente il riesame del fatto quando ripropone questioni già esaminate dai giudici di merito e la motivazione della decisione impugnata offre una spiegazione congrua del valore attribuito alla testimonianza e agli elementi di riscontro.
- La prova d’alibi deve essere valutata nel complesso delle risultanze processuali; riferimenti temporali incerti o circostanze compatibili con percorsi alternativi non impongono di escludere la presenza dell’imputato sul luogo, se la valutazione del giudice di merito è motivata e non manifestamente illogica.
- Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali; può inoltre essere disposto il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non risulti l’assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità.
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