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Sentenza

Sentenza del 16/11/2016 n. 3121 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IRES - avviso di accertamento - associazione sportiva dilettantistica - attività di ricerca di sponsor - creazione di lucro - non sussiste - indice di attività commerciale - non è tale - benefici fiscali - l. n. 398/91 - conseguono - art. 149, commi 1 e 2, d.P.R. n. 917/86 - non è applicabile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva contestato all'associazione lo svolgimento di un'attività commerciale, desumendolo dalla ricerca di sponsor, e aveva conseguentemente disconosciuto i benefici fiscali previsti dalla legge n. 398/1991. La controversia riguardava se tale attività, svolta senza finalità lucrative e con il solo obiettivo di reperire risorse per sostenere i costi dell'attività sportiva, costituisse un indice inequivoco di attività commerciale ai sensi dell'art. 149, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 917/1986.

La decisione

La contestazione è stata ritenuta infondata. La mera attività di ricerca di sponsor, quando sia funzionale al finanziamento dell'attività sportiva istituzionale e non persegua la creazione di lucro o un autonomo scopo commerciale, non dimostra di per sé lo svolgimento di attività commerciale. Non potevano quindi essere disconosciuti i benefici fiscali della legge n. 398/1991 e l'art. 149, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 917/1986 non risultava applicabile sulla sola base di tale elemento.

Norme richiamate

  • Legge n. 398/1991

    Le agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche non possono essere disconosciute soltanto perché l'associazione ricerca sponsorizzazioni destinate a sostenere i costi dell'attività sportiva istituzionale, in assenza di una concreta attività commerciale lucrativa.

  • Art. 149, commi 1 e 2, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    La disposizione non è applicabile per desumere automaticamente la perdita della natura non commerciale dell'associazione dalla sola ricerca di sponsor; occorre un accertamento concreto di un'attività commerciale effettivamente esercitata e non meramente strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali.

Massime di principio

  • Per stabilire se un'associazione sportiva dilettantistica svolga attività commerciale non è sufficiente individuare una fonte di finanziamento esterna, come la sponsorizzazione: deve essere verificata la concreta finalità dell'attività e il suo collegamento con gli scopi istituzionali.
  • La ricerca di sponsor può essere considerata attività strumentale e non lucrativa quando le entrate sono destinate a sostenere i costi dell'attività sportiva e non risultano distribuzioni di utili o finalità speculative.
  • La perdita delle agevolazioni fiscali richiede elementi concreti e inequivoci dello svolgimento di attività commerciale; non può fondarsi su presunzioni generiche o sulla sola esistenza di rapporti di sponsorizzazione.
  • La natura non commerciale dell'associazione va valutata complessivamente, considerando organizzazione, modalità operative, destinazione delle entrate, eventuale corrispettività delle prestazioni e presenza di un autonomo intento lucrativo.

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