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Ordinanza

Ordinanza n. 6554/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa misura cautelare anche monocratica ex art. 56 c.p.a. del provvedimento di rigetto del 10.07.2025 rispetto alla domanda di rinuncia inoltrata a mezzo Posta elettronica certificata nella parte in cui afferma che “La sua istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero sul sostegno è stata chiusa con provvedimento di rigetto in data antecedente al 1° giugno 2024. Pertanto, ai sensi del D.L. 31 maggio 2024 n. 71 come modificato dalla Legge di conversione del 29 luglio 2024 n. 106, non le è possibile presentare rinuncia all’istanza di riconoscimento. Per ulteriori chiarimenti si rinvia alle FAQ pubblicate nel sito del MIM https://www.mim.gov.it/web/guest/faq20 , in particolare a quanto specificato alle FAQ n.2 e n. 4.” Delle FAQ pubblicate nel sito del MIM https://www.mim.gov.it/web/guest/faq20 , in particolare a quanto specificato alle FAQ n.2 e n. 4, e per quanto occorre possa per la declaratoria di nullità e/o annullamento, ove ritenuto applicabile del provvedimento del Ministero comparso sulla piattaforma informatica “Riconoscimento professione docente” in cui il Ministero attesta l’impossibilità di effettuare la rinuncia alla domanda di riconoscimento su classi di concorso Sostegno, del Decreto Interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025 relativo ai Corsi INDIRE, ossia ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 con conseguente declaratoria del diritto degli istanti a partecipare a suddetti corsi anche se alla data del 1° giugno 2024 non siano decorsi i termini di conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo estero, - nonché del provvedimento prot. n. 21907 del 04.06.2025, recante avviso sulle modalità e sulle tempistiche per l’espressione della rinuncia (art.5 comma 3 del decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77) nella parte in cui impone di formalizzare solo tramite l’apposita piattaforma SIDI “Riconoscimento professione docente” la rinuncia e non anche a mezzo pec nei casi di domanda di riconoscimento presentata in piattaforma e non in modalità cartacea. - nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto. Per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno - del diritto della parte ricorrente ad essere ammessa all’iscrizione ai percorsi di cui al DM 77/2025 nonché per la declaratoria di validità della rinuncia alla domanda di riconoscimento condizionata al positivo esito del giudizio de qua; - per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate all’adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto di parte ricorrente;

Giustizia amministrativa202508429

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell'istanza di rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo estero di sostegno e atti connessi relativi all'ammissione ai percorsi di specializzazione INDIRE

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha respinto la sua istanza di rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo di sostegno conseguito in Romania, ritenendo che la domanda fosse stata già definita con rigetto anteriormente al 1° giugno 2024 e che, per tale ragione, non fosse rinunciabile ai sensi del d.l. n. 71/2024, come modificato dalla l. n. 106/2024. Ha inoltre impugnato le FAQ ministeriali, il provvedimento pubblicato sulla piattaforma informatica ministeriale, il d.i. n. 77/2025 sui percorsi INDIRE e l'avviso ministeriale sulle modalità di formalizzazione della rinuncia, contestando in particolare l'obbligo di utilizzare esclusivamente la piattaforma SIDI e chiedendo l'accertamento del diritto a partecipare ai percorsi anche qualora il procedimento di riconoscimento del titolo estero non fosse concluso al 1° giugno 2024. In precedenza, l'Amministrazione aveva prodotto il provvedimento prot. n. 10857 del 23 maggio 2019, con cui era stato respinto il riconoscimento del titolo, espressamente indirizzato alla ricorrente. Il Collegio aveva quindi rilevato possibili profili di inammissibilità, poiché tale atto sembrava impedire di considerare pendente la domanda di riconoscimento. La ricorrente ha contestato l'avvenuta notificazione del provvedimento del 2019 e ha ottenuto, con ordinanza cautelare non appellata, l'ammissione con riserva ai percorsi di specializzazione. Ha inoltre proposto un autonomo ricorso contro il diniego del 2019 e ha riferito, in quel diverso giudizio, di avere completato positivamente il percorso INDIRE, senza tuttavia depositare tale memoria nel presente procedimento né chiarire se la partecipazione al percorso fosse stata resa possibile proprio dall'ordinanza cautelare adottata in questa causa.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Dopo avere rilevato i possibili profili di inammissibilità derivanti dall'esistenza del provvedimento di rigetto del 23 maggio 2019, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire ulteriori chiarimenti dalla ricorrente. In particolare, le ha ordinato di depositare, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, una memoria volta a chiarire se abbia potuto frequentare il percorso previsto dal d.l. n. 71/2024 e dal d.i. n. 77/2025 per effetto dell'ordinanza cautelare n. 5542 del 13 ottobre 2025, che l'aveva ammessa con riserva. La pronuncia è quindi interlocutoria e dispone un adempimento istruttorio prima della decisione sul ricorso.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.a.

    previa misura cautelare anche monocratica ex art. 56 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della richiesta di tutela cautelare monocratica; non è oggetto di specifica decisione nell'ordinanza.

  • d.l. 31 maggio 2024, n. 71

    percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71

    Richiamato quale disciplina dei percorsi di specializzazione e del regime della rinuncia alle domande di riconoscimento dei titoli esteri.

  • l. 29 luglio 2024, n. 106

    come modificato dalla Legge di conversione del 29 luglio 2024 n. 106

    Richiamata quale legge di conversione che modifica il d.l. n. 71/2024.

  • art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71

    attivati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71

    Indicato quale base normativa dei percorsi di specializzazione per il sostegno frequentati dalla ricorrente.

  • d.i. 24 aprile 2025, n. 77

    Decreto Interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025 relativo ai Corsi INDIRE

    Impugnato nella parte connessa ai presupposti di partecipazione ai percorsi di specializzazione; l'ordinanza non ne definisce la legittimità.

  • art. 5, comma 3, d.i. 24 aprile 2025, n. 77

    avviso sulle modalità e sulle tempistiche per l’espressione della rinuncia (art.5 comma 3 del decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77)

    Richiamato quale fondamento dell'avviso ministeriale sulle modalità di formalizzazione della rinuncia; la questione non è decisa nel merito.

Massime di principio

  • Quando la decisione sul ricorso dipende dalla verifica dell'effettiva ammissione del ricorrente a un percorso amministrativo in esecuzione di una precedente misura cautelare, il giudice può ordinare il deposito di una memoria chiarificatrice prima di definire il giudizio.
  • La produzione di un autonomo ricorso contro un precedente provvedimento amministrativo non esonera la parte dall'onere di rappresentare e documentare nel giudizio connesso gli effetti sopravvenuti rilevanti ai fini dell'interesse a ricorrere e della decisione della controversia.
  • L'esistenza di un provvedimento amministrativo espresso di rigetto, indirizzato all'interessato, può escludere la configurabilità della pendenza del procedimento presupposta dalla disciplina applicabile alla rinuncia, salvo che siano specificamente contestate la conoscenza o la notificazione dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieScuolaIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenza

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