Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4813/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano Sezione Lavoro 20 marzo 2025 n. 1351.

Giustizia amministrativa202505261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, del 20 marzo 2025 n. 1351, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per le annualità indicate e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e munita di formula esecutiva, che aveva riconosciuto il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per determinate annualità e condannato il Ministero al pagamento delle somme indicate. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con atto di mera forma. Dopo la proposizione del ricorso, la ricorrente ha riferito che l’Amministrazione aveva accreditato le somme riconosciute.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente secondo cui il Ministero aveva dato integrale esecuzione alla sentenza dopo l’instaurazione del giudizio. Pur in assenza di documentazione probatoria dell’avvenuto pagamento, la dichiarazione è stata ritenuta sufficiente ai fini della declaratoria. Le spese sono state poste a carico del Ministero in base alla soccombenza virtuale: la sentenza era stata notificata il 21 marzo 2025 ed era passata in giudicato, ma il Ministero aveva eseguito il pagamento solo dopo il deposito del ricorso per ottemperanza, avvenuto il 30 dicembre 2025, e oltre il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge. Spese liquidate in euro 500,00, oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza indicata, non avendo il Ministero dato esecuzione.

    L’art. 114 c.p.a. è il rimedio esperito per ottenere l’esecuzione del giudicato; il ricorso è divenuto improcedibile dopo l’integrale soddisfazione della pretesa.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30

    Ed invero la sentenza del Tribunale di Milano della cui ottemperanza si tratta è stata notificata in data 21 marzo 2025, è passata in giudicato, ma il Ministero non vi ha dato esecuzione se non dopo il deposito del ricorso ex art. 114 c.p.a., avvenuto il 30 dicembre 2025, ben oltre il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

    Il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento va considerato nel valutare la soccombenza virtuale e la condotta dell’amministrazione; nel caso concreto, l’esecuzione è intervenuta ben oltre tale termine e soltanto dopo la proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione dà integrale esecuzione al giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Ai fini della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto adempimento, il giudice può valorizzare la dichiarazione della parte ricorrente circa l’integrale esecuzione del giudicato anche in assenza di evidenza documentale del pagamento.
  • In caso di improcedibilità conseguente all’adempimento tardivo dell’amministrazione, le spese possono essere poste a carico di quest’ultima in base alla soccombenza virtuale, considerando che l’esecuzione sia avvenuta dopo l’instaurazione del giudizio e oltre il termine dilatorio di 120 giorni.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.