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Ordinanza

Ordinanza n. 3056/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, n. 1904961, avente ad oggetto “verbale di accertamento dei requisiti psico-fisici” nell’ambito del concorso pubblico per l’assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 11 marzo 2026 del decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del 19 dicembre 2025, avente ad oggetto la graduatoria di merito dei candidati alla procedura concorsuale di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del bando di concorso indetto con Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025;

Giustizia amministrativa202515701

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di accertamento dei requisiti psico-fisici comportante l'esclusione dal concorso per l'assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato e, con motivi aggiunti, graduatoria finale della procedura concorsuale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il verbale del Ministero dell'Interno relativo all'accertamento dei requisiti psico-fisici nell'ambito della procedura concorsuale per l'assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il decreto del 19 dicembre 2025 recante la graduatoria di merito dei candidati. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli vizi dedotti, mentre si dà atto degli esiti della verificazione disposta nel giudizio. Il ricorrente ha chiesto di essere riammesso alla procedura e di poter proseguire negli accertamenti concorsuali.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza e impregiudicati gli approfondimenti riservati alla fase di merito, ha accolto la domanda cautelare. Ha sospeso il provvedimento di esclusione e disposto l'ammissione del ricorrente al prosieguo della procedura, limitatamente al completamento, ove non già effettuato, di tutti gli accertamenti previsti dagli artt. 14 e 15 della lex specialis. Ha ordinato al ricorrente, per concentrazione processuale, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno di un sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'ordinanza, con indicazione nominativa dei vincitori e degli idonei. L'incombente deve essere eseguito entro 30 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della relativa documentazione entro i successivi 10 giorni. L'udienza pubblica per il merito è stata fissata al 1° dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate; ogni decisione sulle spese della verificazione è stata rinviata al merito.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce il fondamento della domanda e della decisione cautelare adottata dal TAR.

  • artt. 14 e 15 della lex specialis

    Prevedono gli accertamenti concorsuali che il ricorrente deve completare ai fini della riammissione al prosieguo della procedura.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l'oscuramento delle generalità del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati personali del ricorrente.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, insieme alla normativa in materia di protezione dei dati personali, ai fini dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando gli esiti della verificazione svolta nel giudizio sostengono la posizione del candidato e non sono necessari ulteriori approfondimenti incompatibili con la tutela interinale, il giudice può sospendere l'esclusione da una procedura concorsuale e ammettere il candidato al prosieguo, riservando al merito ogni valutazione definitiva.
  • L'ammissione cautelare al prosieguo di una procedura concorsuale può essere disposta in via limitata e condizionata al completamento degli accertamenti previsti dalla lex specialis, senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità dell'esclusione.
  • Quando l'impugnazione della graduatoria finale coinvolge un numero elevato di controinteressati, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati in graduatoria e autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela del terzo

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