Sentenza del 12/01/2021 n. 181 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha notificato un avviso di liquidazione che imputava l'imposta di registro in misura fissa sia sul decreto ingiuntivo (art. 37 T.U.R.) sia sul contratto verbale di mandato professionale (art. 22 T.U.R.). Il contribuente ha pagato l'imposta dovuta sul decreto ma ha contestato la liquidazione relativa al mandato professionale sostenendo il difetto del presupposto impositivo (il mandato non risultava enunciato nel decreto e, soprattutto, era cessato al momento della richiesta del decreto), nonché l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 22, comma 2, T.U.R. (cessazione degli effetti dell'atto enunciato). In primo grado la CTP ha accolto il ricorso ritenendo applicabile l'esimente di cui all'art. 22, comma 2, e, inoltre, che l'atto giudiziario non enunciasse compiutamente il contratto ai sensi dell'art. 22, comma 1; l'Ufficio ha appellato limitandosi a contestare l'applicabilità del comma 2.
La decisione
La Commissione d'Appello ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato l'annullamento dell'avviso di liquidazione. Ha ritenuto decisiva l'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 22, comma 2, T.U.R. perché l'incarico professionale si era estinto al momento della proposizione della domanda giudiziale (il professionista, per regole deontologiche, non può agire per il recupero del compenso se il mandato è ancora in corso); inoltre la Commissione ha osservato che l'Ufficio non aveva censurato le ulteriori autonome ragioni di diritto poste a fondamento della sentenza di primo grado (mancata enunciazione degli elementi essenziali dell'atto contrattuale e rischio di doppia imposizione ex art. 22, comma 3). L'Agenzia è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
T.U.R. - Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, art. 37
Impone la registrazione in misura fissa degli atti dell'autorità giudiziaria (applicata all'imposta sul decreto ingiuntivo)
T.U.R., art. 22 comma 1
Perché l'atto giudiziario comporti tassazione anche come 'atto enunciante' del contratto, deve contenere l'enunciazione completa degli elementi essenziali del rapporto contrattuale; in mancanza non può assurgere a titolo di registrazione del contratto
T.U.R., art. 22 comma 2
Esimente quando gli effetti dell'atto enunciato sono venuti meno al momento dell'atto che viene tassato: applicata nel caso perché il mandato era ormai cessato al momento della richiesta del decreto
T.U.R., art. 22 comma 3
Non applicabile in caso comporterebbe duplicazione della tassazione sull'identica obbligazione inadempiuta; la Commissione ha ritenuto che non si debba tassare separatamente il rapporto contrattuale quando l'atto giudiziario già tassa l'obbligazione non adempiuta
Codice Deontologico Forense, art. 34
Norma disciplinare che vieta all'avvocato di agire contro il proprio assistito per il recupero di spettanze in costanza del mandato; da ciò la Commissione trae argomento per ritenere che la domanda giudiziale per il compenso presuppone la cessazione del mandato
Massime di principio
- Per essere tassato come 'atto enunciante' (art. 22 T.U.R.) il documento giudiziario deve enunciare compiutamente gli elementi essenziali del contratto; semplici richiami storici non bastano.
- L'esimente di cui all'art. 22, comma 2, T.U.R. si applica se gli effetti del rapporto contrattuale sono venuti meno al momento dell'atto giudiziario: se il mandato è cessato, non sussiste presupposto per la registrazione del contratto oltre alla registrazione dell'atto giudiziario.
- Non si deve consentire una doppia imposizione sulla stessa obbligazione inadempiuta: se il decreto ingiuntivo tassa l'obbligazione non adempiuta, la stessa obbligazione non dovrebbe essere nuovamente assoggettata come contratto sottostante (evitare duplicazione ex art. 22, comma 3).
- Prima di accettare o impugnare una liquidazione a titolo di 'atto enunciante', verificare cronologicamente e documentare lo stato del rapporto contrattuale al momento dell'atto (se è cessato o ancora efficace).
- In caso di contenzioso, la strategia del contribuente può essere: pagare l'imposta sull'atto giudiziario se dovuta e contestare la tassazione del contratto sottostante dimostrando la cessazione o l'insufficiente enunciazione del rapporto.
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