Sentenza del 06/06/2018 n. 3727 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Notifica telematica- Appello telematico conseguenti a ricorso introduttivo in forma cartacea - Inammissibilità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato dichiarato inammissibile per inesistenza della notificazione telematica, in quanto riferito a un giudizio introdotto in forma cartacea. La decisione ha quindi impedito l'esame nel merito delle contestazioni proposte dall'appellante.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha proposto e notificato l'appello in via telematica, sebbene il ricorso introduttivo del giudizio fosse stato depositato e notificato in forma cartacea. Il collegio ha ritenuto che, in tale situazione, non fosse applicabile l'art. 16-bis del D.lgs. n. 546/1992 e che la disciplina allora vigente non consentisse la prosecuzione telematica del processo iniziato in modalità cartacea. Di conseguenza, la notificazione telematica dell'appello è stata considerata inesistente.
Norme richiamate
D.M. 23 dicembre 2013, n. 163
La disciplina del processo tributario telematico è stata interpretata nel senso che la modalità telematica non poteva essere utilizzata per l'appello quando il giudizio era stato introdotto originariamente in forma cartacea.
Art. 16-bis del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La norma è stata ritenuta non applicabile al caso concreto; pertanto, la notificazione telematica dell'appello non ha prodotto effetti processuali ed è stata qualificata come inesistente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la scelta della modalità cartacea o telematica può vincolare le successive attività processuali, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
- Prima di notificare un appello telematico occorre verificare come è stato introdotto il giudizio e se la normativa vigente consente il passaggio alla modalità digitale.
- La violazione delle regole sulla modalità di notificazione può comportare non una semplice irregolarità, ma l'inesistenza della notificazione e la conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
- Le regole del processo tributario telematico devono essere valutate considerando la normativa vigente al momento degli atti processuali e le eventuali disposizioni transitorie.
- In situazioni analoghe è opportuno mantenere coerenza tra la modalità di introduzione del giudizio e quella utilizzata per gli atti successivi, verificando preventivamente la disciplina applicabile.
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