Cassazione Penale, Ordinanza n. 38368/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato per detenzione e trasporto a fini di cessione di cocaina in quantitativo ritenuto ingente, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due profili: violazione di legge penale e vizio di motivazione. In particolare ha sostenuto che la Corte d'appello avesse affermato l'aggravante dell'ingente quantità senza motivare adeguatamente sulla prova che egli conoscesse o potesse conoscere tale elemento, rilevando che non erano state trovate impronte digitali sul contenitore della droga e che non erano state accertate in modo specifico le modalità dell'occultamento della sostanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati. Ha valorizzato la motivazione della sentenza impugnata, che aveva descritto una serie di elementi convergenti: lo stato di agitazione dell'imputato alla vista dell'estintore in cui era nascosta la cocaina, il tentativo di disfarsi del contenitore mentre era seguito dalle forze dell'ordine, l'uso di un sistema di localizzazione per monitorare il carico e le cautele adottate nel trasporto, tra cui materiali imbevuti di liquido infiammabile e la presenza di complici su un'altra auto. Tali dati sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare logicamente e compiutamente la consapevolezza dell'ingente quantitativo di stupefacente. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
disposizione incriminatrice in materia di detenzione e trasporto di stupefacenti a fini di cessione; la decisione si concentra sulla tenuta della motivazione in ordine alla consapevolezza del quantitativo e alla sussistenza della condotta contestata.
art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
richiamato quale norma aggravatrice nel capo d'imputazione per l'ingente quantità di sostanza stupefacente.
art. 616 c.p.p.
implicito fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla mancata motivazione circa la conoscenza dell'aggravante dell'ingente quantità di stupefacente è infondata quando la sentenza impugnata valorizzi elementi fattuali convergenti e logicamente significativi della consapevolezza dell'imputato.
- La prova della consapevolezza dell'ingente quantitativo di droga può essere desunta in via logica da indici esteriori del comportamento dell'agente e dal contesto del trasporto, non essendo necessario un accertamento diretto o una prova specifica del possesso materiale del contenitore.
- La mancanza di impronte digitali sul contenitore o l'assenza di un accertamento puntuale delle modalità di occultamento non rende di per sé illogica la motivazione, se il giudice di merito abbia spiegato in modo coerente perché gli altri elementi probatori dimostrano la conoscenza del carico.
- Quando il ricorso si risolva in una critica meramente assertiva alla ricostruzione di merito, senza evidenziare reali lacune logiche o violazioni di legge, esso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
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