Cassazione Civile, Sentenza n. 00290/2026 del 06/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava per nullità parziale il contratto di finanziamento da Euro 300.000,00 per omessa indicazione del tasso annuo nominale (TAN), chiedendo la rimodulazione del piano di ammortamento e l'applicazione delle condizioni sostitutive ex art. 117, comma 7, lett. a), T.U.B.; la banca aveva risolto il contratto e chiedeva il pagamento di capitale residuo maggiorato. In primo grado il Tribunale aveva accertato l'omessa indicazione del TAN e disposto la rimodulazione; la Corte d'Appello aveva riformato condannando il ricorrente a pagare Euro 184.126,37 ritenendo che il TAN fosse desumibile dal piano di ammortamento e dagli elementi contrattuali
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Sig. Cosentini. Ha confermato che, nella fattispecie, il TAN era determinabile in modo univoco dal piano di ammortamento allegato al contratto e dagli altri elementi numerici (importo erogato, durata, rate, composizione capitale/interessi, TAEG, indice di indicizzazione e indice minimo), sicché non sussisteva la nullità per omessa indicazione del TAN e risultava osservato l'onere informativo previsto dall'art. 117 T.U.B. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio di legittimità in favore della controricorrente
Norme richiamate
d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (T.U.B.), art. 117, comma 4 e comma 7, lett. a)
art. 117, co. 4 e 7, lett. a)
L'indicazione del tasso nei contratti bancari può essere soddisfatta non solo con l'esplicita cifra del TAN, ma anche mediante il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci oggettivamente individuabili e funzionali alla determinazione del tasso; in caso di nullità parziale può intervenire l'applicazione delle condizioni sostitutive previste dal comma 7
Codice civile, art. 1284
art. 1284, co. 3 e ultimo comma
Il requisito della forma scritta per interessi ultralegali non richiede necessariamente l'indicazione numerica in cifre del tasso se il contratto richiama criteri prestabiliti e parametri esterni idonei a determinare il saggio in modo obiettivo
Codice civile, art. 1346
L'oggetto della pattuizione deve essere determinato o determinabile: il tasso di interesse non indicato puntualmente può essere considerato determinabile se dal contratto emergono criteri o elementi che consentono la sua concreta determinazione numerica
Codice civile, art. 1815, comma 1
Richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi informativi nei contratti di mutuo/finanziamento; la Corte ha considerato i requisiti informativi nel loro complesso per valutare la determinabilità del tasso
Codice civile, art. 1813
La Corte ha richiamato le caratteristiche tipiche del contratto di finanziamento (importo erogato, durata, periodicità e composizione delle rate) come elementi che, se presenti, contribuiscono a rendere determinabile il tasso
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
Motivo di ricorso per la cassazione relativo alla violazione di norme di diritto; la Corte ha ritenuto le doglianze infondate e ha confermato la correttezza dell'applicazione delle norme sostanziali
Massime di principio
- La mancanza dell'esplicita indicazione numerica del TAN non determina automaticamente la nullità del contratto se il tasso risulta "determinabile" in modo certo e oggettivo sulla base di altri elementi contrattuali (piano di ammortamento, TAEG, indice di indicizzazione, importo, durata, composizione delle rate).
- Un rinvio nel contratto a criteri prestabiliti o a parametri esterni idonei e non lasciati alla mera discrezionalità della banca può sostituire l'indicazione numerica del tasso ai fini dell'adempimento degli obblighi dell'art. 117 T.U.B. e dell'art. 1284 c.c.
- Per valutare la determinabilità del tasso si deve guardare al complesso delle indicazioni tipiche del finanziamento: importo erogato, numero e composizione delle rate, periodicità, eventuale TAEG e clausole di indicizzazione; se da questi elementi è possibile ricavare un valore numerico univoco, il contratto è valido sotto il profilo formale.
- Se il tasso non è determinabile e la nullità parziale è accertata, trova applicazione la sostituzione con le condizioni previste dall'art. 117, comma 7, T.U.B.; pertanto il ricorrente che contesta l'omessa indicazione deve dimostrare l'impossibilità di determinare il tasso dagli elementi contrattuali.
- Per ridurre il rischio di contenzioso, negli stessi casi è consigliabile: inserire in contratto il TAN esplicito o una formula oggettiva e parametrica di calcolo; allegare un piano di ammortamento dettagliato; conservare tutta la documentazione che consenta la ricostruzione numerica del tasso.
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