Sentenza del 25/11/2015 n. 24009 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva utilizzato in compensazione e riportato a nuovo un credito IVA maturato nel 2002, pur avendo omesso la dichiarazione IVA annuale per tale periodo e avendo aderito al condono tombale previsto dall'art. 9 della legge n. 289/2002. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che il condono impedisse l'utilizzo del credito e che l'art. 9, comma 9, salvaguardasse soltanto i crediti indicati in dichiarazioni ritualmente presentate. La società sosteneva invece che il credito risultasse dalle liquidazioni periodiche, dai versamenti e dalle scritture contabili e che il condono non comportasse rinuncia ai crediti verso l'Erario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato, in sostanza, l'annullamento della cartella. Ha ritenuto formato il giudicato interno sul fatto che l'omessa dichiarazione annuale non impedisse, nel caso concreto, il riconoscimento del credito IVA documentato dalle scritture contabili e dalle liquidazioni periodiche. Ha inoltre affermato che il condono non modifica né estingue i crediti del contribuente e non comporta rinuncia al loro utilizzo o rimborso. Il condono IVA è stato comunque dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione europea e quindi non applicabile; l'Amministrazione conserva il potere di verificare l'effettiva esistenza del credito, ma non può negarlo soltanto per l'adesione al condono. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, commi 9 e 10
La Corte richiama il principio secondo cui l'adesione al condono "non impone al contribuente la rinuncia al credito" e non impedisce all'Erario di verificare l'inesistenza dei crediti.
Il condono incide sui debiti tributari oggetto di definizione, ma non consolida automaticamente i crediti del contribuente né li rende incontestabili. In materia IVA, la disciplina del condono deve essere disapplicata perché incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19, 27, 28, 29, 30 e 55
Le disposizioni disciplinano la detrazione, la liquidazione, la dichiarazione e il recupero delle eccedenze IVA. Nel caso concreto, il credito è stato ritenuto riconoscibile sulla base delle liquidazioni periodiche e della documentazione contabile, nonostante l'omessa dichiarazione annuale, in forza del giudicato interno.
Direttiva 2006/112/CE, artt. 193-273, e art. 2, n. 1, lett. a), c) e d), della precedente disciplina IVA europea
Il diritto dell'Unione impone agli Stati membri di accertare e riscuotere correttamente l'IVA. Una sanatoria generale e indiscriminata, come il condono tombale IVA, è incompatibile con tali obblighi e non può impedire l'esercizio dei poteri di controllo dell'Amministrazione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3, e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 1
Le norme individuano il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge e disciplinano il giudizio di legittimità tributario; il motivo proposto dall'Agenzia è stato ritenuto infondato.
Massime di principio
- L'adesione a una sanatoria o a un condono fiscale non comporta, di regola, la rinuncia ai crediti vantati dal contribuente verso l'Erario e non li rende automaticamente inesistenti.
- L'Amministrazione può sempre verificare l'effettiva spettanza, certezza e ammontare di un credito d'imposta; tuttavia, non può disconoscerlo esclusivamente perché il contribuente ha aderito al condono.
- Per i crediti IVA è essenziale conservare liquidazioni periodiche, registri, fatture, versamenti e ogni altra documentazione idonea a dimostrare la maturazione del credito, soprattutto in caso di omessa dichiarazione annuale.
- In presenza di una decisione non impugnata su una specifica questione, può formarsi un giudicato interno che vincola le fasi successive del processo e impedisce di rimettere in discussione quel punto.
- Le discipline nazionali di condono in materia di IVA devono essere interpretate alla luce del diritto dell'Unione europea: una sanatoria che impedisca controlli generalizzati dell'imposta può essere disapplicata dal giudice e dall'Amministrazione.
- La compensazione, il riporto a nuovo e il rimborso sono modalità alternative di esercizio del credito IVA e, in linea generale, sono sottoposti alla medesima verifica sull'effettiva esistenza del credito.
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