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Sentenza

Sentenza del 25/11/2015 n. 24009 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva utilizzato in compensazione e riportato a nuovo un credito IVA maturato nel 2002, pur avendo omesso la dichiarazione IVA annuale per tale periodo e avendo aderito al condono tombale previsto dall'art. 9 della legge n. 289/2002. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che il condono impedisse l'utilizzo del credito e che l'art. 9, comma 9, salvaguardasse soltanto i crediti indicati in dichiarazioni ritualmente presentate. La società sosteneva invece che il credito risultasse dalle liquidazioni periodiche, dai versamenti e dalle scritture contabili e che il condono non comportasse rinuncia ai crediti verso l'Erario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato, in sostanza, l'annullamento della cartella. Ha ritenuto formato il giudicato interno sul fatto che l'omessa dichiarazione annuale non impedisse, nel caso concreto, il riconoscimento del credito IVA documentato dalle scritture contabili e dalle liquidazioni periodiche. Ha inoltre affermato che il condono non modifica né estingue i crediti del contribuente e non comporta rinuncia al loro utilizzo o rimborso. Il condono IVA è stato comunque dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione europea e quindi non applicabile; l'Amministrazione conserva il potere di verificare l'effettiva esistenza del credito, ma non può negarlo soltanto per l'adesione al condono. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, commi 9 e 10

    La Corte richiama il principio secondo cui l'adesione al condono "non impone al contribuente la rinuncia al credito" e non impedisce all'Erario di verificare l'inesistenza dei crediti.

    Il condono incide sui debiti tributari oggetto di definizione, ma non consolida automaticamente i crediti del contribuente né li rende incontestabili. In materia IVA, la disciplina del condono deve essere disapplicata perché incompatibile con il diritto dell'Unione europea.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19, 27, 28, 29, 30 e 55

    Le disposizioni disciplinano la detrazione, la liquidazione, la dichiarazione e il recupero delle eccedenze IVA. Nel caso concreto, il credito è stato ritenuto riconoscibile sulla base delle liquidazioni periodiche e della documentazione contabile, nonostante l'omessa dichiarazione annuale, in forza del giudicato interno.

  • Direttiva 2006/112/CE, artt. 193-273, e art. 2, n. 1, lett. a), c) e d), della precedente disciplina IVA europea

    Il diritto dell'Unione impone agli Stati membri di accertare e riscuotere correttamente l'IVA. Una sanatoria generale e indiscriminata, come il condono tombale IVA, è incompatibile con tali obblighi e non può impedire l'esercizio dei poteri di controllo dell'Amministrazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3, e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 1

    Le norme individuano il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge e disciplinano il giudizio di legittimità tributario; il motivo proposto dall'Agenzia è stato ritenuto infondato.

Massime di principio

  • L'adesione a una sanatoria o a un condono fiscale non comporta, di regola, la rinuncia ai crediti vantati dal contribuente verso l'Erario e non li rende automaticamente inesistenti.
  • L'Amministrazione può sempre verificare l'effettiva spettanza, certezza e ammontare di un credito d'imposta; tuttavia, non può disconoscerlo esclusivamente perché il contribuente ha aderito al condono.
  • Per i crediti IVA è essenziale conservare liquidazioni periodiche, registri, fatture, versamenti e ogni altra documentazione idonea a dimostrare la maturazione del credito, soprattutto in caso di omessa dichiarazione annuale.
  • In presenza di una decisione non impugnata su una specifica questione, può formarsi un giudicato interno che vincola le fasi successive del processo e impedisce di rimettere in discussione quel punto.
  • Le discipline nazionali di condono in materia di IVA devono essere interpretate alla luce del diritto dell'Unione europea: una sanatoria che impedisca controlli generalizzati dell'imposta può essere disapplicata dal giudice e dall'Amministrazione.
  • La compensazione, il riporto a nuovo e il rimborso sono modalità alternative di esercizio del credito IVA e, in linea generale, sono sottoposti alla medesima verifica sull'effettiva esistenza del credito.

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