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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27805/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Cagliari del 16/06/2025 deducendo, con un primo motivo, vizi nell'accertamento della responsabilità penale e nella ricostruzione dei fatti; in particolare, ha contestato la valutazione probatoria e la sussunzione delle condotte nelle fattispecie incriminate, invocando anche lo stato di necessità in relazione alle condizioni di salute del marito e alla vicenda di occupazione dell'immobile. Con un secondo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi generici e non specifici, perché meramente reiterativi, non correlati alle argomentazioni della decisione impugnata e diretti in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito, operazione preclusa in sede di legittimità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il primo motivo non confrontava specificamente la motivazione della sentenza d'appello e tendeva a sollecitare una nuova valutazione delle prove; il secondo motivo sulla sospensione condizionale era parimenti generico, poiché non si confrontava con le ragioni della Corte territoriale, che aveva valorizzato la gravità del fatto e la permanenza della condotta. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Il ricorso deve contenere motivi specifici, con puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei riferimenti alla motivazione impugnata; la loro assenza comporta inammissibilità.

  • art. 163 c.p.

    È richiamata la sospensione condizionale della pena come oggetto del secondo motivo di ricorso, ma la Corte non entra nel merito della concedibilità, limitandosi a rilevare la genericità della censura.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso è inammissibile quando si risolve in una critica generica della decisione di merito, senza confronto puntuale con la motivazione impugnata.
  • Non è consentito in sede di legittimità chiedere una rivalutazione delle fonti di prova o una diversa ricostruzione del fatto se non si indicano specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.
  • La mancanza di specificità del motivo sussiste anche quando vi sia assenza di correlazione tra le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata e quelle addotte nel ricorso.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio deve confrontarsi con le concrete ragioni poste dal giudice di merito a base della decisione; in difetto, il motivo è generico e inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processualePrescrizione del reato

Testo integrale

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