Cassazione Penale, Ordinanza n. 27805/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Cagliari del 16/06/2025 deducendo, con un primo motivo, vizi nell'accertamento della responsabilità penale e nella ricostruzione dei fatti; in particolare, ha contestato la valutazione probatoria e la sussunzione delle condotte nelle fattispecie incriminate, invocando anche lo stato di necessità in relazione alle condizioni di salute del marito e alla vicenda di occupazione dell'immobile. Con un secondo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi generici e non specifici, perché meramente reiterativi, non correlati alle argomentazioni della decisione impugnata e diretti in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito, operazione preclusa in sede di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il primo motivo non confrontava specificamente la motivazione della sentenza d'appello e tendeva a sollecitare una nuova valutazione delle prove; il secondo motivo sulla sospensione condizionale era parimenti generico, poiché non si confrontava con le ragioni della Corte territoriale, che aveva valorizzato la gravità del fatto e la permanenza della condotta. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
Il ricorso deve contenere motivi specifici, con puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei riferimenti alla motivazione impugnata; la loro assenza comporta inammissibilità.
art. 163 c.p.
È richiamata la sospensione condizionale della pena come oggetto del secondo motivo di ricorso, ma la Corte non entra nel merito della concedibilità, limitandosi a rilevare la genericità della censura.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso è inammissibile quando si risolve in una critica generica della decisione di merito, senza confronto puntuale con la motivazione impugnata.
- Non è consentito in sede di legittimità chiedere una rivalutazione delle fonti di prova o una diversa ricostruzione del fatto se non si indicano specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.
- La mancanza di specificità del motivo sussiste anche quando vi sia assenza di correlazione tra le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata e quelle addotte nel ricorso.
- La censura sul trattamento sanzionatorio deve confrontarsi con le concrete ragioni poste dal giudice di merito a base della decisione; in difetto, il motivo è generico e inammissibile.
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